[A cura di: Matteo Rezzonico – pres. comm. Legale Confappi]
A distanza di sei mesi dalla predisposizione della prima bozza/schema di Decreto Legislativo – del giugno 2014 – in data 13/1/2015 è stato pubblicato in G.U. il D.lgs 17/12/2014, n. 198, recante “composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’art. 2, comma 3, lettera a, della L. 11/3/2014, n. 23”. Come noto, la Legge delega 23/2014 in materia di revisione del sistema fiscale prevedeva l’emanazione di decreti legislativi, entro dodici mesi dal 28 marzo 2014. In particolare, con riferimento alla Riforma del catasto, il Governo era chiamato, nello stesso termine, ad emanare alcuni decreti legislativi, di cui il primo diretto a ridefinire le competenze e il funzionamento delle Commissioni Censuarie Provinciali e della Commissione Censuaria Centrale.
Il Dlgs doveva provvedere anche alla modifica della composizione delle commissioni censuarie assicurando la presenza di rappresentanti della Agenzia delle entrate, degli enti locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare; di magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.
In tale contesto, il Dlgs 198/2014 ha provveduto alla riforma delle commissioni censuarie stabilendone le funzioni – anche nel rispetto di quelle già in precedenza esercitate, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 650/1972, tuttora vigente – e le composizioni, attribuendo per la prima volta alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, un ruolo non solo consultivo (di “designazione dei membri”) ma anche operativo e di controllo. Alle associazioni di categoria – unitamente ai Comuni e all’Agenzia delle Entrate – è stato ad esempio riconosciuto il diritto di impugnazione, avanti alla commissione censuaria centrale, delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei fabbricati e ai rispettivi prospetti delle tariffe d’estimo (articolo 15).
È apprezzabile, in ogni caso, lo sforzo di dare un “timing” all’insediamento delle nuove commissioni censuarie – entro un anno dal 28 gennaio 2015 – e ai tempi delle designazioni con poteri sussidiari/sostitutivi in capo ai presidenti dei Tribunali, nonché di prevedere, in un’ottica di “spending review”, il costo zero per l’opera prestata dai componenti, salvo i rimborsi spese.
Circolare Agenzia Entrate
18.02.2015, numero 3/E
In relazione al decreto legislativo 198/2014, in data 18 febbraio 2015 è stata emanata la circolare 3/E dell’Agenzia delle entrate, finalizzata a dare una prima interpretazione, a titolo di “prassi”, sul funzionamento delle commissioni censuarie. La circolare in questione si è attenuta ad una puntuale disamina, articolo per articolo, del testo del Dlgs 198/2014, mettendo in evidenza, come elementi qualificanti: i poteri sostitutivi delle commissioni censuarie centrali, in caso di inerzia di quelle locali, nonché i poteri dei Presidenti di Tribunale, su segnalazione del direttore dell’Agenzia delle entrate di disporre lo scioglimento (e il conseguente rinnovo), delle commissioni censuarie che non deliberino nei termini previsti.
L’Agenzia delle entrate ha anche sottolineato la funzione amministrativa delle commissioni stesse, nella quali è prevista – oltre alla presenza di magistrati, professionisti, docenti ed esperti della materia – anche di rappresentanti delle amministrazioni coinvolte (Comuni e Agenzia delle entrate).
Si legge ancora, nella circolare 3/E/2015: “… tra gli elementi di novità si segnala peraltro l’estensione ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare della possibilità di ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri di qualificazione e di classificazione delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari”.
La designazione e la nomina avranno ora avvio – ricorda l’Agenzia delle entrate – con la comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate centrale e da parte di quelle regionali alle Agenzie delle entrate provinciali, ai Prefetti e all’Anci. Per opportuna conoscenza la comunicazione sarà inviata anche ai presidenti dei Tribunali.
Commissioni locali e centrale
L’articolo 2 del Dlgs 198/2014 divide le commissioni censuarie in “locali” (con sede nelle città individuate nella tabella allegato numero 1 (esemplificativamente, in Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli) e “centrale”, con sede a Roma.
Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Presidente della commissione censuaria locale è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o tra i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente, in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.
Per l’articolo 3 del Dlgs 198/2014, le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del Tribunale, tra un numero almeno doppio di soggetti, meglio indicati nella norma (per esempio, un componente effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria).
