La Legge di Bilancio ha portato alcune modifiche all’impianto normativo dei bonus fiscali correlati agli edifici coinvolti in eventi sismici.
In particolare, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del Dl 34/2020, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Si tratta di una proroga importante, valida sia per i condomini sia per le unifamiliari, in grado di dare una spinta molto forte all’organizzazione e alle tempistiche della ricostruzione. Una misura di estrema importanza, tanto più se si considera che gli interventi da eseguire sono circa 40 mila, tra edifici mono e bifamiliari, per gran parte dei quali i benefici fiscali termineranno a giugno 2022.
In questo quadro va ricordato il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma in alcuni Comuni (in parte anche compresi nella proroga a tutto il 2025 prevista nella legge di Bilancio, se ricorrono i requisiti). O quelli di cui agli elenchi allegati al decreto legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, e di cui al decreto legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, nonché nei Comuni fuori dal raggio del sisma ma dai cui edifici emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma. E ancora, nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
L’ultimo aspetto è la proroga del super sismabonus generale (valido per tutti i Comuni nelle zone 1, 2 e 3).
In sintesi, per condomìni, mini condomini (persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a quattro unità), Onlus, associazioni di volontariato, associazioni di promoziona sociale, la scadenza per la detrazione del 110% passa al 31 dicembre 2023, per poi diventare decrescente al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli interventi, invece, di persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome saranno estese fino al 31 dicembre 2022 purché al 30 giugno si sia realizzato almeno uno stato di avanzamento lavori del 30 per cento.