La nuova risposta n. 440 del 28 settembre 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate approfondisce e chiarisce cosa accade nel caso in cui siano stati commessi degli errori nella comunicazione della cessione del credito in relazione al Superbonus.
Nel caso analizzato l’Istante, beneficiario del Superbonus, dopo aver provveduto alla cessione del credito di un SAL relativo a un importo superiore al 30% delle spese agevolabili, si è accorto di alcuni errori relativi alle somme indicate nelle comunicazioni. Di conseguenza, il tecnico incaricato a redigere le asseverazioni, rilevando queste inesattezze, ha provveduto ad annullare la prima asseverazione sostituendola con una nuova.
A seguito di tale correzione si è creata una differenza tra i crediti relativi alla prima comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate e già ceduti e i crediti realmente maturati. Considerato che l’istituto di credito cessionario si trova nell’impossibilità di annullare l’accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione, l’Istante chiede al Fisco cosa può fare per regolarizzare l’errore commesso.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, ha ricordato che la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, in riferimento alla comunicazione della cessione del credito ha stabilito che: “L’errore ¬ o l’omissione ¬ relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito sostanziale (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite dispesa, oppure del codice fiscale del cedente). Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette”.
Nel caso di annullamento su richiesta da entrambe le parti, il credito utilizzabile dal cessionario è ridotto dell’importo annullato, pertanto sarà necessario inviare una nuova comunicazione. Nel caso in cui i termini fossero scaduti, si può procedere con la remissione in bonis pagando la sanzione pari a 250 euro.
L’Agenzia delle Entrate prosegue spiegando che: “Con riferimento alle criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti. Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può:
• sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito;
• intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario”.
Ciò detto, quindi, nel caso in cui il contribuente segnalasse l’insussistenza dei presupposti per beneficiare della detrazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, tale segnalazione verrà valutata nell’ambito delle attività di analisi del rischio ai fini dell’eventuale attivazione delle attività di controllo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, questa provvederà al recupero dell’importo dei crediti illegittimamente compensati. In tal caso rientra l’eventuale situazione in cui l’importo delle comunicazioni errate è superiore rispetto a quello corretto.
Di conseguenza, il beneficiario dovrà, quindi, riversare tramite modello F24 l’importo indebito maggiorato di interessi e sanzione. Gli interessi e la sanzione non vengono applicati solo nel caso in cui venga provato che il credito ceduto non è ancora oggetto di compensazione alla data del riversamento, difatti nell’ipotesi in cui non sia così, si dovrà provvedere al pagamento di interessi e sanzione in misura ridotta in applicazione dell’istituto di ravvedimento operoso.
In risposta al caso esaminato nel presente interpello, l’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso affermando che: “Nel caso di specie, sarà interesse dell’istante, al fine di beneficiare dell’esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ”riversamento”, da effettuare mediante l’utilizzo del Modello F24, con l’indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ”Erario” colonna ”importi a debito versati” (istituito con la risoluzione 28 dicembre 2020 n. 83/E)”.
Pertanto, visto che nel caso descritto il credito non è stato utilizzato in compensazione, ma il cessionario non collabora, il cedente dovrà comunque riversare tramite modello F24 l’importo dell’indebita detrazione ceduta e sarà suo onere e suo interesse dimostrare che il cessionario non ha utilizzato il credito in compensazione, così da non dover pagare gli interessi e la sanzione.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Da Archimede, che costruì il primo elevator della storia per sollevare materie prime e materiali costruttivi, al “Libro dei Segreti” dell’ingegnere arabo Ibn Khalaf al-Muradi, fino alla sedia volante voluta da Luigi XV: ecco alcune delle curiosità più incredibili riguardanti gli ascensori.
Conquistando le grandi città del globo, partendo da New York il 23 marzo 1857, gli elevatori sono assoluti protagonisti a 360° in un’epoca fatta di innovazione e sostenibilità. “La storia degli ascensori è ricchissima di spunti perché parte da lontano e c’è ancora molto da scrivere”, afferma Giovanni Lorino, amministratore delegato di KONE Italia.
“Dall’amore di una scala e di una porta nacque l’ascensore”: con queste poche e semplici parole l’aforista Fabrizio Caramagna definisce un’invenzione caratterizzata da una storia che può essere suddivisa in due fasi specifiche.
Secondo una serie di ricerche condotte su testate internazionali da Espresso Communication, esiste una prima “elevator age” in cui l’ascensore, nato nel lontano 236 A.C. grazie ad Archimede, veniva utilizzato solo ed esclusivamente per trasportare materie prime o materiali di costruzione.
