Sulla base degli elementi raccolti “non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione dei due provvedimenti cautelari, risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione”. Così il Tar del Lazio in due identiche sentenze con le quali, accogliendo i ricorsi proposti da Acea Energia ed Eni Plenitude, ha annullato i provvedimenti cautelari adottati dall’Antitrust per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale.
Una vicenda complessa ricostruita dallo stesso Tar in sentenza.
Con un originario ricorso Acea Energia ed Eni Plenitude impugnavano il provvedimento cautelare del 12 dicembre 2022 con cui veniva loro intimato di sospendere le presunte modifiche unilaterali del prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale perché in contrasto con il cosiddetto “decreto aiuti-bis” (la vicenda concerneva unicamente i ‘contratti con prezzo fisso’).
Con successivi motivi aggiunti ai ricorsi, si contestava il successivo provvedimento cautelare con il quale l’Antitrust a fine dicembre 2022 parzialmente confermava gli stessi provvedimenti cautelari. Tutto ciò è stato compiuto per la decisione del Governo di mitigare l’impatto economico sugli utenti a causa dell’invasione russa dell’Ucraina che ha determinato uno sproporzionato aumento dei prezzi delle materie prime.
Il Tar, una volta chiarita la bontà della qualificazione della fattispecie operata dall’Agcm, si è poi concentrato a verificare se la stessa condotta possa o meno esser considerata in violazione del ‘Decreto aiuti-bis’. Ed ecco che allora, per i giudici “non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione dei due provvedimenti cautelari, risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione. Difatti, alla luce della documentazione raccolta nel primo segmento dell’istruttoria, non si apprezza la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit, (cioè il decreto Aiuti-bis, ndr): invero, l’omessa indicazione della scadenza delle condizioni economiche non può ex se determinare l’illiceità della pratica, stante la possibilità per l’utente di ricostruire induttivamente tale dato, alla luce delle varie proroghe man mano succedutesi nel tempo. Né potrebbe sostenersi che l’omissione da parte del professionista della comunicazione periodica di aggiornamento possa consolidare sine die le precedenti condizioni economiche, atteso che il contratto disciplina specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse”.
Fonte: Agenzia Ansa