[A cura: Altroconsumo]
Con la scadenza del pagamento del saldo di Imu e Tasi ormai alle
porte, anche Altroconsumo ha provato a fare il punto della situazione. Ecco un
sintetico prospetto relativo a caratteristiche e incidenza delle due imposte.
TASI
La tassa sui servizi indivisibili (Tasi) è una delle tre voci
d’imposta che compongono la Iuc (Imposta unica comunale), insieme all’Imu
(Imposta municipale propria) e alla Tari (Tassa sui rifiuti). Spetta sia ai
proprietari di immobili (adibiti ad abitazione principale e non) che agli
inquilini. Il 16 dicembre scade il termine per pagare il saldo del 2015.
A chi spetta l’imposta
La Tasi è l’imposta dovuta da chiunque possieda o comunque detenga un
immobile adibito ad abitazione principale. Sugli altri immobili, invece,
si somma all’Imu, a meno che il tuo Comune non abbia deliberato in maniera
diversa, escludendo la Tasi dall’Imu. Lo Stato ha fissato le aliquote minime e
massime applicabili, lasciando però molta libertà alle amministrazioni comunali
nel fissare sconti e agevolazioni. Ricorda che la base imponibile per il
calcolo della Tasi è la stessa utilizzata per l’Imu: quindi bisogna rivalutare
del 5% la rendita catastale e moltiplicarla per 160.
Le linee guida
Le linee guida fissate dallo Stato per la Tasi sono queste:
* abitazione principale.
L’aliquota minima è dello 0,1%, quella massima invece può arrivare allo 0,25%.
I Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,08%, portandola allo 0,33%;
* altri immobili. La
somma delle aliquote di Tasi e Imu non può superare l’1,06%. Anche in questo
caso i Comuni possono applicare uno 0,08% aggiuntivo, portando la tassazione
all’1,14%.
Il saldo entro il 16 dicembre
Il saldo
della Tasi va versato entro il 16 dicembre 2015. Per determinarlo, devi
ricalcolare il tributo per l’intera annualità poiché le aliquote deliberate dal
tuo Comune potrebbero essere cambiate. Quindi sottrai dall’importo ottenuto
quanto versato entro il 16 giugno a titolo di acconto. Se invece hai versato la
Tasi in un’unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno, ricalcola comunque
l’imposta per l’intera annualità: se rispetto a quanto versato a giugno
l’importo non è cambiato, sei a posto così. Se invece l’importo è maggiore,
perché il Comune nel frattempo ha alzato le aliquote, paga il conguaglio sempre
entro il 16 dicembre.
IMU
Il 16 dicembre, oltre alla Tasi,
scade il termine per versare il saldo dell’Imu. Chi, invece, ha pagato l’intero
importo a giugno, deve verificare che il proprio Comune non abbia rivisto le
aliquote e, eventualmente, versare la differenza.
Quanto pagare
Per calcolare quanto devi pagare per il saldo, puoi utilizzare il
calcolatore ondine sul sito internet di Altroconsumo. In questo modo puoi compilare
anche direttamente il modello F24 da portare in banca, in posta o da pagare
tramite i servizi on line dell’Agenzia oppure tramite internet banking.
Quali abitazioni
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle
relative pertinenze. Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle
accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e
garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per
classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrai pagare l’Imu.
Quando è dovuta
Pagano l’Imu i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni
di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di
valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali.
Questi però potranno usufruire dell’aliquota ridotta deliberata dal Comune e
della detrazione di 200 euro. L’Imu continua ad essere applicata sugli immobili
diversi dall’abitazione principale.