Il regolamento sia contrattuale, sia assembleare non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Lo prevede l’art. 1138 c. 5 c.c. e sono da ritenersi nulle le clausole contenute nel regolamento che vietano la detenzione di animali domestici. La norma, dunque, ha introdotto il diritto di coabitazione con il proprio animale domestico per compagnia o affetto, come gatti, cani, uccellini, criceti. Nel contempo, resta il divieto di detenere animali pericolosi ai sensi della legge 150/1992.
Il diritto di possedere animali è circoscritto alle proprietà esclusive, infatti, la norma non riguarda i beni comuni. Pertanto, deve considerarsi legittima la clausola regolamentare che vieti di portare l’animale domestico in ascensore (Trib. Monza 28.03.2017).