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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Proposta di Legge per l’istituzione del Fascicolo del Fabbricato

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La Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro

Milano, febbraio 2022: un volo di oltre 15 metri, lungo 5 piani, poi lo schianto. Un operaio di 55 anni ha perso la vita dopo che un ascensore è precipitato in un palazzo di viale Monza, a Milano. Insieme a lui anche un secondo lavoratore, attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda.
E non era che l’inizio dell’anno: nel 2022 in Italia ci sarebbero stati più di mille infortuni con esito mortale sul lavoro, una media di quasi 3 morti al giorno.
Il 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale per sicurezza sul lavoro, avviata nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) al fine di promuovere la salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro a livello globale.
Questa celebrazione offre, come ogni anno, un’occasione per una riflessione sul tema degli infortuni sul lavoro.
Per dare una dimensione al fenomeno infortunistico, partiamo dai dati. In Italia le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL nel 2022 sono state 697.773, cioè il 25,7% in più rispetto al 2021. Mentre le denunce di infortunio con esito mortale sono state 1.090, ossia il 10,7% in meno rispetto al 2021. Si riscontra inoltre un aumento del 9,9% delle malattie professionali. Al netto dell’incertezza di questi dati, causata dal fenomeno Covid degli ultimi due anni, pare fuor di dubbio che il mondo del lavoro debba essere sottoposto a una seria analisi.
Da quasi vent’anni mi occupo di sicurezza sul lavoro, supportando numerose aziende italiane nell’analisi dei rischi e nell’applicazione in campo delle misure di prevenzione e protezione. Grazie al mio lavoro seguo sia la parte gestionale della sicurezza, lavorando a contatto con la Direzione aziendale, sia l’aspetto operativo, verificando l’applicazione delle misure di sicurezza nei reparti produttivi delle varie attività manifatturiere e nei diversi cantieri edili in cui opero.
Contrariamente a quanto molti pensano, la sicurezza sul lavoro non è solamente responsabilità dei Datori di Lavoro. Le istituzioni ed i lavoratori devono anch’essi farsi carico delle proprie responsabilità, ciascuno secondo le proprie mansioni e attività.
Certo esistono Datori di Lavoro spregiudicati che ritengono i costi per la sicurezza delle spese inutili, ma ce ne sono altrettanti che troppo spesso sono costretti ad accettare commesse a costi troppo bassi che non consentono di predisporre adeguate misure di sicurezza, imposti da un mercato fuori controllo.
Per tanti lavoratori scrupolosi e attenti ce ne sono altrettanti che, pur essendo dotati di tutti i dispositivi di sicurezza e le istruzioni del caso, ignorano le più elementari regole di sicurezza per un falso senso di sicurezza.
Ad ogni grave evento infortunistico segue naturalmente la puntuale manifestazione d’indignazione dei vari esponenti di partiti, sindacati e degli altri attori del panorama istituzionale e, talora, vengono introdotte o modificate le leggi in materia, solitamente aumentando le pene per le violazioni.
Il punto è che tutti si indignano per le morti sul lavoro ma nessuno vuole pagare i costi per prevenirle.
Se si vuole cambiare qualcosa, è indispensabile un cambio di atteggiamento da parte di tutti nei confronti dell’argomento sicurezza sul lavoro.
Le commesse sotto costo, ad esempio, non dovrebbero essere un’opzione del mercato: le aziende che si propongono con prezzi troppo concorrenziali e poco realistici “drogano” il mercato e ne dovrebbero essere escluse.
L’errata percezione della sicurezza nei lavoratori si può contrastare con una formazione adeguata alle reali problematiche del lavoro: una buona formazione non può semplicemente raccontare ai lavoratori i rischi che essi corrono durante il lavoro, anche perché quasi certamente già li conoscono, ma è necessario far capire loro il perché ognuno di noi tende sempre a sottostimare il rischio tanto più quanta più esperienza possiede in un determinato campo, parlando ad esempio dei “bias cognitivi”.
In uno Stato come il nostro poi, caratterizzato da tantissime regole e pochissimi controlli, le Istituzioni potrebbero iniziare a lavorare per invertire questo rapporto. I controlli degli enti dovrebbero essere sistematici e puntuali, di modo che sia datori di lavoro sia lavoratori, sapendo di essere regolarmente oggetto di un’ispezione, siano indotti a rispettare uno standard minimo di sicurezza. Al contempo dovrebbero essere semplificate e meglio comunicate le procedure a carico delle aziende per raggiungere la conformità legislativa.
Il problema è certamente culturale e va affrontato su più fronti contemporaneamente con prospettive di lungo termine, ma certamente ci sono tante cose che si possono fare per cambiare la mentalità.
Per ora mi limito a rilevare che il panorama non è incoraggiante considerando che, se cerchiamo sui siti istituzionali qualche pagina collegata alla “Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro”, a un mese dalla data, ne troviamo non più di una manciata e la più recente parla del 28 aprile 2022.

