L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di superbonus.
Con la risposta n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di Ape, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 collabenti, comprensivo di lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione, per poter beneficiare del superbonus 110 per cento, deve essere riferito all’unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione dunque sarà di 96.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 30/2020, nel caso di lavori finalizzati all’accorpamento di più unità devono essere considerate quelle censite al catasto all’inizio dei lavori e non a intervento ultimato. Quindi, il limite massimo di spesa per la detrazione, che deve essere riferito alla casa e alla pertinenza unitariamente considerate, è pari a 96.000 euro.
All’interno di questi 96.000 euro, si può beneficiare del superbonus anche per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, a patto che i lavori siano strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che la detrazione spetta anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Se viene installato un impianto solare fotovoltaico, in seguito a un intervento trainante antisismico, il limite massimo di spesa ammesso al superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, “fermo restando che rientrando l’intervento antisismico nella ristrutturazione edilizia opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
Per quanto riguarda poi gli interventi di efficienza energetica, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il parere n. 1156 del 2 febbraio 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, in base al quale in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, anche se inquadrati come ristrutturazione edilizia, “il superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam”. Al contribuente spetta quindi il compito di distinguere le fatture prima e dopo i lavori.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, l’Ape convenzionale post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale. Si ricorda che per beneficiare della detrazione, gli interventi trainati e trainanti di efficienza energetica devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche oppure, nei casi in cui questo non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite Ape, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
FONTE: FiscoOggi