A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Con l’intervento della riforma del condominio (L. 11 dicembre 2012, n. 220) non è stata superata la particolare procedura di cui all’art. 2, comma 2, della Legge n.13/89 per semplificare l’installazione di montascale nei condomini. Difatti, la disposizione in questione contempla una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di provvedere, a proprie spese, all’installazione di montascale o di altre strutture mobili, ovvero di modificare l’ampiezza delle porte di accesso.
Mentre il primo comma dell’articolo 2 della suddetta legge si riferisce a qualsiasi possibile innovazione volta al superamento delle barriere architettoniche, il secondo comma contempla esclusivamente servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili (oltre che modifiche delle porte d’accesso).
Più nello specifico, il secondo comma dell’art. 2 della legge 13/89 indica opere minori che il singolo condomino ha diritto di realizzare nel caso in cui la collettività condominiale abbia respinto l’adozione di qualsiasi opera idonea a superare le barriere architettoniche.
Per interventi specifici da effettuare in condominio, quali il servoscala, è bene che l’istanza scritta ponga in evidenza la volontà di sollecitare una decisione assembleare per l’installazione di un montascale a spese della compagine condominiale e, allo stesso tempo, deve contenere anche una vera e propria richiesta di convocazione di una riunione specifica, con allegato preventivo di spesa e progetto inerente il montascale che si vuole installare.
Detto adempimento è fondamentale per mettere gli altri condòmini nelle condizioni di valutare preventivamente da un lato l’eventuale interesse a partecipare alle spese dell’intervento e dall’altro di verificare se vi sono eventuali possibili pregiudizi e limiti all’opera.
I tre mesi di tempo concessi dalla legge come spazio temporale trascorso il quale il singolo condomino può procedere all’installazione di un montascale a sue spese, permettono appunto di valutare eventuali limiti tecnici all’installazione.
Tuttavia, è necessario che l’intervento non comprometta la stabilità e la sicurezza delle parti comuni del fabbricato e non causi un mutamento estetico che possa arrecare un pregiudizio economicamente valutabile.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Superbonus si estende anche alle spese sostenute per l’installazione di montascale; d’altronde, le suddette norme richiamano, ai fini dell’individuazione degli interventi agevolabili, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Trattasi delle opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi. Per effetto di detto richiamo, gli interventi in questione sono ammessi al Superbonus, ma soltanto a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche contemplate dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Fonte