Il Piano predisposto dal Governo per la riduzione dei consumi energetici prevede regole chiare. Ma cosa succede se gli obblighi on vengono rispettati? Il Governo stesso spiega che “non è possibile avere un sistema di controllo puntuale sul comportamento da parte dell’utenza”. Ha quindi previsto “controlli a campione negli edifici pubblici, nei grandi locali commerciali e nei punti a maggiore consumo,” oltre a “una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato (gli amministratori di condominio), monitorando a livello di reti di distribuzione cittadine di gas la risposta degli utenti,” utilizzando i dati della rete di trasporto Snam.
Quindi non ci saranno controlli a tappeto e le forze dell’Ordine non entreranno nelle case degli italiani a verificare se esagerano con i consumi. Tanto più che una procedura di questo tipo non sarebbe possibile sotto il profilo legale. Pertanto nelle abitazioni private si farà ricorso esclusivamente a misure volontarie, senza nemmeno le multe.
Quest’ultime potrebbero invece scattare, in caso di mancata applicazione delle regole, per chi gestisce i grandi edifici e le grandi strutture dove si verificheranno i controlli a campione. Nel Testo unico sull’edilizia del 2001 si parla di obblighi per il risparmio dell’energia, con sanzioni, in caso di violazione delle regole, “non inferiori a 516 euro e non superiori a 2.582 euro”.
Per quanto riguarda gli amministratori di condominio, invece, oltre alle sanzioni attualmente previste per violazione degli obblighi di condominio sui riscaldamenti (tra cui la verifica degli standard di legge), si potrebbe fare ricorso su un decreto che recepisce una direttiva europea del 2005.
Secondo questa direttiva, infatti, chi non rispetta gli obblighi relativi alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale (“il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità”), è punito con una sanzione amministrativa “non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”. Ma sarà il decreto del Mite a fornire eventualmente maggiori dettagli.