A cura di Francesco Orsini

Riscaldamento, dismettere o trasformare l’impianto centralizzato

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Riforma del Fisco, varato il Disegno di Legge Delega

Il Consiglio dei ministri ha varato il Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco, avviando un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all’approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione.
La riforma approvata lo scorso 17 marzo da Palazzo Chigi prevede un intervento di riduzione e razionalizzazione di tutti i tributi a partire dall’Irpef, che già con la Legge di Bilancio dell’anno prossimo scenderà da quattro a tre aliquote.
La riduzione del prelievo fiscale sarà accompagnata anche da un taglio alle spese fiscali e dall’ampliamento della no tax area dei dipendenti, che sarà allineata a quella da 8.500 euro dei pensionati.

Il Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco
Con il varo del Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco, il Consiglio dei ministri ha avviato un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all’approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione.
La novità più significativa è il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef, gli obiettivi dichiarati sono la riduzione del carico fiscale sui redditi dei dipendenti e l’introduzione della possibilità di aderire al regime di flat tax per tutti.
La riforma, scrive in una nota il Mef, “riscrive l’attuale sistema tributario varato negli anni 70” e garantisce “l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti”.
Il testo è stato pensato per semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo tra le parti, secondo le esigenze di cittadini e imprese.
Il testo punta anche a garantire la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi).
“Con il nuovo fisco, vicino alle esigenze dei contribuenti e attrattivo per le aziende, delineiamo una nuova idea di Italia”, ha affermato il premier Giorgia Meloni. “La riforma contiene una visione complessiva e programmatica – ha proseguito – che premia la lealtà e la responsabilità del contribuente, gettando le basi per un nuovo rapporto di fiducia con il fisco. Grazie alla Riforma del sistema fiscale abbassiamo le tasse, aumentiamo la crescita e l’equità, favoriamo occupazione e investimenti”.
Con il via libera del Consiglio dei ministri sia al Disegno di Legge Delega, che ridefinisce il sistema fiscale italiano, sia al Disegno di Legge di attuazione dell’Autonomia Differenziata, l’esecutivo fissa alcuni paletti che nelle intenzioni delle forze di maggioranza dovrebbero connotare la legislatura.
La Riforma Tributaria, composta da 20 articoli, è radicale. La stessa premier Meloni, infatti, non esita a definirla come una vera e propria svolta per l’Italia: “È una riforma epocale, strutturale e organica: una rivoluzione attesa da cinquant’anni con importanti novità a favore di cittadini, famiglie e imprese”.

Gli obiettivi della riforma
L’obiettivo principale del Governo è trasformare l’attuale regime di tassazione e introdurre la flat tax per tutti (autonomi, dipendenti e pensionati) entro il termine della legislatura.
Prima di arrivare a un’unica aliquota di prelievo sull’imponibile delle persone fisiche sarà necessaria una fase transitoria. Dal prossimo anno il Governo si propone, quindi, di ridurre da 4 a 3 le aliquote Irpef. Contestualmente dovrebbe avverarsi l’estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti, ricalcando così il meccanismo della Legge di Bilancio che prevede un’aliquota unica incrementale al 15% per i redditi in più dichiarati dai lavoratori autonomi. Una volta che la riforma sarà a regime la flat tax scatterà per tutti. Al momento non è noto a quanto ammonterà l’aliquota unica: è una delle tante questioni da definire attraverso i decreti attuativi che il Governo dovrà emanare.
La definizione di un fisco meno aggressivo agli occhi dei contribuenti è uno dei focus sui quali ha maggiormente lavorato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, tanto che da via XX Settembre fanno notare: “Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all’evasione fiscale, che diventa preventiva e non più repressiva”.
La delega prevede anche la revisione delle tante detrazioni, deduzioni e sgravi che caratterizzano l’attuale sistema tributario e che comprende un totale di oltre 600 voci.
Per le imprese si punta alla riduzione dell’attuale aliquota Ires per chi effettua investimenti o assume.
Nel pacchetto di interventi figura la graduale eliminazione dell’Irap.
Nell’ottica di un fisco più dialogante, la delega introduce lo stop all’invio delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e di dicembre e un accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate.
Nel testo approvato a Palazzo Chigi non figurano, invece, i due articoli relativi ai tributi locali e ai tributi regionali funzionali alla piena attuazione del federalismo fiscale: sono stati stralciati perché dovranno preventivamente essere discussi in Conferenza-Stato Regioni.

