Il ritardo non fa perdere il beneficio quando si verifica, dopo la stipula del contratto, un evento eccezionale non prevedibile.
SINTESI: Ai fini della fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è necessario che il compratore vi trasferisca la residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento, nei termini di legge, della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.
Ordinanza n. 16687 del 14 giugno 2021 (udienza 16 febbraio 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Zoso Liana Maria Teresa – Est. Martorelli Raffaele
Agevolazione cd. prima casa – Acquisto di immobile in altro Comune – Il compratore deve trasferire la residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto – Il mancato stabilimento della residenza comporta la decadenza dall’agevolazione, fatta salva la causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.
Fonte: FiscoOggi