L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema del Superbonus per chiarire la cumulabilità delle detrazioni fiscali del 110% con il contributo pubblico destinato alla ricostruzione post sisma.
La risposta n. 134/2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate tratta il tema della cumulabilità tra il Superbonus 110% e il contributo pubblico destinato alla ricostruzione post sisma.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che un condominio può avere accesso al Superbonus, nei limiti di spesa previsti, senza sottrarre il contributo pubblico ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti a causa del sisma. Analizziamo il caso specifico.
Il caso
Nel caso esaminato, l’amministratore pro tempore del condominio Istante, spiega che l’edificio da lui amministrato è stato danneggiato dal sisma del 2009 che ha interessato il territorio dell’Aquila. L’edificio è stato classificato con esito di agibilità “B” (mancanza di danni strutturali con conservazione della sua capacità portante).
Tutti gli edifici classificati con esito di agibilità “B” hanno ottenuto un contributo statale per realizzare gli interventi che hanno riportato gli stessi edifici ad una piena agibilità. Tali interventi, però, non hanno comportato né la riduzione del rischio sismico dell’edificio, né il miglioramento energetico.
A fronte di quanto appena descritto, l’Istante prosegue spiegando che nel 2016, a seguito di ulteriori eventi sismici, i condòmini hanno fatto redigere una perizia dalla quale è emerso che lo stato dell’edificio in oggetto presentava carenze strutturali. L’assemblea di condominio ha quindi deciso di procedere con un intervento di demolizione e ricostruzione, fruendo delle detrazioni previste dal Superbonus.
A tal proposito, l’Istante chiede quindi delucidazioni sul problema della cumulabilità del Superbonus 110% con il contributo statale già utilizzato dal condominio. Nello specifico, il condominio Istante chiede se il principio per cui le agevolazioni fiscali sono fruibili solo per la parte eccedente il contributo statale, debba riferirsi “all’ipotesi in cui per il medesimo intervento sono erogati contributi pubblici e contestualmente si fruisca anche dell’agevolazione fiscale ovvero l’ipotesi in cui l’agevolazione fiscale vada a rifinanziare interventi per i quali in passato si sia beneficiato di contributi pubblici” oppure se riguarda “tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In risposta a tale istanza, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, con la risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021, erano stati forniti chiarimenti in ordine alla compatibilità tra i contributi pubblici erogati a seguito di eventi sismici e il Superbonus.
Difatti: “In presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi”. L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche che: “il diritto al Superbonus non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici.”
Fatta questa premessa, i condòmini dovranno, però, ottenere l’asseverazione in riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori per i quali si richiede l’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ricorda che ai fini del conseguimento dei limiti prestazionali, il decreto Rilancio prevede per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese. Mentre, per gli interventi antisismici, è necessaria l’asseverazione della riduzione del rischio sismico fatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.
In conclusione l’Istante, in presenza delle suddette asseverazioni e attestazioni e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, potrà fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma e senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi realizzati a seguito del terremoto del 2009.
A cura di Deborah Maria Foti - Ufficio Stampa ANAPI