Temperature in casa e poteri dell’amministratore

valvole termostatiche

La responsabilità della temperatura in casa è esclusivamente del cittadino.
Tuttavia, se l’impianto è centralizzato, spetta all’amministratore di condominio vigilare sul rispetto della temperatura nell’edificio da questi amministrato. Pertanto, l’amministratore è sì responsabile di far rispettare le temperature, ma non è addetto alle verifiche. Tali operazioni sono, infatti, una prerogativa dell’ente locale e non di certo dell’amministratore di condominio.
Nel decreto firmato dal ministro della Transizione ecologica si precisa che a supervisionare il rispetto delle regole saranno le autorità competenti in base alla legge; pare ovvio che tale dicitura generalizzata sia finalizzata a meglio consentire, nella pratica, la gestione dei controlli, destinati ad essere disciplinati dalle leggi regionali, per il principio di gerarchia delle fonti.
Occorre pure specificare che l’ente locale non può servirsi della polizia municipale per i controlli, ma deve affidarsi a degli ispettori comunali esperti in materia, in grado di fare tali verifiche con apposite apparecchiature di controllo.
Tuttavia, ad oggi, non sono previste sanzioni effettive per chi non rispetta tale regola di “sensibilizzazione”; anche se non si esclude la possibilità di prevedere delle conseguenze, alla luce del fatto che una norma senza sanzione è priva di cogenza e, quindi, di effetto deterrente.
Pare ovvio che nessuno sarà autorizzato a bussare alle case dei cittadini.
Potranno certamente essere disposti dei controlli a campione negli edifici con impianti centralizzati, dove l’accesso, tramite intercessione dell’amministratore del condominio, è sicuramente più agevole.
Un altro modo per controllare le temperature sarà attraverso i consumi: il monitoraggio del livello di distribuzione del gas permette di ottenere i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine ed i punti di riconsegna della rete di trasporto.
Insomma, vi è un rischio di controllo, seppur mitigato dall’assenza di grosse conseguenze in caso di mancato rispetto del decreto.

La sicurezza antincendio negli edifici civili

Mentre tutto sembra fermo, in realtà tutto si muove, o meglio: dovrebbe muoversi. Così è per il mondo del condominio, apparentemente statico e … “immobile”, ma in realtà oggetto di cambiamenti di grande portata.
Oggetto di dibattiti e di polemiche è al momento il “Superbonus 110%”, ma le responsabilità che gravano sugli Amministratori si estendono a tanti altri aspetti della gestione degli immobili, in primis la Sicurezza, da intendere da diversi punti di vista: strutturale, impiantistico, organizzativo, della gestione dei fornitori, in termini di sostanze pericolose, preventivo in relazione agli incendi.
I dati sono preoccupanti: in Italia si registrano 673 incendi al giorno. La necessità di prevenirli e di gestirli efficacemente è una delle tante, troppe, responsabilità che ricadono sugli Amministratori dei condomini, figure professionali che hanno “cambiato pelle” tante volte: geometri, amministrativi, architetti, ingegneri, tecnici a diverso livello, altro?
Chi è, oggi, l’Amministratore di condominio? Quali competenze deve avere? Fino a che livello deve essere formato e informato?
E’ la figura di riferimento per i condòmini, anche se le normative hanno ormai definito alcune figure professionali qualificate, quali l’E.G.E. (Esperto in Gestione dell’Energia), ai fini del massimo risparmio energetico possibile, o il Terzo Responsabile, a garanzia della manutenzione, sempre rispettando le norme di efficienza energetica.

La grande importanza della formazione permanente
Per restare aggiornati, a volte non bastano letture puntuali e tecniche, ma occorre anche il confronto con esperti del settore e con colleghi che si siano già trovati in situazioni analoghe alle proprie. A questo servono convegni e seminari, come quello tenutosi a Milano il 10/2/2023, in materia di sicurezza antincendio dei condomini e delle facciate. Tra le organizzazioni più attente va ricordato Condominio Solutions, cui si deve la possibilità di formarsi e di informarsi su questioni tecniche e gestionali, in termini anche di Efficienza e di Qualificazione.
La presenza di autorevoli esponenti di realtà quali i Vigili del Fuoco o di società attive nel settore, come ad esempio la C.S.T. EBM o la Rockwool, ha permesso ai partecipanti di chiarire e approfondire molti aspetti legati alla Sicurezza antincendio. La presentazione di casi concreti, corredati di immagini esemplificative e di schemi professionali, ha mostrato quanto possano diventare rischiose le attività sottoposte ai controlli di prevenzione, in relazione alle rispettive Categorie di riferimento, come da relativa normativa (D.P.R. 151/2011):
• A (basso rischio);
• B (medio);
• C (elevato).