Proseguendo all’anno 1000, all’interno del “Libro dei Segreti” dell’ingegnere arabo Ibn Khalaf al-Muradi si parlava di un impianto di sollevamento utile a spingere un grande ariete contro la fortezza dei propri nemici.
E ancora, nel XVII secolo la scena viene letteralmente catturata da Luigi XV che, per portare le amanti nelle proprie stanze in gran segreto, aveva installato la cosiddetta “sedia volante”, ovvero un miniascensore sconosciuto alla corte.
Nonostante la creatività del Re di Francia, l’Oscar della “elevator history” appartiene a Leonardo da Vinci, che ideò il primo servizio dotato di azionamento a vite, molto più performante e sicuro rispetto ai più antichi basati su paranchi e verricelli.
Si tratta di un passo in avanti fondamentale perché da quel momento inizia la seconda “elevator age”, inaugurata ufficialmente il 23 marzo 1857 grazie al primo ascensore della storia in grado di trasportate in totale sicurezza le persone da un piano all’altro.
Questo primo “human elevator” è stato installato a New York, all’interno dell’E.V. Haughwout Building di Manhattan.
Vista la rilevanza dell’evento, il 23 marzo diviene una data talmente simbolica che nasce una giornata ad hoc, ovvero il “World Elevator Day”, utile a celebrare ogni anno l’ascensore in quanto servizio innovativo che simboleggia valori come l’accessibilità e l’inclusione e che strizza sempre più l’occhio alla sostenibilità.
A livello prettamente storico si resta sempre a New York, perché proprio nella Grande Mela nel 1870 l’Equitable Life Building è divenuto il primo complesso per uffici dotato di ascensori per passeggeri.
Dagli Stati Uniti si passa all’Europa, nello specifico alla Germania, che nel 1880 detiene la costruzione del primo ascensore elettrico, mentre a partire dal 1900 i sistemi di montacarichi automatici sono ufficialmente disponibili sul mercato.
E in Italia? Le radici dell’ascensoristica made in Italy portano gli esperti a guardare indietro, vale a dire al 1844 e alla Reggia di Caserta, grazie all’architetto Gaetano Genovese.
Tornando all’attualità, gli elevator non sono più semplici strumenti che trasportano persone e professionisti, ma dei veri e propri strumenti in grado di rivoluzionare le città, spingendo queste ultime verso un futuro sempre più green e avveniristico.
“L’ascensore ha una storia lunga e gloriosa – afferma Giovanni Lorino – Ci sono molte figure dietro alla sua continua evoluzione e, in quanto realtà leader del settore, siamo consapevoli che ci sono ancora molti capitoli da scrivere. A questo proposito, le smart city dei prossimi anni potranno essere tali solo ed esclusivamente grazie a servizi all’avanguardia utili a ridurre consumi e sprechi di energia. E non bisogna dimenticare l’impatto con le tecnologie avanzate e, nello specifico, con l’Intelligenza Artificiale, che sarà un valido alleato per approdare nella nuova e imminente terza ‘elevator age’”.
Alle parole di Lorino fanno seguito ulteriori indicazioni e dati che vedono negli ascensori dei veri e propri attori protagonisti dell’attualità.
Le prime conferme in merito giungono dai social: infatti, l’hashtag #elevator conta quasi 1,5 milioni di contenuti su Instagram e l’hashtag #ascensore, invece, 108mila. Mentre su TikTok il primo vanta quasi 3 miliardi di visualizzazioni e il secondo circa 69 milioni.
Si passa al mondo del cinema con gli ascensori che diventano contesti di film indimenticabili come il primo bacio appassionato tra i protagonisti di “Cinquanta Sfumature di Grigio”, la scoperta del magico e dolcissimo universo di Willy Wonka, la terrificante e sanguinosa scena proveniente da “The Shining” e il combattimento all’ultimo pugno offerto da Captain America e dai suoi nemici in occasione di “The Winter Soldier”. Esiste persino una serie denominata “The Elevator”, in cui i singoli episodi raccontano le disavventure vissute dai singoli condomini a causa proprio dell’ascensore che risulta quasi sempre fuori uso.
Poteva forse mancare la musica all’interno dell’analisi elaborata? Assolutamente no: dalle canzoni intitolate “Elevator” a firma dei Florida e di Eminem alla celebre “Love in an Elevator” degli Aerosmith, fino a “L’ascensore” di Adriano Celentano e all’omonima canzone prodotta da Ambra Angiolini.
Il viaggio alla scoperta del mondo dei montacarichi prosegue all’insegna della creatività e del design: tra i casi più noti, risulta importante segnalare l’America’s Society di Park Avenue, che ha trasformato l’elevator presente nell’atrio del proprio quartier generale in un’opera artistica permanente che ritrae il Chimborazo, ovvero la montagna più alta dell’Ecuador, Paese natale dell’artista.
