Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate ponendo un quesito attraverso la Posta di FiscoOggi inerente alla fruizione del bonus mobili.
Nel caso analizzato, il contribuente ha spiegato al Fisco di aver avviato degli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio nel quale è proprietario di due unità abitative sulle tre totali. I lavori realizzati nelle parti comuni riguardano il rifacimento dell’intonaco e la pittura interna del vano scale, si tratta quindi di interventi che non necessitano di alcun titolo edilizio.
Premesso ciò, il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può fruire del bonus mobili per l’acquisto di alcuni arredi destinati ad una delle due unità abitative di cui è proprietario.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che quando si effettua un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti condominiali di edifici residenziali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, i condòmini hanno diritto a fruire del bonus mobili, ciascuno in base alla propria quota e solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare tali parti comuni.
Difatti, il bonus mobili non è riconosciuto a coloro che, invece, acquistano mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. Ciò detto, quindi, il contribuente non potrà fruire dell’agevolazione richiesta.
A tal proposito è utile ricordare che la Circolare n. 29 del 2013 dell’Agenzia delle Entrate in merito all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ha specificato, al paragrafo 3.2, che i contribuenti in questione devono sostenere “ulteriori spese documentate”, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Inoltre, la normativa inerente al bonus mobili stabilisce che al fine di ricevere l’agevolazione è necessario che si svolgano alcuni interventi quali:
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità abitative;
• interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi;
• restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione che venderanno l’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori.
Pertanto, la correlazione tra interventi edili e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per fruire della relativa agevolazione, è necessaria, anche se va specificato che gli interventi realizzati non devono obbligatoriamente qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico edilizia (DPR n. 380/2001).
Infine, è importante ricordare che il bonus mobili, ovvero la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è calcolata su un massimale di € 8.000 per l’anno 2023 e di € 5.000 per l’anno 2024.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Dal 1° gennaio 2024 è operativa la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), emessa il 6 giugno scorso, la quale prevede la facoltà per i fornitori di energia elettrica di applicare un onere a carico del cliente nel caso in cui questo eserciti il recesso prima della scadenza del contratto.
La delibera ARERA stabilisce come eventuali penali possano essere applicate esclusivamente nei contratti a durata determinata e a prezzo fisso. Ciò implica che alla sottoscrizione del contratto il cliente debba essere chiaramente informato e, quindi, debba essere pienamente consapevole delle condizioni economiche e delle possibili conseguenze in caso di recesso anticipato.
Per quanto concerne i contratti a tempo indeterminato che hanno “condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata”, è prevista la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche.
Riguardo al recesso e alla validità degli oneri, l’ARERA ha stabilito anche determinati obblighi per i fornitori di energia elettrica, ovvero:
• nel contratto va indicato in modo chiaro l’eventuale onere di recesso, nel suo importo massimo, che deve essere “specificamente approvato e sottoscritto dal cliente”;
• le altre indicazioni e informazioni relative agli eventuali oneri in caso di recesso devono essere indicate in modo specifico nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della scheda sintetica utilizzata per riassumere le caratteristiche dell’offerta.
A cura di Deborah Maria Foti, Ufficio Stampa ANAPI