L’Amministratore: quanto è preparato sulla prevenzione e su cosa fare e come fare?
Una delle preoccupazioni maggiori per gli Amministratori riguarda la ricognizione dei rischi, da non intendersi solo come aspetto contrattuale; lo ha chiarito, ad esempio, la Sentenza n. 25251 della Cassazione, Sezione III (16/10/08), condannando l’Amministratore per il danno causato a un condòmino dalla presenza di buche non percettibili e non segnalate nell’area di pertinenza.
A fronte delle numerose e diversificate condizioni di rischio, come evitare di intervenire troppo tardi, anche per non incorrere in conseguenze penali? La prevenzione è l’unico modo per evitare danni e tragedie o almeno per mitigarne gli effetti. Non sempre noti, non da tutti usati, ma esistono alcuni strumenti utili:
• il R.A.C.S. (Registro Anagrafe Condominiale Sicurezza), introdotto dal D.L. 145/13, modifiche all’art. 1130 del Codice Civile, poi convertito con la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014;
• il fascicolo del fabbricato: il documento tecnico che contiene le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza di un immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica e della manutenzione.
Maurizio Calzolari, titolare C.S.T. EBM, imprenditore ed esperto in moltissimi ambiti di attività, tutti collegati alla gestione del condominio, sottolinea la necessità di nuove figure professionali in aiuto all’attività dell’Amministratore di condominio: «Negli anni amministrare un condominio è diventato sempre più impegnativo; da qui l’importanza strategica delle nuove figure professionali che sono state istituite, come l’E.G.E., fondamentale anche ai fini della riqualificazione energetica. Io sono un mediatore condominiale e la mia esperienza mi ha portato a valutare ogni elemento potenzialmente critico, per rendere sostenibile un progetto e profittevole il suo sviluppo».

Come gestire la sicurezza antincendio
Il D.M. 25 gennaio 2019 prevede l’attribuzione dei Livelli di Prestazione in base all’altezza antincendi degli edifici:
• livello “0” – edifici di tipo (a), cioè con altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri;
• livello “1” – edifici di tipo (b) e (c), di altezza antincendi tra i 24 e i 54 metri;
• livello “2” – edifici di tipo (d), con altezza antincendi da 54 a 80 metri;
• livello “3” – edifici di tipo (e), di altezza antincendi superiore a 80 metri.
Per ogni livello di prestazione, il responsabile dell’attività e gli occupanti sono tenuti ad adottare quanto previsto in termini di misure gestionali: comportamenti, azioni, divieti, istruzioni per eventuale esodo; la pianificazione vale per le situazioni ordinarie e, ancor di più, in previsione di emergenze. Per i livelli di prestazione 2 e 3 è prevista, ad esempio, l’installazione di impianti di evacuazione sonora EVAC (sistemi di evacuazione di emergenza), un sistema avanzato, in ottemperanza alle normative EN 54-16 ed EN 54-24, che sono in grado di non pregiudicare la diffusione di messaggi di emergenza anche in ambienti caratterizzati da alti rumori di fondo.

