Le spese di ristrutturazione di un immobile avente uso abitativo sono detraibili? In caso di separazione, il coniuge non proprietario ha diritto all’indennizzo per i miglioramenti dell’immobile?
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Lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa della ex compagna convivente
In tema di convivenza more uxorio, un’attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (fattispecie relativa alla richiesta di restituzione delle somme versate per eseguire una serie di lavori ed opere nell’immobile dell’ex compagna convivente).
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18721
Migliorie alla casa coniugale
Sul presupposto del vincolo solidale che lega i coniugi e su cui si fonda il matrimonio (con il complementare obbligo di contribuzione al menage famigliare) va negato al coniuge non proprietario della casa coniugale il diritto di ripetere le somme versate all’altro coniuge per i lavori eseguiti sull’immobile. In altri termini, il coniuge non proprietario che abbia investito nella ristrutturazione dell’immobile altrui potrà tuttalpiù ottenere un equo indennizzo in base al disposto di cui all’art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell’immobile e che tali spese siano state poste in essere prevalentemente per questo fine e non per i bisogni della famiglia.
Tribunale Torino sez. II, 11/05/2021, n.2360
Complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione
In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative ad immobili a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì in concreto, dovendosi verificare che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, il mezzo per l’esercizio della suddetta attività.
(Fattispecie relativa ad edificio, parte di un complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione e adibito a casa dei custodi, connesso all’attività di gestione di un parco naturalistico).
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, n.3396
Ristrutturazione immobile: domanda di rimborso
Ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., il giudice non può qualificare l’azione ai sensi dell’art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l’allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell’immobile in proprietà dell’altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., in termini di azione ex art. 1150 c.c., sull’erroneo presupposto che l’attore avesse composseduto il bene ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare).
Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, n.22730
Mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione
In tema di benefici fiscali per l’acquisto prima casa, è consentito il mantenimento della agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa di forza maggiore. La causa di forza maggiore non può consistere nella mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella prima casa ma nel comune in cui essa si trova.
Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. XXV, 13/06/2019, n.2560
Richiesta di restituzione delle spese di ristrutturazione
Qualora l’attribuzione patrimoniale fatta da un soggetto ad un altro (il cui titolo originario è rappresentato dalla provvista per l’effettuazione di spese di ristrutturazione dell’immobile ove avrebbero dovuto stabilire la residenza familiare i nubendi) sia venuta meno in conseguenza della decisione libera e insindacabile di uno di essi di non contrarre più il matrimonio (c.d. “condictio indebiti ob causam finitam”) tale fattispecie rientra nell’ipotesi di debito oggettivo di cui agli artt. 2033 c.c. e ss.
Tribunale Palermo sez. I, 06/05/2019, n.2230
FONTE: La Legge per Tutti – https://www.laleggepertutti.it/453832_ristrutturazione-casa-ultime-sentenze