Gli interventi antisismici limitati a una sola unità strutturale appartenente a un aggregato immobiliare di un centro storico, e confinante con altri edifici, realizzati senza un piano unitario di risanamento, possono usufruire della detrazione del 110% soltanto dopo il via libera del professionista che ne valuta la rispondenza rispetto ai requisiti stabiliti alla norma agevolativa. È quanto precisa, in estrema sintesi, la risposta n. 630 del 28 settembre 2021.
L’istante è comproprietario di un fabbricato, situato in un centro storico, costituito da due unità immobiliari, confinante con altre costruzioni, e intende effettuare lavori di consolidamento sismico. Gli interventi riguardano l’intero fabbricato che, comunque, fa parte di un aggregato edilizio più ampio.
L’immobile di sua proprietà è strutturalmente il più debole rispetto ai confinanti già ristrutturati in passato.
Il contribuente, dopo aver evidenziato che lo stabile si trova in un centro storico, chiede se può usufruire del Superbonus nonostante gli interventi programmati si limitino alla singola unità strutturale come definita dalle Ntc 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e non vengano eseguiti sulla base di un “progetto unitario” che coinvolga tutti gli edifici adiacenti.
La risposta dell’Agenzia è molto articolata e oltre alla normativa in materia richiama i pareri tecnici forniti dall’apposita Commissione che monitora l’applicazione delle Ntc.
Ai fini dell’interpello, giova ricordare che il Superbonus, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, spetta anche per gli interventi realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. Tra le opere “trainanti” sono comprese anche gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di fabbricati o complessi di edifici collegati strutturalmente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) Tuir), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, riguardanti gli edifici delle zone sismiche 1, 2 e 3 secondo la distinzione presente nell’Opcm n. 3274/2003, inclusi le modifiche che portano alla riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche eseguiti su parti comuni di edifici in condomino.
Per la classificazione del rischio sismico occorre fare riferimento alle linee guida del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017, che definisce anche le specifiche modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati. Il rispetto di tali linee guida è, quindi, funzionale alla fruizione della detrazione del 110 per cento.
Considerato il rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, tale norma deve intendersi riferita al sismabonus, prevedendo, tra l’altro, che la detrazione spetta per “gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
L’Agenzia, tenuto conto che l’immobile dell’istante è all’interno di un centro storico, fa riferimento alle precisazioni fornite dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm n. 58/2017 secondo cui “ai fini dell’applicazione del Sismabonus o del SuperSismabonus più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) in quanto essa dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.
In sostanza, posto che l’intervento di riduzione del rischio sismico deve analizzare necessariamente l’intera struttura degli edifici, gli “interventi di riparazione o locali” rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir e, tra l’altro, la loro realizzazione è di fondamentale importanza, vista anche la semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.
Nel caso in esame, fermo restando che il Superbonus potrà essere applicato soltanto per gli interventi agevolabili realizzati sulle parti strutturali dell’intero edificio, spetterà al professionista incaricato stabilire, sulla base dei chiarimenti forniti dalla suddetta Commissione e delle linee guida di riferimento, se le modifiche antisismiche in questione possiedano i requisiti per essere considerate “interventi di riparazioni o locali”, l’individuazione di una “unità strutturale” secondo le Ntc 2018 (§ 8.7.l) e ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’intero edificio.
Se il “responso” del professionista sarà positivo, ricorrendo gli ulteriori requisiti, l’istante potrà applicare la detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti strutturali dell’immobile di sua proprietà in cui sono situate le due unità immobiliari.
Fonte: FiscoOggi