Le ultime regole relative alla cessione del credito, in relazione al superbonus 110, prevedono la possibilità di cessione per un massimo di tre volte. A parte la prima, che sarà “libera”, le due successive potranno essere solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare nel nostro Paese.
Cessione del credito
Le ultime regole stabiliscono inoltre che il credito maturato dagli interventi del superbonus 110 e dei bonus casa non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A questo fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito, il cosiddetto “bollino”, inserito per consentire la tracciabilità delle cessioni.
Le modalità attuative della cessione e la tracciabilità del credito di imposta saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni per i professionisti
Il decreto relativo alla cessione del credito per il superbonus 110 contempla anche nuove sanzioni per i professionisti.
Il decreto infatti prevede che: “ll tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.
Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore già a partire dalle comunicazioni sullo sconto in fattura o la cessione del credito inviate alle Entrate già a partire dal 1º maggio 2022.