[A cura di: Assoedilizia] È in corso in Parlamento la discussione per la conversione in legge del c.d. Decreto Fiscale 2020, D.L. n.124/2019 (si veda l’articolo: Ritenute d’acconto, l’allarme di Abiconf: “Da gennaio nuova tremenda incombenza per gli amministratori di condominio), che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 ed in vigore dal 27/10/2019 dovrà essere convertito in legge entro il 26/12/2019.
Assoedilizia riserva la massima attenzione ai lavori parlamentari per seguire in particolare l’iter delle disposizioni contenute rispettivamente nell’art 3 e nell’art 4 del testo attuale, norme che – ove convertite in legge – verrebbero ad incidere negativamente sull’attività delle società immobiliari, dei condomini e degli amministratori condominiali.
Unitamente alla Confedilizia nazionale, l’associazione ha intrapreso varie iniziative per cercare evitare l’approvazione definitiva della normativa, specialmente quella dell’art.4, o quanto meno per ottenere significative modifiche.
L’art. 4 infatti stabilisce prevede che, a far tempo dal 1° gennaio 2020, i committenti che si configurino come sostituti d’imposta (e ricordiamo che tra questi vi sono il condominio, i professionisti, le persone fisiche che esercitano imprese), allorché affidino il compimento di un’opera o di un servizio ad una impresa, siano tenuti in proprio al versamento delle ritenute d’imposta trattenute dalla impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il tutto sotto sanzione amministrativa e penale.
Non è neanche il caso di descrivere nel dettaglio la procedura prevista dalla norma (comunicazione dell’appaltatore 10 giorni prima della scadenza di versamento, messa a disposizione degli importi 5 giorni prima e via fantasticando) risultando già evidente che si tratta di una normativa gravosa ed inapplicabile.
Nel caso poi dei condomini e delle società immobiliari, che operano normalmente con appalti e sub appalti (dalla pulizia al riscaldamento alle manutenzioni periodiche tutto è fatto con appalti), la norma è palesemente “fuori misura”: si tratta di soggetti che non hanno una struttura gestionale se non minima. Di qui l’assoluta contrarietà di Assoedilizia e la sua richiesta di totale eliminazione dal Decreto fiscale.
Quanto all’art.3 “Contrasto alle indebite compensazioni” modifica la disciplina dei versamenti unitari e compensazioni tramite Mod. F24, prevedendo una serie di nuovi obblighi per i sostituti d’imposta tra i quali:
Ad tutt’oggi non sappiamo cosa prevedrà in definitivo l’art.3 del Decreto Legge 124/19 (ovviamente seguiremo la vicenda e ne daremo tempestiva notizia) ma ricordiamo che presso i nostri uffici è disponibile un servizio di presentazione invio telematico dei modelli F24 tramite Entratel.