A cura di: Ufficio Stampa Espresso Communication
Con la Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo le modifiche apportate dal DL 11/2023 convertito nella Legge 38/2023, in merito alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito riguardanti il Superbonus e le altre agevolazioni edilizie.
Inoltre, la circolare ha confermato anche la possibilità per i contribuenti di ricorrere alla remissione in bonis per sanare il mancato invio della comunicazione di cessione del credito per le spese 2022 entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, infatti, entro il 30 novembre 2023 è possibile inviare la comunicazione, anche se alla data del 31 marzo il contribuente non aveva ancora un accordo di cessione.
Per quanto riguarda le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che dopo l’entrata in vigore del “Decreto Cessioni”, non è più possibile ricorrere a queste due opzioni, anche se queste sono ancora ammesse per alcuni soggetti, ovvero per gli istituti autonomi case popolari (IACP), per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a patto che questi enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, data in cui è entrato in vigore il DL Cessioni.
Sconto in fattura e cessione del credito sono ammesse anche per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; per gli interventi effettuati su edifici danneggiati da terremoti avvenuti dal 1° aprile 2009 in poi e per interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.
La Circolare 27/E/2023 ha chiarito anche la questione della remissione in bonis introdotta dal DL Cessioni. Difatti, grazie a tale decreto, riguardo le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, i contribuenti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione della propria abitazione senza però aver avuto la possibilità di cedere il credito entro il 31 marzo 2023, potranno avvalersi della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
Ciò significa che l’opzione potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione pari a 250 euro. La remissione in bonis potrà essere usata anche se l’accordo di cessione del credito non è ancora concluso, a condizione che il cessionario sia un intermediario finanziario, una banca o un’assicurazione.
A tal proposito, la Circolare ha chiarito che è necessario che i contribuenti interessati ad utilizzare la remissione in bonis paghino la somma di 250 euro per ogni comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023. Pertanto, nel caso in cui il contribuente avesse già pagato la somma di 250 euro inviando più di una comunicazione in ritardo, dovrà pagare le restanti sempre entro il 30 novembre 2023.
Infine i chiarimenti forniti dalla citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate hanno fatto luce anche sulla responsabilità dei cessionari, ovvero di coloro che rilevano il credito, e sulla responsabilità dei fornitori. Difatti il DL Cessioni ha fornito un elenco dei documenti che il cessionario deve possedere per non incorrere nei casi di dolo o colpa grave, stabilendo che il mancato possesso di alcuni di questi documenti non comporta di per sé la sussistenza del dolo o colpa grave del cessionario. Infatti, nel caso in cui il contribuente non sia in possesso di tutti i documenti necessari, ha la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Come ben sappiamo, durante gli anni di pandemia e precisamente a partire dal 2020, è stata introdotta la possibilità di effettuare l’assemblea di condominio in modalità telematica. Difatti, la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto agosto”) all’art. 63, ha stabilito che: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.
Chiaramente, affinché sia possibile organizzare un’assemblea in videoconferenza è necessario che i condòmini siano in possesso degli apparecchi necessari (tablet, pc, cellulare) e che abbiano una conoscenza base da un punto di vista tecnologico, in modo da poter utilizzare senza problemi la piattaforma telematica scelta per avviare la riunione online.
Secondo quanto stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c., l’assemblea in videoconferenza può essere attuata sia nel caso in cui il regolamento condominiale lo preveda e sia se tale modalità viene accettata dalla maggioranza dei condomini.
Da ciò si deduce, quindi, che in ogni condominio è possibile effettuare l’assemblea online, l’importante è ottenere il consenso della maggioranza dei condòmini che abitano l’edificio. Tale consenso può essere raccolto o durante l’assemblea precedente oppure dallo stesso amministratore il quale può invitare ogni condomino ad esprimere il proprio parere tramite mail o raccomandata.
Per quanto concerne il regolamento condominiale, questo sicuramente può stabilire che l’assemblea si svolga in modalità online, senza che sia necessario ottenere il consenso dei condòmini, ma, seppur la legge non si esprima con chiarezza, la presenza di questa clausola non può imporre in modo tassativo che l’assemblea si svolga esclusivamente in modalità online in quanto non tutti i condòmini potrebbero avere i mezzi e le competenze necessarie per prendervi parte.
Visto che il diritto di ogni condomino a prendere parte all’assemblea è inviolabile, qualsiasi elemento che possa ostacolare tale diritto è da ritenersi nullo. La partecipazione in presenza, quindi, deve essere sempre garantita, pertanto la soluzione più opportuna potrebbe essere quella di svolgere l’assemblea di condominio in modalità mista.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI