In un condominio ci sono tre cancelli, di cui uno per l’ingresso delle macchine e due per gli ingressi pedonali. Le spese di automazione/riparazione/manutenzione del cancello di ingresso del garage sono state ripartite in base ai soli posti auto e non in base ai millesimi di proprietà. Si ritiene però che il cancello condominiale sia un bene di proprietà condominiale, al pari di un impianto. Pertanto, la spesa per manutenzione/riparazione/tinteggiatura sia da ripartire tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà e non in base ai soli posti auto. Si precisa che alcuni proprietari di posti auto non possiedono appartamenti nel condominio.
Salvo diversa convenzione prevista dal regolamento del condominio, la regola generale è quella prevista dall’art. 1123, comma 1, del Codice civile, secondo cui ogni condòmino è tenuto a partecipare alle spese per i servizi di interesse comune (tra cui il cancello condominiale) in misura proporzionale al valore della proprietà in suo possesso.
Questo significa che la spesa sostenuta per riparare il cancello di accesso al condominio deve essere ripartita tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà.
Pertanto, in presenza della decisione di automatizzare il cancello di accesso al cortile, la ripartizione delle spese deve avvenire tra tutti i comproprietari, inclusi coloro che non hanno autorimesse di proprietà esclusiva nel cortile, “qualora il cancello permetta di accedere a parti comuni dell’edificio” (Trib. Novara 19 febbraio 2007).
Tuttavia, in alcuni casi, si possono verificare ipotesi differenti.
Secondo la giurisprudenza, la ripartizione delle spese affrontate da un condominio per l’acquisto di un cancello automatico per l’accesso ai box deve essere eseguita secondo il criterio previsto dal comma 2 dell’art. 1123 c.c., a norma del quale, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese devono essere ripartite in “proporzione all’uso che ciascuno può farne” (App. Roma 15 luglio 1994, n. 2134). Oppure, le spese di manutenzione di un cancello devono essere ripartite “solo” tra alcuni condòmini comproprietari dell’area alla quale dà accesso il cancello stesso (Cass. civ. sez. II, 2 marzo 2016, n. 4127).
In sintesi, la decisione circa l’effettiva ripartizione delle spese andrà presa tenuto conto e contemperando il principio dell’uso diretto, proporzionale o di specifica utilità. Fermo restando che il criterio di ripartizione delle spese sia quello espresso al comma 1 del citato art. 1123 c.c. “ove non sia possibile enucleare posizioni differenziate” (Cass. civ. 8 febbraio 1972, n. 475).
In conclusione, se tutti i condòmini utilizzano il cancello comune, tutti partecipano alle spese; diversamente, si tratta di valutare l’uso potenziale di alcuni condòmini (quando il bene serve in maniera diversa) o l’utilità del medesimo bene (quando serve solo una parte dell’intero fabbricato).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le attività di agente immobiliare e amministratore di condominio possono essere svolte contemporaneamente.
Questa decisione rappresenta una svolta rispetto alla normativa italiana, che le considerava incompatibili fino a ora. La sentenza apre nuove prospettive per i professionisti del settore immobiliare, consentendo loro di diversificare i servizi offerti e di ampliare il loro raggio d’azione.
La sentenza della Corte di Giustizia UE
Il 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia UE ha risposto a un quesito sollevato dal Consiglio di Stato italiano, dichiarando che non esiste alcuna incompatibilità tra le professioni di agente immobiliare e amministratore di condominio. La normativa italiana, fino a quel momento, aveva vietato l’esercizio combinato di entrambe le attività per preservare l’indipendenza e l’imparzialità dei professionisti coinvolti.
Il caso
Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia Ue è nato da un agente immobiliare di Bologna, al quale il TAR aveva confermato l’impossibilità di svolgere entrambe le attività, a seguito di un avviso della Camera di Commercio di competenza che gli aveva inibito la prosecuzione dell’attività di mediazione immobiliare.
L’incompatibilità tra le attività di amministratore di condominio e mediatore immobiliare è stata chiaramente stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questa incompatibilità deriva dal fatto che svolgere entrambe le attività potrebbe causare un conflitto di interessi.
Dopo vari ricorsi, la questione è arrivata alla Corte di Giustizia UE, che ha emesso la sua decisione.
