Il vano cantina acquistato dal condominio per installare un ascensore per superamento delle barriere architettoniche non è agevolabile con il superbonus. Questa la sintesi della Risposta a interpello n. 547, con il quale un condominio composto da sei unità residenziali (categoria catastale A/6), che intende effettuare interventi “trainanti” sulle parti comuni (intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali) di cui all’articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) aveva dubbi sulla installazione di un ascensore quale intervento “trainato” di eliminazione di barriere architettoniche.
In particolare, per l’installazione è necessario l’acquisto, da parte del condominio, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino per realizzare il “vano motore e la fossa di termine corsa inferiore”.
Ciò premesso, il condominio chiede se le spese che dovranno sopportare i condomini, per l’acquisto del suddetto vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l’intervento prospettato quali spese connesse all’installazione dell’ascensore.
L’Agenzia delle Entrate precisa che con la circolare 23/E del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” dalle opere di efficientamento energetico di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati “alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Analoga disposizione è inserita anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio per effetto della quale i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici ivi indicati.
Nel citato documento di prassi è stato ribadito che la detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
• il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali ad esempio servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori;
• il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella medesima circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, ribadito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:
• la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
• l’acquisto dei materiali;
• l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; – gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).
Viene specificato che l’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio quali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico; non sono, invece, agevolabili, ad esempio, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
In sostanza, la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la “realizzazione di specifici interventi” nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali, NON possono rientrare anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori.
Tale esclusione sussiste anche quando, come nel caso di specie, l’acquisto riguardi il locale cantina necessario per l’installazione dell’ascensore.