Bonus rinnovato per i professionisti con partita Iva, molti dei quali – perlopiù iscritti a casse previdenziali private – afferenti a vario titolo anche al mondo della casa e del condominio: si pensi, ad esempio, ad ingegneri, architetti, geometri, avvocati, e agli stessi amministratori condominiali, ad esempio, rientranti in tali categorie.
Ma, fatta salva la conferma, con corresponsione automatica dell’importo di 600 euro, del contributo relativo al mese di aprile, a quanto ammonterà quello di maggio?
La domanda si pone a seguito della lettura congiunta degli articoli 81 e 89 del Decreto Rilancio.
Vediamo che cosa prevedono.
Art.81 – Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1.150 milioni”;
b) al comma 2, quarto alinea, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
Ecco, invece, che cosa prevede l’articolo 89.
Art.89 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
Da una lettura testuale del decreto, emergerebbe dunque una situazione di questo tipo:
Ora, è evidente che tale lettura, pur aderendo in forma letterale agli articoli 81 e 89 del decreto, risulti tutt’altro che lineare e, anzi, piuttosto cervellotica.
Anche in questo caso, dunque, saranno senza dubbio necessarie più opportune specifiche per dipanare la matassa, posto che l’articolo 81 del Decreto Rilancio, al comma 3, presenta perlomeno il pregio di aver abrogato l’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23: quello, cioè, che prevedeva l’impossibilità di chiedere il contributo di 600 euro alla propria cassa previdenziale qualora si fosse contestualmente titolari anche di una posizione presso la gestione separata dell’Inps, non necessariamente (anzi, di solito è vero il contrario) indice di una maggiore solidità economica.