Dal 6 ottobre 2023, giorno della pubblicazione del decreto direttoriale n. 111 sul sito del Ministero del Lavoro, si applica la nuova rivalutazione delle sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Lo ha precisato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 724 del 30 ottobre.
Con il DD, il Ministero ha rivalutato del 15,9 per cento gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Dlgs n. 81 del 2008.
Secondo quanto previsto dal TU, infatti, le ammende e le sanzioni sono rivalutate ogni cinque anni con un apposito decreto in misura pari all’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Tale variazione, registrata nel quinquennio 2019-2023, è stata pari al 15,9 per cento. Pertanto le ammende riferite alle contravvenzioni sono rivalutate nella stessa misura.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 724 del 30 ottobre, fornisce alcuni chiarimenti in merito al termine di decorrenza delle nuove sanzioni rivalutate. In proposito, infatti, si era generata molta confusione in quanto nel decreto era indicato il termine del 1° luglio 2023, la data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro è però il 6 ottobre 2023, mentre quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 16 ottobre 2023.
L’Inail sottolinea che la data a cui bisogna fare riferimento per le nuove sanzioni è quella della pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, quindi il 6 ottobre 2023. Mentre per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023 si dovrà fare riferimento alle sanzioni in vigore prima della rivalutazione.