All’interno di un cantiere, la figura di principale responsabilità è il committente, soggetto per cui l’intera opera progettata viene eseguita. Il committente è il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità.
Spesso, però, il committente non possiede gli strumenti e le capacità tecnico-professionali necessarie per assumersi tali responsabilità. Risulta, pertanto, necessario l’affidamento di tale ruolo ad una figura specialistica, in grado di interpretare correttamente quanto si deve realizzare e rispettare i vincoli normativi vigenti. Questa figura è il responsabile dei lavori.
Il responsabile dei lavori è il responsabile di tutti i lavori e di tutto quello che accade all’interno di un cantiere, anche in materia di sicurezza.
Il responsabile dei lavori è dunque la figura alla quale il committente può demandare parte dei propri obblighi in materia di sicurezza. Con l’entrata in vigore del decreto correttivo dlgs 106/2009, il responsabile dei lavori viene definito dall’art. 89 del dlgs 81/2008 (comma 1 lett. c): “il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Per questo delicato incarico, il committente può scegliere sia un lavoratore subordinato, sia un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale.
La nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria e viene effettuata dal committente nei seguenti casi:
– nel caso in cui il committente non abbia le capacità professionali per adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 90 dlgs 81/2008 e, comunque, preferisca far seguire il cantiere a un soggetto propriamente qualificato;
– nel caso in cui l’opera sia commissionata da più committenti; infatti in caso di sanzione e in assenza di responsabile dei lavori la stessa viene ripetuta per ogni committente.
È fondamentale che l’incarico dato al responsabile dei lavori avvenga sotto forma di delega di funzioni come previsto dall’art. 16 dlgs 81/2008, in modo che il committente sia esente dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità.
I compiti del responsabile dei lavori sono definiti dall’art. 90 del dlgs 81/2008.
Nella fase di progettazione, il responsabile dei lavori deve pianificare le varie fasi dei lavori e la loro durata attenendosi alle misure generali di tutela indicate nell’art. 15 del dlgs 81/2008 (come la valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, controllo sanitario, misure di protezione collettiva e uso dei DPI, misure di emergenza per primo soccorso, antincendio ecc.).
Nei cantieri dove sono presenti più imprese esecutrici, il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE).
La nomina di un responsabile dei lavori non libera il committente da ogni responsabilità. Al riguardo ci sono numerose sentenze della corte di cassazione. Una delle più recenti (cassazione sezione IV penale-sentenza n.36869 del 22 settembre 2009) sottolinea l’esonero del committente dalle proprie responsabilità se quest’ultimo ha conferito una delega al responsabile dei lavori avente per oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche.
In ogni caso, l’esonero per il committente non implica la mancanza totale di responsabilità. Infatti il committente può rispondere per culpa in eligendo per aver nominato un soggetto non competente a svolgere questo ruolo, oppure per culpa in vigilando per non aver vigilato sull’operato del responsabile dei lavori.
L’art. 157 del dlgs 81/2008 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico del responsabile dei lavori, che variano a seconda della violazione commessa:
– arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata nomina del coordinatore della sicurezza;
– arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4.800 euro per mancata verifica tecnico-professionale;
– sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per mancata comunicazione alle imprese del nominativo del coordinatore della sicurezza e per la mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento.