L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), in occasione della pubblicazione della relazione sulla prevevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria di criminialità connessi all’emergenza covid-19, ha dedicato ampio spazio alla segnalazione di potenziali rischi derivanti dalla:
a) presenza di crediti di natura fittizzia;
b) della presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
c) di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle autorizzazioni.
In merito al punto a è stato evidenziato che “le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Erario possono essere oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di natura fittizia indebitamente compensati con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dai cessionari”.
In merito, invece, ai punti sub b e c la relazione precisa che “i bonus fiscali possono essere fruiti, oltre che sotto forma didetrazione dalle imposte dovute o di scontorispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o servizi (cd. sconto in fattura), anche cedendo a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante. Non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili; la cessione può quindi avvenire in favoresiadibanche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari allarealizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti“.
Da qui ne deriva la necessità di “monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione deibonus sia realizzata con capitali illeciti”.
Comunicazione-UIF-Covid-19-110221