L’inquilino che abita un immobile con contratto di locazione ha la possibilità di effettuare il pagamento del canone d’affitto in contanti, entro e non oltre una determinata soglia mensile. Trattandosi di un metodo di versamento non tracciabile, anche per il pagamento dell’affitto in contanti nel 2023, la legge ha previsto una serie di limitazioni e obblighi a cui locatore e conduttore devono sottostare onde evitare sanzioni.
La legge che regolamenta il pagamento del canone d’affitto in contanti è il Decreto Milleproroghe, convertito nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Tale norma autorizza il pagamento dell’affitto con mezzi non tracciabili entro una determinata soglia, oltre la quale diventa obbligatorio pagare l’affitto con bonifico, assegno, carta di credito ecc.
Nel corso degli ultimi anni, per il pagamento dell’affitto in contanti, il limite mensile ha subito diverse modifiche:
– dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, la soglia del pagamento dell’affitto in contanti era pari a 1999,99 euro;
– dal 1 gennaio 2022, il limite è stato abbassato a 999,99 euro, ma solo per qualche mese;
– successivamente, grazie ad un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, la soglia si è attestata nuovamente a 1999,99 euro ed è rimasta tale per il resto del 2022;
– dal 1 gennaio 2023, il limite per il pagamento affitto in contanti 2023 è sceso ancora a 999,99 euro.
La violazione di tali soglie comporta l’applicazione di sanzioni piuttosto pesanti sia per locatore, sia per l’inquilino, le quali possono oscillare tra l’1% e il 40% dell’importo versato. Inoltre, la legge consente all’inquilino di effettuare il pagamento dell’affitto in contanti 2023 per più mensilità, a patto che il canone dovuto non superi la soglia prevista di 999,99 euro.
Se si decide di effettuare il pagamento dell’affitto in contanti nel 2023, la ricevuta di locazione deve essere obbligatoriamente rilasciata dal locatore su richiesta dell’inquilino.
Tale obbligo, specificato dall’articolo 1199 del Codice Civile, fa sì che l’inquilino abbia diritto a non pagare l’affitto o, in alternativa, a dimostrare tramite prove e testimoni l’avvenuto pagamento del canone, qualora il proprietario si rifiutasse di emettere la ricevuta. Dunque, se il pagamento dell’affitto avviene in contanti, quindi con un metodo non tracciabile, l’inquilino deve avere l’accortezza di richiedere la ricevuta che accerti la regolarità del versamento, in quanto il pagamento in contanti senza ricevuta espone il conduttore a rischi e ripercussioni nel caso di controversie o problemi con il locatore. Questo documento ufficiale deve riportare la data del pagamento (giorno, mese e anno), l’importo versato e le firme di entrambe le parti. Inoltre, quando l’importo del canone è superiore a 77,47 euro e il contratto non prevede il regime della cedolare secca, sulla ricevuta deve essere apposta una marca da bollo da 2 euro, che deve essere pagata dal debitore. Il mancato pagamento comporta sanzioni a carico sia del locatore sia del conduttore.
Dal 2020 la Legge di Bilancio ha introdotto delle novità relative alla possibilità di usufruire per il pagamento dell’affitto in contanti della detrazione fiscale. La norma, infatti, prevede che per il pagamento dei canoni di locazione la tracciabilità sia obbligatoria esclusivamente per gli studenti universitari, che sono quindi tenuti a versare il canone d’affitto tramite carta di credito, bonifico, assegno ecc. Continua, invece, ad essere ammesso il pagamento dell’affitto in contanti per le detrazioni fiscali forfettarie riconosciute ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Naturalmente, il pagamento dell’affitto in contanti non limita il diritto dell’inquilino a beneficiare delle detrazioni fiscali previste per la tipologia di modello del contratto di affitto che ha compilato e stipulato in accordo con il locatore. Ad oggi, l’esclusione dall’obbligo di tracciabilità riguarda la detrazione forfettaria pari a 300 euro, per i beneficiari aventi un reddito non superiore a 15.493,71 euro, e a 150 euro, per i contribuenti aventi un reddito complessivo compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.