Grazie ad una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate attraverso la posta di FiscoOggi, si torna a parlare di Superbonus analizzando un caso specifico. Un contribuente, infatti, si rivolge all’Agenzia chiedendo se per gli interventi agevolati con il Superbonus, per i quali l’impresa che esegue i lavori applicherà uno sconto in fattura parziale, la somma eccedente deve essere pagata obbligatoriamente attraverso bonifico parlante.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che danno il diritto di fruire del Superbonus, deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) attraverso bonifico bancario o postale dal quale dovrà risultare il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato e infine la causale del versamento.
Così come riportato nella Circolare n. 24/E del 2020, per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio o per l’Ecobonus.
L’Agenzia delle Entrate procede spiegando che nell’ipotesi in cui, così come descritto nel quesito posto dal contribuente, il fornitore applichi uno sconto in fattura parziale, la parte eccedente, ovvero la parte del corrispettivo non oggetto di sconto, deve comunque essere pagata attraverso un bonifico bancario o postale parlante, quindi un bonifico dal quale risultino evidenti le informazioni citate.
Infine, l’Agenzia ha precisato che come illustrato nella Circolare n. 23/E del 2022, in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione del credito, la fruizione del Superbonus è subordinata al pagamento della somma eccedente l’importo del credito “ceduto”, utilizzando sempre il predetto bonifico bancario o postale.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI