Il Consiglio dei ministri n. 71 del 26 febbraio 2024 ha varato nuove norme per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili.
Le nuove disposizioni, inserite nel nuovo decreto Pnrr, prevedono l’inasprimento delle sanzioni per coloro che non rispettano le regole in materia di sicurezza sul lavoro e un generale riesame degli aspetti penali.
Fa inoltre la sua comparsa la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri. La misura, in vigore dal primo ottobre 2024, si propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
L’obiettivo è quello di promuovere una cultura della sicurezza diffusa e rigorosa all’interno del settore edilizio, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti sul lavoro.
Attraverso l’introduzione della patente, il Governo ambisce a migliorare le condizioni di lavoro nel comparto edilizio, garantendo la protezione degli operatori e del pubblico in generale.
Patente a punti
Il sistema della patente a punti nei cantieri rappresenta un meccanismo pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Nel decreto viene usata la definizione “patente a crediti“. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.
Il funzionamento del sistema prevede che tale punteggio venga preso in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche o giudicatrici nel momento in cui si trovano a dover assegnare lavori, appalti o incarichi vari.
In pratica, il punteggio acquisito diventa un criterio di valutazione aggiuntivo, che si affianca ai tradizionali parametri di selezione, come la competenza tecnica e l’offerta economica.
La logica sottostante è quella di favorire un circolo virtuoso in cui le aziende sono motivate a mantenere elevati standard di sicurezza per accedere a maggiori opportunità di lavoro.
In tal modo, il sistema della patente a punti non solo riconosce e valorizza gli sforzi delle aziende responsabili ma contribuisce anche a elevare il livello generale di sicurezza nel settore edilizio, con evidenti benefici sia per i lavoratori sia per l’intera collettività.
Come e a chi si rilascia
La patente a punti sarà rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
• iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
• adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
• adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi;
• possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
• possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
• possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Imprese certificate SOA
Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, ovvero della qualificazione che autorizza un’azienda del settore delle costruzioni a concorrere alle gare d’appalto pubbliche, non sono tenute al possesso della patente a punti per la sicurezza sul lavoro.
Come funziona
Le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente.
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.
Se è riconosciuta la responsabilità per un incidente mortale si perdono 20 crediti; se l’infortunio causa un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale allora si perdono 15 crediti; se la conseguenza è lo stop per più di quaranta giorni allora sono scalati 10 crediti.
Nei casi di morti bianche o inabilità permanenti come conseguenza dell’incidente, l’ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi”.
L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno da 6mila a 12mila euro.
In caso di perdita totale dei punti, le conseguenze per l’azienda sono significative e mirano a sottolineare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza. La perdita di tutti i punti potrebbe infatti comportare la chiusura immediata del cantiere ed esclude l’azienda dalla possibilità di partecipare a future gare d’appalto o di ottenere finanziamenti pubblici per un periodo di 24 mesi.
Inoltre, all’azienda non verrà rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), essenziale per attestare la regolarità contributiva e previdenziale dell’impresa.
I crediti decurtati possono essere reintegrati mediante la frequenza di corsi progettati per fornire una conoscenza approfondita e aggiornata sulle normative di sicurezza e sulle migliori pratiche da adottare nei luoghi di lavoro, consentendo così alle aziende di migliorare le loro politiche interne di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. La frequenza di questi corsi consente di riacquisire cinque crediti alla volta.
La patente viene incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori.