Con circolare n.4 del 4 marzo 2021 il Mibact, precisa che solo solo per gli immobili realizzati dopo il 1945 il rivestimento a cappotto può essere ricompreso tra gli interventi esentati dall’autorizzazione paesaggistica semplificata, purché tali interventi non alterino l’aspetto esteriore anche in termini di finiture.
Nel testo della ciroclare si legge che «le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, definite caso per caso, possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento». Quindi, sarà necessaria di una valutazione caso per caso.
Comunque,l‘esenzione dall’autorizzazione paesaggistica semplificata non può essere applicata agli interventi sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945. Questo è un divieto che viene espressamente prevista nella circolare che fornisce chiarimenti in merito al corretto inquadramento degli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di un rivestimento a cappotto sul fronte esterno degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In allegato la circolare Mibac-circolare-n.4-4-marzo-2021