I possibili eventi iniziatori di un incendio e le facciate
Ai fini della prevenzione antincendi per gli edifici di civile abitazione, sono valutati i requisiti di sicurezza delle facciate; tra le normative, si ricordano qui il D.P.R. 1/8/2011, n. 151 e le Guide tecniche messe a punto dai VV.FF., senza trascurare le altre più specifiche. Obiettivo: limitare la probabilità di incendio e della sua propagazione, che abbia origine all’esterno o all’interno dell’edificio, e la caduta di parti di facciata che possano ostacolare le operazioni di esodo degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso. Che le facciate siano semplici, continue o ventilare, occorre tenerne in considerazione gli elementi strutturali per evitare la propagazione di incendi, esterni o interni. Elementi come la presenza di cavità esterne (es. finestre) o interne (cavità con cavi elettrici) e la distanza di separazione in relazione al calore radiante vanno valutati in modo opportuno nella gestione soprattutto di incendi di facciata, i cui meccanismi di propagazione possono dar vita a incendi secondari. Questi ultimi non sono da sottovalutare e si sviluppano in diversi modi: su più piani (effetto “rana saltatrice”); attraverso materiali combustibili presenti sui balconi, la superficie esterna della parete o cavità verticali; caduta di detriti, sui piani inferiori dello stesso edificio o su proprietà adiacenti. Fondamentali risultano, quindi, tecniche di intervento efficaci e l’utilizzo di materiali adeguati.
L’Ingegnere Cristina Grassi, Project Sales Specialist della Rockwool Italia, ricorda proprio l’importanza dell’utilizzo di materiali adeguati all’isolamento per gli edifici: «Garantire sicurezza agli edifici richiede rispetto delle normative, tecniche avanzate e materiali adeguati, come ad esempio la lana di roccia, che è un materiale incombustibile e che può ostacolare la propagazione di un incendio, da utilizzare anche per coperture con impianti fotovoltaici. L’attenzione alle caratteristiche di materiali e di sistemi isolanti, pur nel rispetto delle esigenze estetiche, diventa un elemento di forza in ogni soluzione per la sicurezza e per la qualità delle riqualificazioni energetiche».

Normative, materiali, tecniche: quando c’è armonizzazione, si può agire in vista di miglioramenti concreti
La casistica, basata su moltissimi episodi verificatisi in diversi Paesi del mondo, dimostra quanto sia importante agire tempestivamente in occasione dell’inizio di incendi, per evitarne una propagazione dannosa, per gli edifici e per i loro occupanti.
Mettere a punto in anticipo un piano di prevenzione adeguato è possibile e obbligatorio, se si seguono le relative normative e la manutenzione corretta degli impianti.
Uno dei casi più attuali, alla luce della loro recente diffusione, riguarda gli impianti fotovoltaici, per i quali la valutazione del rischio dovrebbe tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle loro coperture e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico.
Gli accoppiamenti accettabili possono essere i seguenti: tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco; tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco; strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.
In materia di propagazione del fuoco sui sistemi di rivestimento esterni, è l’Ingegnere Claudio Giacalone, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Como, a proporre il rispetto di alcuni principi, legati a requisiti tecnici: «La Gestione della Sicurezza Antincendio è normata in termini di compiti e funzioni, ma giova ricordare che l’incendio non deve diffondersi facilmente attraverso un sistema di facciata, per evitare che l’incendio del rivestimento si propaghi facilmente, tenendo conto della eventuale presenza di edifici adiacenti e prendendo provvedimenti per evitare che il fuoco si diffonda verso l’interno dei locali, soprattutto quando sono presenti spazi d’aria tra la parete dell’edificio e il rivestimento. Si ricorda anche l’importanza di rispettare le normative vigenti e le relative integrazioni e/o modifiche, in particolare il D.M. 30 marzo 2022, il D.M. 25 gennaio 2019 (Disposizioni transitorie e finali), il D.P.R. n. 151 (1/8/2011)».

A cura di Enza Sesti

Un elenco regionale per la trasparenza dell’operato dell’amministratore

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Decreto bollette, le misure a sostegno delle famiglie

Su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Bollette 2023, ossia il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese.
Il provvedimento contiene numerose misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia. Gli interventi sono su base trimestrale e tengono conto dell’andamento dei prezzi dell’energia.
Il nuovo decreto proroga fino al 30 giugno sia il bonus sociale, sia lo sconto sulle bollette di luce e gas per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro.
Le imprese potranno invece continuare a beneficiare fino al 30 giugno dei crediti d’imposta al 40% e al 45% se nel primo trimestre del 2023 hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019.
Per il prossimo trimestre, ovvero dal 1° aprile al 30 giugno, vengono confermati il taglio dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema.
Contestualmente arriva anche la proroga per l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi è confermato solo per il mese di aprile e sarà in misura ridotta (pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente).
Il nuovo decreto contiene anche un nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito.
A partire dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, infatti, sarà possibile ottenere un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento.
I criteri per l’assegnazione verranno definiti con decreto. Inoltre, l’Arera determinerà le modalità applicative e la misura del contributo che verrà erogato, in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche.

L’Unione Europea accelera sulla diffusione delle energie rinnovabili

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Superbonus e pagamento parziale degli interventi

Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che danno diritto al Superbonus 110% deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Nell’ipotesi in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra indicate.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/2022, in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del credito, la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.