[A cura di: Virginio Trivella – Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Rete IRENE] Dal 18 luglio il Superbonus è legge anche se, prima di firmare i contratti e avviare i cantieri è ancora necessario attendere l’emanazione di alcuni provvedimenti attuativi.
Il testo definitivo della legge è conosciuto da qualche settimana e quotidianamente si sono susseguiti webinar e sono state pubblicate guide che ne hanno scandagliato le varie pieghe.
Sono noti – perché ampiamente descritti nell’articolo 119 del decreto-legge Rilancio convertito in legge con numerosi emendamenti – l’ambito oggettivo degli interventi a cui il Superbonus è dedicato, la platea dei soggetti a cui si rivolge, le caratteristiche tecniche di base e gli obiettivi prestazionali che devono essere assicurati oltre che, di massima, gli adempimenti tecnico burocratici che devono essere assolti.
Il Superbonus è una misura che non sostituisce, ma si affianca alle altre già in vigore, con le quali si integra in combinazioni variabili la cui convenienza deve essere verificata caso per caso, in funzione dei diversi orizzonti temporali, dei differenti massimali e dei disparati perimetri soggettivi di fruizione che caratterizzano ciascun tipo di incentivo.
Parallelamente, con l’articolo 121 è entrata in vigore la nuova disciplina dei trasferimenti dei crediti d’imposta che, ancor più della percentuale di detrazione altissima (che ha immediatamente catturato l’attenzione mediatica e della popolazione), costituisce la nuova palestra su cui si formerà e svilupperà il nuovo vasto mercato dell’efficienza energetica.
Le nuove norme, infatti, introducono alcune novità di assoluto rilievo (la facoltà di cessione ai soggetti finanziari, la riduzione dei tempi di attesa della liquidazione dei crediti d’imposta) che, potenzialmente, sono in grado di moltiplicare le possibilità d’intervento, fino ad oggi ostacolate dai pesantissimi vincoli finanziari che hanno frenato l’operatività delle imprese.
Come è noto a chiunque abbia un minimo di informazione su questo argomento, affinché i nuovi modelli si perfezionino, i nuovi soggetti si organizzino e tutti i tasselli di queste non semplici operazioni si compongano, sono necessari alcuni decreti del Ministero dello Sviluppo economico e un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definiscano, rispettivamente:
I decreti del MISE sono quasi pronti. Una bozza del “Decreto Requisiti e Massimali” ha già avuto circolazione in rete ed è già stata oggetto di attenzione e suggerimenti, per perfezionare diversi aspetti che si mostrano lacunosi o migliorabili. Una nuova bozza è comparsa nelle ultime ore e raccoglierà le osservazioni dei vari esperti che stanno tirando le somme dei tanti commenti formulati nelle ultime settimane.
Anche del “Decreto Asseverazione” si è vista una bozza che delinea i contenuti del nuovo atto amministrativo che consentirà di beneficiare degli incentivi e di praticare i trasferimenti.
Si deve osservare che, come non è stato capito da tutti, il nuovo decreto non attua solo il nuovo Superbonus, ma detta le regole tecniche ed economiche per tutti gli interventi di riqualificazione energetica comunque incentivati.
Maggiore riserbo circonda invece il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, come i decreti, dovrebbe essere emanato entro il 18 agosto. Il 21 luglio, il direttore Ruffini ha annunciato in audizione al parlamento l’imminente pubblicazione di una guida divulgativa e di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121.
Le parole pronunciate lasciano intendere che non si tratti ancora del provvedimento, per il quale l’Agenzia sta raccogliendo i pareri e le osservazioni delle varie parti coinvolte.
Cosa si può fare, ora, per evitare di perdere ancora settimane e mesi preziosi in attesa degli ultimi dettagli?
A parere degli esperti, la maggior parte del testo Decreto Requisiti e Massimali è ormai consolidato, e consente di portare a termine con confidenza le ispezioni preliminari, i progetti esecutivi e le verifiche preventive di conformità tecnica e congruità economica necessarie per le asseverazioni obbligatorie.
È ormai chiaro, dopo vari test effettuati su edifici campione, che il Superbonus non è per tutti gli edifici e, soprattutto, non è detto che tutti i costi siano sempre coperti dagli incentivi, stante il duplice sistema di massimali che devono essere osservati.
Ed è altrettanto chiaro che, stante il severo regime di responsabilità che giustamente sottostà a un incentivo tanto generoso, è fondamentale abbattere i rischi affidando le prestazioni professionali e la realizzazione degli interventi a soggetti affidabili, organizzati e non improvvisati.
Per i contratti invece occorre aspettare, perché la conoscenza delle regole dell’Agenzia delle entrate è fondamentale per attivare i soggetti finanziatori e, di conseguenza, per definire il quadro finanziario entro il quale le imprese si potranno muovere.
Naturalmente, ci aspettiamo che il direttore Ruffini sia di parola e che il provvedimento “non vanifichi l’impegno del governo e del parlamento” affinché il decreto rilanci il settore (ancorché con molti mesi di ritardo) e contribuisca ad avviare quel grande piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare che, prima con la SEN (Strategia Energetica Nazionale) e poi con il PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), da anni le strategie nazionali promettono.
Intanto è stato divulgato il testo dell’audizione da cui si apprende la decisione di eliminare il limite al numero di cessioni.
Per gli interventi condominiali, è precisato che l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle entrate dall’amministratore di condominio, ma non sono ancora stati precisati termine e frequenza delle comunicazioni. Su questo punto si gioca gran parte della partita.