Il conflitto tra la normativa italiana e quella europea
La Corte ha rilevato che il divieto italiano é in contrasto con la Direttiva europea 2006/123/CE, nota come “Direttiva Servizi”, che tutela la libertà di prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea. Secondo i giudici, la restrizione imposta dall’Italia non è proporzionata rispetto all’obiettivo di proteggere i consumatori e non giustifica adeguatamente la necessità di limitare la libertà professionale. La Corte ha inoltre evidenziato che il rischio di conflitto d’interessi tra le due professioni non è sufficientemente dimostrato, mentre la limitazione della norma italiana impedisce agli agenti immobiliari di ampliare la gamma dei servizi offerti.
Le implicazioni per gli agenti immobiliari
La sentenza in oggetto rappresenta un’opportunità per gli agenti immobiliari, che potranno ampliare i loro servizi includendo la gestione condominiale, prima a loro preclusa.
La Corte ha sottolineato che eventuali limitazioni economiche agli operatori devono essere giustificate da reali necessità di interesse pubblico e non devono costituire un ostacolo sproporzionato alla libertà di esercizio delle attività professionali.
Verso un mercato immobiliare più flessibile e competitivo
Consentendo agli agenti immobiliari di ampliare i servizi offerti ai propri clienti, la sentenza apre la strada a una maggiore flessibilità nel settore immobiliare italiano e di aumentare l’efficienza e la competitività del mercato.
Questa evoluzione offre nuove possibilità professionali e garantisce anche vantaggi significativi per i consumatori, che potranno accedere a servizi integrati e migliorati.
Il plauso della Fiaip
“Finalmente si é fatta definitiva chiarezza sull’acclarata compatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio, consentendo alle agenzie immobiliari di diventare multidisciplinari ampliando i propri servizi a beneficio e a tutela del cittadino”, commenta Gian Battista Baccarini, presidente nazionale della Fiaip.
“Con questa sentenza – spiega il presidente – si raggiunge un duplice obiettivo, consentendo, da una parte, di porre fine alle note forme di illegalità e di abusivismo alimentate in questi anni dalle incertezze interpretative camerali con conseguenti danni per i cittadini; dall’altra, il chiarimento porrà fine alle pesanti ripercussioni lavorative, stratificatesi in questi anni, di molti nostri operatori professionali”.
“Ora – conclude Baccarini – sarà importante l’interlocuzione con il Ministero affinché intervenga per chiarire agli Enti Camerali quali debbano considerarsi, oltre a quella di amministrazione condominiale, le attività compatibili con quella di agente immobiliare, dando finalmente concreta attuazione alla riforma del 2019 che, sul piano normativo, ha reso compatibili tutte le attività imprenditoriali che erogano servizi in ambito immobiliare, in linea con le indicazioni Europee e le moderne esigenze del mercato”.
Gli importi relativi a semplici forniture non rientrano tra quelli da considerare nel calcolo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). A contribuire all’importo del SAL sono esclusivamente i lavori realizzati dall’inizio dell’intervento e fino all’emissione del SAL.
Il chiarimento è stato fornito dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino, in rappresentanza del Governo, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata del 12 novembre, che si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera. La risposta segue i pareri forniti dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nell’audizione è stata innanzitutto richiamata la definizione di stato di avanzamento dei lavori: “La nozione di SAL rientra tra i diversi documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se delegati a tale compito”. La sottosegretaria del MEF ha inoltre sottolineato: “Lo stato di avanzamento lavori è un atto ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto, in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte tutte le lavorazioni dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione”. Nel calcolo del SAL rientrano quindi “solo le prestazioni effettivamente realizzate nel cantiere” e sono escluse le semplici forniture.
La posizione fornita dal MEF é stata anche motivata con il riferimento all’allegato 2 del decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020, che si riferisce esclusivamente ai lavori realizzati nel disciplinare le osservazioni del tecnico.
Tale posizione rappresenta un importante chiarimento che potrebbe avere ripercussioni anche su interventi già conclusi, dal momento che il raggiungimento del SAL è stato considerato un requisito sia per l’accesso alle proroghe, sia per la determinazione del superbonus o delle agevolazioni spettanti.
I chiarimenti forniti in Commissione Finanze della Camera assumono dunque notevole importanza soprattutto per le possibili implicazioni.
L’esclusione delle forniture dal calcolo dell’importo del SAL è determinante per il raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Il raggiungimento del SAL è inoltre particolarmente importante in quanto è stato considerato per l’accesso alle proroghe concesse per il completamento dei lavori del superbonus, sia nel caso di interventi su villette e unifamiliari, sia nel caso di lavori nei condomini.
Un calcolo del SAL con l’esclusione delle forniture porterebbe all’ottenimento di una proroga senza aver rispettato i requisiti previsti, anche per lavori che potrebbero essere da tempo conclusi.
Analoga riflessione può interessare la determinazione dell’aliquota della maxi agevolazione, in alcuni casi basata sul rispetto di requisiti legati al raggiungimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori.
Alcuni effetti potrebbero inoltre avere un impatto sulle somme legate alle cessioni del credito, già accettate e i cui importi potrebbero essere già stati fruiti.
La posizione potrebbe quindi portare ad effetti retroattivi, destinati anche a incrementare i possibili contenzioni collegati con gli interventi del superbonus.
Il chiarimento incentrato su aspetti tecnici del calcolo dell’avanzamento dei lavori potrebbe quindi avere conseguenze ad ampio raggio e anche in relazione a lavori già conclusi.
Dopo che per alcuni anni il Fondo morosità incolpevole non è stato rifinanziato, la Legge di Bilancio 2025 lo rifinanzia a metà, con lo stanziamento di 30 milioni di euro per il prossimo biennio, dei quali 20 milioni da utilizzare nel 2025 e i restanti 10 milioni nel 2026.
La procedura di accesso e i requisiti dovrebbero rimanere invariati, a meno che il Decreto ministeriale e le regole da parte di Comuni e Regioni inseriscano modifiche.
Si tratta di un contributo che può essere richiesto dall’inquilino che non è in grado di pagare l’affitto. Per poter ricorrere al fondo è necessario aver ricevuto la notifica di sfratto. Il contributo può arrivare fino a 12mila euro.
Il Fondo morosità incolpevole
Il Fondo morosità incolpevole, istituito dal decreto legge 102 del 2013, punta a sostenere le famiglie in difficoltà e destinatarie di uno sfratto per morosità incolpevole per il pagamento dei canoni di locazione.
La morosità incolpevole consiste in una situazione sopravvenuta che rende impossibile il pagamento del canone di locazione della casa di residenza a causa della perdita della capacità reddituale della famiglia o della sua consistente riduzione.
Il Fondo per morosità incolpevole consente agli inquilini di Comuni ad alta tensione abitativa, come ad esempio Roma, Milano e Bologna, di beneficiare di un contributo per pagare l’affitto in caso di difficoltà economica.
Tra i requisiti richiesti dal Decreto 30 marzo 2016 del Ministero dei Trasporti è previsto che la richiesta del contributo per pagare le mensilità d’affitto sia preceduta dalla verifica del reddito Isee e all’accertamento dell’effettiva difficoltà economica. È necessario, inoltre, che l’inquilino sia stato sottoposto a procedura di sfratto non dipendente dalla propria volontà.
Questi inquilini potranno presentare domanda al proprio Comune accertandosi dell’apertura del bando per il 2025 e delle risorse disponibili.
Morosità incolpevole: contributo affitti 2025
Il fondo per morosità incolpevole, è rivolto agli inquilini colpiti da procedure di sfratto per non aver pagato l’affitto per motivi non imputabili alla propria volontà. Nel 2024 ha consentito di beneficiare di un contributo fino a 12mila euro da utilizzare per pagare le mensilità arretrate e per alcune di quelle future.
La legge, che ha elencato i requisiti e l’importo del bonus per il pagamento degli affitti, spiega che si tratta delle situazioni di improvvisa impossibilità a provvedere al pagamento dell’affitto a causa della perdita o della forte riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Alcuni dei casi in cui si può parlare di morosità incolpevole, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
• perdita del lavoro per licenziamento;
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
• mancato rinnovo di contratti a tempo determinato o atipici;
• cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate dovuta a cause di forza maggiore o da perdita in avviamento consistente;
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la notevole riduzione della capacità economica della famiglia o la necessità dell’impiego di reddito in spese mediche e assistenziali.
Requisiti per richiedere il contributo
Per poter beneficiare del contributo affitti del fondo per morosità incolpevole 2025 le regole e i requisiti dovrebbero rimanere inalterati rispetto al passato ed è necessario rispettare le seguenti condizioni:
• reddito da modello ISEE non superiore a 26.000 euro;
• destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
• titolare di contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
• cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Chi presenta domanda e tutti i componenti del nucleo familiare non dovranno essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Verranno valutate con priorità le domande presentate da richiedenti che all’interno del proprio nucleo familiare hanno almeno un componente:
• con più di 75 anni;
• minore;
• con invalidità accertata pari almeno al 74%;
• in carico ai servizi sociali o alle ASL competenti per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Importo del contributo
Se anche l’importo dovesse rimanere inalterato rispetto al 2024, il contributo affitti massimo è pari a 12mila euro, così ripartito sulla base della destinazione del bonus:
• fino a un massimo di 8mila euro per pagare gli affitti in caso di morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo che precede la conclusione del contratto non sia inferiore a due anni, con rinuncia della procedura di sfratto da parte del proprietario;
• fino a un massimo di 6mila euro per pagare le mensilità successive qualora il proprietario rinunci alla procedura di sfratto per il tempo necessario a trovare un’altra casa;
• assicurare il versamento di un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione;
• assicurare il versamento di un numero di mensilità che corrispondano all’importo massimo concedibile di 12mila euro in relazione a un nuovo contratto di locazione a canone concordato.
Le regole e i criteri operativi saranno stabiliti dalle Regioni e dai Comuni e stabiliranno le modalità di accesso e i tempi per presentare domanda.
L’ultimo Rapporto dell’Enea ha esaminato le ricadute dell’efficienza energetica sul mercato immobiliare.
Gli immobili di classe energetica E, F e G rappresentano la maggioranza in tutte le tipologie, con il 72 per cento per i monolocali e il 63 per cento per le villette a schiera. Il Rapporto ha però sottolineato che la quota di immobili in classe G è diminuita, specialmente per i bilocali e le villette a schiera. Contestualmente, aumentano gli immobili in classe D e ciò costituisce un progresso rispetto agli anni passati.
Per quanto riguarda le differenze geografiche, secondo quanto emerso, nelle periferie l’83 per cento degli immobili venduti rientra nelle classi E, F e G, mentre solo il 5 per cento è in classe A o B; nelle aree di pregio il 45 per cento degli immobili appartiene alle classi A e B.
Da segnalare, poi, il ruolo giocato dalle condizioni dell’immobile: il Rapporto ha evidenziato che l’83 per cento degli edifici da ristrutturare è in classi energetiche basse, mentre il 70 per cento degli edifici nuovi raggiunge le classi A e B.
In merito all’andamento temporale delle transazioni nelle classi A e B, il Rapporto ha evidenziato una stabilità per gli immobili nuovi (70%) e una ripresa per gli immobili ristrutturati.
Secondo quanto segnalato dagli agenti immobiliari, tuttavia, l’efficienza energetica rimane un criterio secondario nella scelta immobiliare, a prevalere sono sempre ubicazione e tipologia.
Lunedì 25 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Testo Unico sulle Rinnovabili, ovvero il testo che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da FER (Fonti di Energia Rinnovabile).
Tale provvedimento mira a creare un quadro normativo coordinato in relazione alla produzione di energia sostenibile, così da favorire una semplificazione delle procedure amministrative e snellire le procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili. Rispetto alla versione approvata in via preliminare ad agosto, che aveva fatto molto discutere destando non poche preoccupazioni agli operatori del settore, il testo approvato ha subito svariate modifiche.
Il provvedimento definitivo è composto da 15 articoli ed entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 e tra le modifiche introdotte quella più importante riguarda i tre regimi amministrativi, ideati per garantire celerità e omogeneità su tutto il territorio nazionale, nonché la riduzione degli oneri burocratici.
I tre regimi amministrativi per l’installazione degli impianti sono: Attività Libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica.
Per quanto concerne l’Attività Libera, questa è riservata a interventi di modesto impatto e non prevede, quindi, alcuna autorizzazione o comunicazione. Si tratta di impianti fotovoltaici a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5MW, purché non localizzati in aree vincolate o su beni tutelati.
La Procedura Amministrativa Semplificata (PAS) è applicabile, invece, a interventi di media grandezza, come gli impianti che superano 1MW di potenza ma che non richiedono modifiche urbanistiche o infrastrutturali. Pertanto è necessario che il proponente abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto e tale impianto deve essere conforme agli strumenti urbanistici adottati. Sempre per quanto riguarda la PAS, sarà necessario presentare tra i vari documenti anche una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico e l‘impegno al ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.
Per quanto concerne gli interventi rientranti nell’Autorizzazione Unica, è necessario chiarire che tale categoria è riservata a interventi di maggiore complessità tecnica o impatto ambientale. Tale regime prevede che la richiesta venga presentata alla Regione competente per impianti sotto i 300 MW, per impianti che invece superano questa soglia la richiesta va presentata al Ministero dell’Ambiente che è l’unico ente competente, invece, per gli impianti off-shore. Tale provvedimento deve contenere anche l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi una volta dismesso l’impianto (con analisi dei costi) e richiede l’intesa con le Regioni interessate.
Sia le Regioni che gli Enti Locali hanno 180 giorni di tempo per adeguarsi ai principi del Testo Unico e per attuare, quindi, i nuovi regimi amministrativi. In attesa di tale adeguamento, ci sarà un periodo transitorio in cui continueranno ad essere applicate le normative previgenti.
Il Testo Unico FER introduce anche le zone di accelerazione, ovvero aree disponibili per l’installazione di impianti che il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), dovrà individuare entro il 21 maggio 2025.
Tra le novità introdotte ci sono anche i progetti di revamping e repowering. Il primo si concentra sull’ammodernamento tecnologico senza alterare la capacità produttiva, il secondo punta a incrementare la potenza installata attraverso l’adozione di tecnologie innovative o modifiche strutturali parziali per migliorare le prestazioni degli impianti di energia rinnovabile esistenti. Per entrambi i progetti, il Testo Unico semplifica le procedure.
Entro il 2025, verrà inoltre creato uno sportello unico digitale utile a centralizzare le procedure amministrative e ottenere le autorizzazioni necessarie, inoltre, il provvedimento introduce anche un sistema sanzionatorio per chi realizza o gestisce impianti senza le necessarie autorizzazioni o comunque in modo difforme rispetto alle normative. L’importo delle sanzioni varia a seconda della gravità dell’infrazione.
A cura di: Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Il mercato immobiliare italiano si trova in una fase di profonda trasformazione. Lo conferma il Terzo Rapporto Federproprietà-Censis “Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: la casa possibile”.
I dati rivelano un quadro di crescente difficoltà, se non addirittura crisi, per chi detiene la proprietà di immobili, con costi di gestione e manutenzione che l’82,2 per cento ritiene ormai insostenibili, specialmente per le fasce di reddito più basse (88,8 per cento).
A peggiorare il quadro, il calo del valore reale delle abitazioni (-16,8 per cento in dieci anni), combinato con il timore di un inasprimento fiscale (69,3 per cento).
I numeri del Rapporto
La proprietà della casa è sotto pressione. Il 78,9 per cento degli italiani è convinto che in passato fosse più facile acquistare una casa. A pensarlo sono: il 79,1 per cento degli anziani, il 78,9 per cento degli adulti, il 78,5 per cento dei giovani, il 77,6 per cento dei redditi bassi e il 71,8per cento dei redditi più alti.
L’82,2 per cento dei proprietari di casa pensa che i costi di gestione e manutenzione siano diventati eccessivi (lo afferma l’88,8 per cento dei redditi bassi e il 75,6 per cento di quelli più alti).
Il 69,3 per cento teme tasse più alte sulla casa, compresa una patrimoniale. Inoltre, cala il valore delle abitazioni: tra il 2° trimestre 2014 e il 2° trimestre del 2024 è diminuito in termini reali del 16,8 per cento.
La Legge Salva Casa tra opportunità e incertezze
La Legge 105/2024, nota come Salva Casa, rappresenta un tentativo di semplificare la gestione immobiliare. Ma permangono timori e incertezze. Infatti, sebbene il 44,5 per cento degli italiani esprima un’opinione favorevole, resta un significativo 24,2 per cento di indecisi.
Benché il 37,9 per cento degli italiani sia convinto che questa legge sia utile per l’economia e la società italiana, il 32,4 per cento non è convinto di ciò e il 29,7 per cento non si esprime in proposito. Tuttavia, il 26,7 per cento dichiara esplicitamente di aver realizzato piccole migliorie in casa che potrebbero beneficiare della semplificazione di sanatoria prevista dalla Legge Salva Casa.
La sostenibilità energetica: opportunità e costi
Il tema della sostenibilità energetica è centrale nel dibattito immobiliare. La transizione verso case meno energivore, con cappotto termico, caldaie a basso impatto e infissi a prova di spifferi, è considerata una necessità dal 67,6 per cento degli italiani, con una potenziale valorizzazione degli immobili riconosciuta dall’81,7 per cento.
Tuttavia, il timore di un costo elevato degli interventi frena molti: l’84 per cento delle famiglie ritiene indispensabile un supporto pubblico per affrontare le spese, un segnale che evidenzia una necessità urgente di politiche di incentivazione mirate.
Affitti brevi turistici
Un altro aspetto cruciale riguarda il fenomeno delle locazioni turistiche, che il 46,8 per cento degli intervistati considera responsabile di una trasformazione negativa del tessuto sociale e urbano.
Inoltre, il 44,4 per centoo rileva un aumento dei canoni di locazione dovuto alla competizione con il mercato degli affitti brevi. Questa situazione richiede un intervento normativo per bilanciare la promozione turistica con la sostenibilità abitativa.
Un’altra criticità riguarda l’applicazione del Codice CIN per le locazioni brevi, definita “confusa e disomogenea”. Regole contrastanti tra norme locali e nazionali creano incertezze, con obblighi difficili da rispettare, come l’esposizione del codice in stabili vincolati da divieti paesaggistici. Secondo Pezzetta, l’Italia deve agire subito per favorire la reimmissione delle case vuote sul mercato, altrimenti l’emergenza abitativa resterà irrisolta.
Il Social Housing
Il Social Housing emerge come una possibile soluzione abitativa per le fasce più deboli, ma resta poco conosciuto: solo il 28,6 per cento degli italiani sa di cosa si tratti. Tra chi lo conosce, la maggioranza lo ritiene utile soprattutto in chiave temporanea (74,4 per cento). Una maggiore diffusione di informazioni e incentivi potrebbe rendere questa opzione più attrattiva e accessibile.
Case vuote: è emergenza
In Italia, su 35 milioni di abitazioni, ben 9,5 milioni restano inutilizzate. Un’emergenza abitativa che non dipende dalle locazioni brevi, le quali rappresentano appena il 2 per cento degli immobili (6 per cento nelle città d’arte), ma da una normativa inefficace che disincentiva la locazione.
A denunciarlo è Maurizio Pezzetta, Vicepresidente Vicario di FIMAA-Confcommercio, nel corso della presentazione del Rapporto Federproprietà-CENSIS.
FIMAA propone soluzioni concrete: dimezzamento dell’IMU per chi affitta con contratti abitativi ordinari, esenzione fiscale per redditi non percepiti in caso di morosità e contratti di locazione considerati titoli esecutivi per agevolare il recupero degli immobili.
Prospettive per il futuro
Il Rapporto Federproprietà-Censis dipinge un quadro di sfide strutturali che richiedono interventi coordinati e lungimiranti. Dal supporto pubblico per l’efficienza energetica alla regolamentazione del mercato degli affitti brevi, fino alla valorizzazione del Social Housing, è evidente che la “casa possibile” passa attraverso una profonda revisione delle politiche abitative. La transizione abitativa 2024-2030 sarà una prova cruciale per il settore immobiliare e per l’intera economia italiana.
Sara Funaro, delegata Anci alle Politiche abitative e sindaco di Firenze, lancia un monito deciso: “Dopo anni di assenza di politiche per la casa, siamo davanti a una vera emergenza nazionale”. “Il diritto alla casa deve tornare accessibile a tutti – sottolinea Funaro – con misure mirate per giovani coppie, lavoratori, famiglie e studenti, soprattutto nelle aree urbane dove l’emergenza abitativa è più acuta”.
Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, richiama l’attenzione sulla necessità di azioni combinate. Oltre al rifinanziamento del fondo per il sostegno alla locazione, l’abbattimento dell’IMU per le case affittate a canone concordato e una migliore gestione dell’edilizia residenziale pubblica. Spaziani Testa evidenzia l’urgenza di rimettere in uso gli immobili abbandonati, garantendo il diritto alla casa a chi ne ha realmente bisogno.
Attraverso la Risposta n. 246/2024, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla tematica relativa all’aliquota IVA da pagare per l’acquisto di una casa prefabbricata da montare.
Nel caso analizzato una Società estera che opera nel settore della produzione di case prefabbricate ha venduto ad un cliente privato italiano una casa prefabbricata da montare. Tale Società ha fatto presente di aderire al regime One Stop Shop (OSS), ovvero un sistema elettronico centralizzato e digitale che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati
La Società si è rivolta, quindi, all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti sulle aliquote IVA da applicare all’operazione, sui requisiti e sulla registrazione delle fatture con aliquota ridotta e sulle eventuali sanzioni per l’errata applicazione delle aliquote agevolate.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sulle cessioni delle case di legno prefabbricate la risoluzione ministeriale 503351/1974 prevede l’aliquota IVA al 22% quando il cliente acquista i pezzi della casa e li fa montare dall’impresa stessa che li ha prodotti o da terzi.
Si applica, invece, l’aliquota ridotta del 4% o del 10% quando il committente affida a un’impresa la costruzione della casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’impresa stessa.
Nel caso di specie, la Società ha ribadito più volte di aver prodotto e venduto al cliente privato italiano la casa prefabbricata che sarà installata in Italia, fornendo tutti i dettagli su consegna, montaggio e sulle moderne tecnologie utilizzate per assemblare i vari pezzi.
A tal proposito, quindi, l’Agenzia ha chiarito che il caso preso in esame rientra nella prima ipotesi per ciò che concerne l’aliquota.
Difatti, basandosi su tutte le informazioni aggiuntive rese note dalla Società Istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquirente non sta acquistando una casa, come affermato inizialmente dalla Società, bensì pezzi di una casa, precisamente le pareti che andranno successivamente montate.
L’oggetto della transazione, quindi, non è la vendita di un immobile ma la vendita di pezzi prodotti da una Società ai quali deve essere applicata l’aliquota IVA del 22%.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Negli ultimi anni le agevolazioni previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno subìto una serie di modifiche sostanziali e una restrizione delle condizioni di accesso alle detrazioni.
Con la Legge di Bilancio per il 2025, pare però che non preveda ulteriori modifiche e conferma la proroga già fissata al 31 dicembre 2025 relativa al Bonus Barriere Architettoniche con aliquota al 75%.
La detrazione del 75% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ed è poi stata estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’agevolazione è disponibile solo per gli interventi citati all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (rubricato Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) e modificato dal D.L. 212/2023.
In sostanza, quindi, il bonus barriere architettoniche riguarda gli interventi effettuati su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Difatti, il D.L. 212/2023 ha escluso da tale agevolazione le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici e automazione degli impianti.
Chiaramente per i contribuenti che hanno presentato prima del 30 dicembre 2023 la documentazione richiesta o abbiano iniziato i lavori sempre prima di tale data, il D.L. 212/2023 prevede una salvaguardia per i lavori in corso e per i contratti che prevedevano il versamento di un acconto prima dell’entrata in vigore delle regole aggiornate.
Per ciò che riguarda il bonus barriere architettoniche 2025, questo consiste in una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e i tetti massimi di spesa su cui calcolare la detrazione sono:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità.
I soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione sono:
• persone fisiche;
• esercenti;
• professionisti;
• enti pubblici ed enti privati che non svolgono attività commerciale;
• società semplici;
• associazioni tra professionisti;
• soggetti con reddito d’impresa.
Per quanto concerne i condomini, ricordiamo che dal 1° gennaio 2023 per le delibere assembleari che approvano tali interventi di rimozione delle barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. Sostanzialmente si tratta di un requisito meno stringente rispetto alle procedure standard relative per la deliberazione dei lavori in condominio.
La documentazione richiesta per accedere al bonus barriere architettoniche consiste nell’attestato del tecnico abilitato riguardante il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 236/1989 e il bonifico parlante attraverso cui sono stati effettuati i pagamenti. Chiaramente è necessario comunque conservare tutta la documentazione utile ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione.
A cura di: Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI