È possibile sfrattare l’inquilino se è in ritardo anche soltanto di venti giorni nel pagamento di una sola mensilità del canone di locazione. Non solo. È possibile sfrattarlo anche se non versa gli importi relativi alle spese condominiali a suo carico. Egli infatti deve adempiere a tali oneri sia nel caso in cui il contratto lo preveda espressamente, sia nel caso in cui il contratto non contempli nulla in proposito. In questa seconda ipotesi, infatti, è l’articolo 9 della legge sull’equo canone a fissare gli importi dovuti dal conduttore.
Di solito il contratto di locazione stabilisce per questi oneri, detti oneri accessori, una misura forfettaria che l’inquilino deve versare al locatore a titolo di contributo per il condominio, che si aggiunge al canone mensile per la locazione.
Se il contratto non stabilisce nulla in proposito, non significa che l’affittuario sia libero da ogni obbligazione. Al contrario, si applica l’articolo 9 della legge sull’equo canone a norma del quale la ripartizione delle spese condominiali è così fissata:
– sono a carico dell’inquilino le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni, il 90% delle spese per il servizio di portineria;
– sono a carico del locatore tutte le altre spese, in particolare quelle di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione nonché le innovazioni.
L’affittuario che, seppur in regola con il pagamento del canone di locazione, non versa gli oneri accessori, ossia le spese condominiali, può essere sfrattato, a patto però che il contratto di locazione sia stato redatto per iscritto e successivamente registrato all’Agenzia delle Entrate. Un contratto in nero non consente invece alcuna tutela dei diritti del locatore.
Per quanto riguarda il canone di locazione, basta un ritardo di soli 20 giorni nel pagamento di una sola mensilità a giustificare lo sfratto dell’inquilino, che può bloccare la procedura prima della pronuncia dell’ordinanza di sfratto da parte del giudice, versando gli arretrati, gli interessi e le spese legali.
Per quanto invece riguarda le spese condominiali, l’inquilino può essere sfrattato solo se:
– sussiste un ritardo di oltre 60 giorni dal momento della richiesta di pagamento delle spese condominiali formalizzata dal locatore;
– l’importo dovuto è superiore ad almeno 2 mensilità del canone di locazione.
Per sfrattare l’inquilino inadempiente al versamento degli oneri accessori, il locatore deve notificargli innanzitutto un atto di citazione in tribunale. Dinanzi al giudice, il locatore deve fornire la prova della morosità. Se la misura delle spese condominiali gravante sull’inquilino è indicata nel contratto stesso, la prova è costruita dal contratto stesso. Se invece gli oneri accessori non sono stati predeterminati in contratto, ma devono essere calcolati di volta in volta in base ai criteri di riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dall’assemblea di condominio, la prova consiste nella produzione in giudizio delle delibere condominiali contenenti i criteri di riparto delle spese.
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