L’articolo 70 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile dispone che per le infrazioni al regolamento di condominio possa essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro. In caso di recidiva, la sanzione può arrivare fino a 800 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
La sanzione è deliberata dall’assemblea, come disposto dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice Civile, con maggioranza dei presenti e 500 millesimi.
La sanzione deve essere prevista dal regolamento e non può superare gli importi sopraindicati, a pena di nullità (Cass. 10329/2008).
Si tratta di una sanzione pecuniaria, poiché sono inammissibili sanzioni di altro genere se non eccezionalmente (Cass. 820/2014). Ad esempio, è stata ritenuta illegittima la sanzione comminata dal regolamento e consistente nella rimozione delle auto irregolarmente posteggiate dai condomini nell’area comune.