Il MEF risponde alla interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n 5-07902 sulla “Disciplina dell’IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare”. Nell’interrogazione si chiedevano chiarimenti sulla esenzione dall’IMU per i coniugi con doppia residenza.
In sintesi l’interrogazione enunciava quanto segue: l’art 5-decies del DL n 146/2021 modificando il comma 741 dell’art 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
La disposizione ha inteso superare l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui veniva negato il beneficio dell’esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame. I Comuni stanno infatti inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con l’interpretazione della Corte di cassazione.
Con comunicazione del 24 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’art 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che disconosce il diritto all’esonero dal versamento dell’imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un Comune diverso.
Tanto premesso, gli interroganti hanno chiesto quali disposizioni il Governo intenda attivare in attesa della decisione della Corte.
Il MEF, in merito all’esenzione dall’IMU nel caso di coniugi con doppia residenza e quindi doppia abitazione, ha precisato che: “l’art 1 comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall’art 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l’avvenire. Infatti la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale”. Con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso».
Il MEF ha specificato che, sulla base di questo indirizzo interpretativo, si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all’anno d’imposta 2021.
In merito al comunicato della Cassazione si legge che «la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli art 3, 31, e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso».
Nella risposta alla interrogazione il MEF conclude evidenziando che, tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i Comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell’IMU dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità dell’accennata disposizione da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta posta in essere dai Comuni stessi.
FONTE: articolo visto su Fisco e Tasse