[A cura di: Andrea Tolomelli, presidente nazionale Abiconf e Vincenzo Vecchio, direttore Centro studi Abiconf] Abiconf richiede, in via emergenziale e straordinaria, l’espressa previsione della sospensione del termine di cui all’articolo 1130 c.c. n° 10, per tutto il periodo di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza medesima.
Tale richiesta scaturisce:
L’emendamento in parola comporterà così, l’espressa previsione della sospensione per il solo periodo di emergenza nazionale o locale del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 1130 del Codice Civile, punto n. 10), per rendere il conto della gestione e convocare l’assemblea di condominio per l’approvazione del rendiconto e del preventivo, quale conseguenza necessaria allo stato di emergenza nazionale ed ai noti divieti di spostamento ed assembramento.
Tale previsione permetterà un agevole recupero delle assemblee di condominio che si sarebbero dovute tenere nel periodo di “emergenza sanitaria”, non essendo realistico pensare che alla ripresa della possibilità di svolgere assemblee di condominio in presenza sia possibile un immediato recupero dell’arretrato e ciò anche secondo la logica di non determinare nel breve periodo innumerevoli eventi che comportano l’assembramento di più persone e permettendo così all’amministratore di condominio di dilazionare con coscienza il carico assembleare secondo i noti principi dell’urgenza e della necessità.
Ciò, a maggior ragione, a fronte dei provvedimenti presi per evitare il diffondersi dell’attuale epidemia, delle limitazioni di spostamento e dei divieti di assembramento per tutelare la salute pubblica.
Tale disposizione eviterà altresì inutili vertenze giudiziarie che potrebbero solo gravare inutilmente il già noto carico dell’organo Giudicante.