Quando registra un contratto di locazione con” cedolare secca” presso l’Agenzia delle Entrate, il locatore di un immobile ad uso abitativo ha la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali e ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imposta di Registro e dell’Imposta di Bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto. L’Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione di un contratto di locazione con regime fiscale ordinario, calcola l’imposta di registro che il locatore è chiamato a pagare. Se l’immobile è ad uso abitativo, l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo. Per ogni copia da registrare, inoltre, è previsto il pagamento di un’imposta di bollo pari a 16,00€.
Dal momento che la “cedolare secca” è un regime di tassazione alternativo, il locatore che registra un contratto d’affitto con questa formula fiscale non è chiamato a pagare né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo. Gli immobili per i quali è prevista l’applicazione del regime di cedolare secca devono appartenere alle categorie catastali A1 e A11 e devono essere locati ad uso abitativo. Se sono presenti pertinenze congiunte all’immobile, anch’esse devono essere locate ad uso abitativo per consentire la stipula di un contratto con cedolare secca.
È possibile optare per la cedolare secca in fase di registrazione del contratto o negli anni successivi. In quest’ultimo caso è bene specificare che la registrazione segue le regole ordinarie e che, quindi, le spese di registrazione del contratto di locazione cedolare secca comprendono tutte le imposte dovute.
FONTE: Idealista