Le designazioni dei membri dell’Agenzia delle Entrate, dell’Anci, dei Prefetti, anche su indicazione delle associazioni di categoria, devono essere comunicate al presidente del Tribunale entro 60 giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell’Agenzia delle entrate. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui si è detto, il presidente del Tribunale sceglie e quindi il direttore dell’Agenzia delle entrate provvede alla nomina, con decreto. In mancanza di designazione o in caso di designazione incompleta, il Presidente del Tribunale, con poteri “sostitutivi”, sceglie i membri tra i soggetti iscritti all’albo dei consulenti tecnici (cfr. articolo 4, Dlgs in commento).
La commissione censuaria centrale è composta invece dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. La commissione è articolata in tre sezioni (una competente in materia di catasto terreni, due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali – in fase di prima attuazione – una specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati). La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (articolo 6 del Dlgs in commento).
Per l’articolo 7 del richiamato Dlgs, ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.
Entro novanta giorni dalla richiesta del direttore della Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all’articolo 7, commi 5, lettere b e c e 6, del Dlgs 198/2014 (cioè, il magistrato ordinario, i due componenti effettivi e i due supplenti dell’Anci, il docente universitario in materia di economia e estimo rurale, l’esperto nominato dal Ministero dell’economia etc.) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell’economia e delle finanze e al direttore della Agenzia delle entrate.
Al Ministro dell’economia e delle finanze spetta poi, con decreto, la nomina dei membri effettivi (articolo 8 Dlgs in commento).
Le funzioni di segreteria delle commissioni censuarie locali competono a membri appartenenti “…ai ruoli dell’Agenzia delle entrate…”, nominati dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, del Dlgs in commento).
Le funzioni di segreteria della commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, mentre quelle di supporto tecnico dal cosiddetto “ufficio di segreteria tecnica”, individuato nell’ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia delle entrate (articolo 9 del Dlgs in commento).
Requisiti dei commissari
durata dell’incarico
Per l’articolo 10, i componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.
Sono incompatibili con il ruolo di componente delle commissioni censuarie (articolo 11):
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
d) i prefetti;
e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione: i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
I motivi di decadenza sono elencati nell’articolo 12 del Dlgs 198/2014 (es. aver conseguito condanna penale per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari).
Per l’articolo 13 del Dlgs in commento, la durata dei commissari è quinquennale.
Le funzioni delle commissioni
e il loro funzionamento
Commissioni locali
Le commissioni censuarie locali esercitano in materia di catasto terreni le seguenti funzioni:
a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l’esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi, tale approvazione resta condizionata, ai fini della perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale.
Le commissioni censuarie locali, in materia di catasto edilizio urbano – come già in precedenza – continuano ad esercitare le seguenti funzioni:
a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge, di regolamento per l’esecuzione delle anzi dette operazioni (articolo 14 Dlgs in commento).
Commissione centrale
Per l’articolo 15 del Dlgs 198/2015, la commissione censuaria centrale, in materia di catasto terreni, esercita invece le seguenti funzioni:
a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi della agenzia delle entrate, dei comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e ai rispettivi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni;
b) provvede nel caso di revisione generale delle tariffe d’estimo – al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell’ambito dell’intero territorio nazionale – alla ratifica o alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti.
In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell’Agenzia delle entrate, dei comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie delle classi delle unità immobiliari urbane e dei rispettivi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni.
La commissione censuaria centrale ha anche poteri sussidiari ove le commissioni censuarie locali non abbiano provveduto all’approvazione dei quadri e classi di terreni e unità immobiliari.
È anche previsto un interscambio tra le commissioni censuarie, ai fini istruttori e l’Agenzia delle entrate nel senso che le prime possono richiedere dati e informazioni ed ogni altro chiarimento (articolo 16).
Le commissioni censuarie – a tenore dell’articolo 17 – sono in genere convocate a sezioni semplici. Possono essere tuttavia convocate a sezioni unite nei casi di validazione dei saggi di redditività media determinati dall’Agenzia delle Entrate ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l’importanza delle materie trattate e per necessità di adottare uniformi criteri di massima.
Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. In mancanza del numero di componenti necessario, il presidente può designare componenti di altre sezioni. Le decisioni sono assunte a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente (articolo 18).
Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati, il presidente può scioglierle e può rinnovarle per la totalità dei membri (articolo 19).
L’articolo 22 del Dlgs 198/2014 ha abrogato – con decorrenza di un anno dal 28 gennaio 2015 – il titolo terzo e gli articoli 41 e 42 del Titolo quarto, del DPR 650/1972, in materia di revisione e perfezionamento del sistema catastale, nonché l’articolo 2, comma 1, octies, del DL 16/1993, in materia di revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento.