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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Condominio, le regole per l’affissione del cartello “vendesi”

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La suddivisione delle spese per le infiltrazioni dal terrazzo che copre i box

In un edificio in condominio, la terrazza a livello di un appartamento al piano rialzato fa da copertura a uno scantinato dove si trovano i box auto privati, alla relativa corsia di scorrimento e al locale dell’autoclave condominiale. La tabella allegata al regolamento condominiale contrattuale precisa le quote millesimali relative ai box e al locale autoclave. Come devono essere ripartite le spese per la riparazione di questa terrazza per infiltrazioni meteoriche? Inoltre, come vanno suddivise le spese di manutenzione/sostituzione del cancello d’ingresso allo scantinato, e per la riparazione/sostituzione della griglia di raccolta presente nello stesso scantinato?

Nel caso in cui si debba procedere alla riparazione di una terrazza di proprietà, o in uso esclusivo, di un singolo condòmino, che funga da copertura per un solo locale sotterraneo di proprietà di privati, ove peraltro è sito anche il locale della comune autoclave, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’articolo 1126 del Codice civile (un terzo della spesa al proprietario della terrazza e due terzi ai proprietari sottostanti).

Si deve invece applicare per analogia l’articolo 1125 del Codice civile, con conseguente addebito della metà della spesa a chi ha la proprietà o l’uso esclusivo della terrazza (destinata soprattutto a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità all’appartamento del quale è contigua) e della restante metà ai proprietari dell’unità immobiliare a essa sottostante (Cassazione, VI sezione, sentenza 35316/2021).

Nel caso in esame, a tale seconda parte concorreranno anche tutti i condòmini, compreso il proprietario della terrazza, in ragione dei millesimi attribuiti al locale della comune autoclave.
Nel medesimo modo, ma per intero a carico dei proprietari dello scantinato, dovrà essere ripartita la spesa per la manutenzione del cancello di accesso ai box, come pure quella per la citata griglia di raccolta delle acque.

Sostituzione vetri degli infissi: si può fruire del bonus ristrutturazioni?

Una contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, tramite “La Posta di FiscoOggi”, poiché ha spiegato di voler sostituire solo i vetri degli infissi presenti nella propria abitazione. A tal proposito, la contribuente ha chiesto se in questo caso potrà usufruire della detrazione del 50% delle spese e se vi sono particolari condizioni per richiedere l’agevolazione.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 16-bis del Tuir rubricato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” alla lettera g) del comma 1, comprende tra gli interventi che possono ottenere il bonus ristrutturazioni 50% anche quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Ovviamente si tratta di interventi che possono essere effettuati sia sulle singole unità immobiliari e sia sulle parti comuni di un edificio.
Tali interventi, seppur corrispondenti a lavori di manutenzione ordinaria, sono ammessi in detrazione anche se realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette, ad esempio la sostituzione dei vetri degli infissi.
L’Agenzia delle Entrate precisa che per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, ovvero del bonus ristrutturazioni 50%, è necessario essere in possesso dell’idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa, ovvero dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (legge n. 447/1995).
Pertanto, per poter ottenere l’agevolazione è necessario che la scheda prodotto del costruttore attesti l’ottenimento dei parametri fissati dalla normativa di riferimento.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

È legittimo il divieto di tenere il gatto negli spazi comuni

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Le difformità della casa acquistata “sulla carta”

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Beni comuni condominiali e suddivisione delle spese

Nel condominio in cui sono proprietario di un’unità immobiliare, l’assemblea ha deliberato il rifacimento del massetto della pavimentazione del corridoio dei garage e della relativa rampa di accesso. Nel corridoio d’ingresso ai garage sono collocati i nove contatori dell’acqua delle singole unità abitative, mentre i garage sono soltanto otto. Il condòmino che non possiede garage, ma che ha il contatore nel corridoio oggetto dei lavori indicati, è tenuto a partecipare alla spesa straordinaria?

A meno che il regolamento condominiale non dia indicazioni diverse, sulla base di quanto descritto nel quesito si ritiene che la pavimentazione del corridoio dei garage e la relativa rampa di accesso siano beni comuni a tutti i condòmini, e non soltanto ai proprietari dei box, anche se sicuramente sono strutturalmente in misura maggiore al servizio di queste ultime unità immobiliari.

Si ritiene, pertanto, equa una suddivisione che tenga conto del minore utilizzo da parte dei condòmini privi di box, ma che accedono a queste parti comuni sostanzialmente per necessità connesse al contatore dell’acqua delle unità abitative.

Questi condòmini – ovvero, il condòmino che non dispone del garage – devono quindi partecipare alla spesa in misura ridotta e proporzionale, ex articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, secondo il quale, “se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

L’anticipo della rata non indicato nell’ordine del giorno

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Le agevolazioni per sostituire gli infissi

Ho la necessità di installare nuovi infissi nell’appartamento in cui vivo. Chiedo pertanto se ci sono ancora delle agevolazioni in merito.

Per i lavori relativi agli infissi è possibile accedere ai seguenti bonus:
• 1) bonus ristrutturazione (detrazione 50%) soltanto se il lavoro rientra in un intervento più ampio di ristrutturazione;
• 2) bonus barriere architettoniche (detrazione 75%), se l’intervento rispetta i requisiti previsti dal DM 236/89 (per gli interventi effettuati prima del 30 dicembre 2023).
• 3) ecobonus (detrazione 50%) se gli interventi riguardanti le finestre, comprensive di infissi, determinano:
– a) un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
– b) un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Condominio e privacy: le responsabilità dell’amministratore

privacy convegno

La tutela della privacy rappresenta un obbligo prioritario per l’amministratore condominiale, chiamato a preservare e gestire le informazioni personali di tutti i condòmini.
è l’articolo 1130 del Codice Civile a stabilire le responsabilità dell’amministratore, evidenziando l’importanza di gestire il “Registro di anagrafe condominiale” con scrupolosità.
Il Registro, conforme alle direttive del Garante della Privacy, raccoglie dati essenziali quali le generalità dei proprietari, titolari di diritti reali e personali di godimento, codice fiscale, residenza o domicilio e dati catastali delle unità immobiliari. Il numero di telefono non è incluso, al fine di garantire un livello di riservatezza adeguato.
L’elenco comprende anche dati personali sensibili, definiti dal Garante come informazioni in grado di identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, fornendo dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute e situazione economica. Ciò include dati di identificazione diretta, dati sensibili quali origine razziale o etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, salute, nonché dati su condanne penali e reati.
Il Garante della Privacy, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, sottolinea l’importanza del consenso dell’interessato per la comunicazione dei dati personali a terzi, salvo obblighi di legge o necessità contrattuali.
Negli anni, l’attenzione sulla privacy è cresciuta, aumentando la responsabilità degli amministratori condominiali. Il Regolamento europeo sulla privacy impone il trattamento liceo, corretto e trasparente dei dati personali, nonché la decisione sull’organizzazione della loro gestione.
L’amministratore affronta sfide particolari in situazioni di morosità, cercando di riscuotere somme tramite azioni legali. Tuttavia, il Garante della Privacy vieta la pubblicazione dei nomi dei morosi sulla bacheca condominiale, proteggendo il diritto alla riservatezza.
Le informazioni relative al debito possono essere comunicate in assemblea senza identificare direttamente i condòmini inadempienti.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere approvata dall’assemblea, rispettando il principio di proporzionalità e seguendo le linee guida del Garante.

L’amministrazione dello stabile da Sas alla Srl

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