Sto acquistando un appartamento in classe energetica G, dove è presente una vecchia caldaia che vorrei sostituire. Per questo intervento posso usufruire del bonus ristrutturazioni? Preferirei utilizzare questo incentivo, rispetto all’ecobonus, perché trascina con sé il bonus mobili. Inoltre, usufruendo del bonus ristrutturazioni, avrei degli obblighi sulla conformità di tutti gli impianti o eventualmente solo su quello di riscaldamento?
È possibile beneficiare della detrazione fiscale di cui al bonus ristrutturazioni solo se si sostituisce la vecchia caldaia con una nuova che sia almeno di classe energetica A.
In questo modo è possibile usufruire anche del bonus mobili, così come correttamente ravvisato nel quesito.
Così come previsto dalla normativa in vigore, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la detrazione al 50% è prevista su un importo massimo di 96.000 euro e la ripartizione sarà spalmata su dieci quote annuali.
Diversamente, sarà possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 65% sull’acquisto e installazione di caldaie a condensazione almeno di classe energetica A, a condizione che vegano installati sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VII. In questo caso, al termine dei lavori ed effettuati i regolari pagamenti delle fatture, il contribuente dovrà procedere con l’invio dei documenti all’ENEA.
Quanto invece agli obblighi di conformità, si segnala che il visto di conformità è compilato da un professionista abilitato per verificare la regolarità di tutte le dichiarazioni per ottenere gli incentivi fiscali. In pratica, il professionista attesta l’esistenza della documentazione comprovante i lavori effettuati.
Diversamente, con l’asseverazione il professionista incaricato attesta l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.
Nel 2021 – al fine di effettuare lavori di migliorie sfruttando i bonus edilizi – è stato stabilito di creare un fondo cassa condominiale “per la gestione della fase preliminare per la fruizione del bonus 20 maggio-31 dicembre 2021”.
Di fatto, però, a causa di disaccordi tra condòmini, i lavori non sono mai iniziati. Nel 2022, inoltre, è stato istituito un “Fondo cassa morosi”, anch’esso rimasto inutilizzato.
Dal momento che sto procedendo alla vendita dell’appartamento, ho chiesto il riaccredito della mia quota di credito del fondo cassa all’amministratore, che però mi ha risposto che potrà restituire le somme solo se in una prossima assemblea condominiale si deciderà in tal senso.
La risposta che ho ricevuto è corretta?
Nel caso prospettato dal lettore, il fondo cassa costituito ha una precisa destinazione, ad esso assegnata dall’assemblea.
Dunque i soldi confluiti in quel fondo cassa non possono essere restituiti ai condòmini se non dopo che una nuova assemblea deliberi in tal senso.
Tali fondi, di qualunque natura essi siano, vanno a beneficio solo dei condòmini e quindi, in caso di vendita dell’unità immobiliare, vanno a beneficio del nuovo proprietario.
Il condòmino venditore non può pretendere dall’amministratore del condominio la restituzione della quota da lui versata per il fondo cassa. Ma di questa quota deve essere dato atto nell’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali, che l’amministratore deve rilasciargli in base all’articolo 1130, primo comma, n. 9, del Codice civile.
La richiesta di rimborso della quota del fondo cassa va invece rivolta al nuovo condòmino, che ne trae evidente vantaggio, fatti salvi i diversi accordi eventualmente intervenuti in sede di compravendita dell’immobile.
Qualora, poi, l’assemblea decidesse la restituzione a tutti i condòmini del fondo cassa inutilizzato per lo scopo per cui era stato costituito, la quota dovrebbe essere accreditata al vecchio condòmino che l’aveva a suo tempo versata, oppure al nuovo condòmino nel caso in cui quest’ultimo l’avesse nel frattempo già restituita al suo dante causa.
Da Archimede a Leonardo da Vinci, fino ad Adriano Celentano, ecco i dieci aneddoti più sorprendenti e curiosi relativi al mondo degli ascensori:
• 1) 236 A.C.: l’anno in cui Archimede realizzò il primo montacarichi della storia, svelando che poteva essere molto utile soprattutto per svolgere al meglio le mansioni lavorative di tutti i giorni.
• 2) Il Libro dei Segreti: è la pubblicazione redatta dall’ingegnere Ibn Khalaf al-Muradi che parla degli ascensori in quanto strumenti utili a sollevare anche gli arieti per scopi militari o battaglieri.
• 3) La sedia volante: è il nome del sistema realizzato da Luigi XV nel XVII secolo per trasportare le proprie amanti all’interno delle sue stanze senza essere scoperto dalla corte dell’epoca.
• 4) Leonardo da Vinci: è il nome della persona che ha dato il via all’evoluzione dell’ascensore grazie al suo avveniristico sistema di azionamento a vite.
• 5) New York: è la città madre di tutti gli elevator, poiché ha accolto, rispettivamente nel 1857 e nel 1870, il primo ascensore a misura d’uomo e il primo elevator inserito in un edificio aziendale.
• 6) Germania: lo Stato europeo che ha lanciato i primi montacarichi elettrici, i quali, sin dal principio risultavano più veloci e performanti delle altre versioni presenti al ridosso del Novecento.
• 7) Reggia di Caserta: è il complesso che, grazie all’inventiva e alle competenze dell’architetto Gaetano Genovese, ha accolto il primo impianto di sollevamento 100% made in Italy.
• 8) The Elevator: in questo caso si parla di una serie televisiva americana che racconta le disavventure vissute da grandi e piccini a causa dell’ascensore presente all’interno del loro condominio.
• 9) L’Ascensore: è il titolo della canzone prodotta da Ambra Angiolini e anche di un’omonima creazione che porta la firma di un altro gigante della musica italiana come Adriano Celentano.
• 10) Chimborazo: si tratta della montagna più alta dell’Ecuador che, attraverso un tessuto ad hoc, è stata riprodotta in versione opera d’arte permanente sull’ascensore presente nell’atrio della sede di Park Avenue dell’America’s Society.
Abbiamo installato un impianto fotovoltaico e periodicamente riceviamo un rimborso per l’energia prodotta e immessa in rete. Questa è la premessa, alla quale segue il quesito. Per un appartamento in comproprietà fra i coniugi, i ricavi derivanti dall’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico – e non consumata per gli usi domestici – possono essere dichiarati sul 730 al 50% come la rendita catastale della casa?
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non auto-consumata, può essere ceduta sul mercato con il servizio di scambio sul posto, una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un determinato momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Con tale servizio, il GSE esegue due tipologie di pagamenti:
• il contributo in conto scambio, ossia un rimborso parziale delle bollette elettriche;
• l’eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno.
Nel caso di persona fisica, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale. Mentre le eccedenze liquidate dal GSE costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Pertanto tali somme andranno dichiarate nel modello 730, nel quadro D, rigo D5.
Si ricorda, da ultimo, che ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, l’utente può scaricare la certificazione delle suddette eccedenze dal portale del GSE, accedendo all’area clienti.
L’attività di compravendita e gestione immobiliare in Italia è in costante crescita e trasformazione.
Per tali motivi, la Commissione “Servizi” dell’UNI ha rivisto la normativa relativa a questo ambito.
Il risultato di questa revisione è la: UNI 10801:2024 “Attività professionali non regolamentate – Amministratore di condominio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità“, che sostituisce la UNI 10801:2016.
Gli amministratori di condominio si occupano di gestire servizi tecnologici, manutentivi ed energetici negli edifici, affrontando una vasta gamma di attività che vanno dall’energia alla sicurezza, dalla manutenzione al risparmio energetico.
Il professionista che si occupa di questa gestione deve quindi essere competente, ben preparato e costantemente aggiornato per affrontare le sfide del settore in evoluzione.
La formazione continua è considerata essenziale per migliorare le proprie competenze e garantire un servizio di alta qualità orientato alla soddisfazione del cliente, il cui benessere è prioritario. Inoltre, è possibile che l’amministratore operi con il supporto di collaboratori per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte.
La nuova versione della normativa introduce importanti cambiamenti per adeguarsi alle evoluzioni del settore, come la gestione della privacy condominiale, i parametri di qualità professionale e linee guida per la rendicontazione economica.
Questa revisione mira a fornire un servizio di qualità, allineato alle esigenze del mercato e in sintonia con le direttive future, come quelle sulle abitazioni ecologiche.
Vorrei installare una vepa. Esiste, per il corrente anno, un bonus che consenta l’agevolazione delle spese per l’acquisto e l’installazione di vetrate scorrevoli?
La realizzazione di vetrate scorrevoli può dare diritto sia al bonus ristrutturazioni, sia all’ecobonus:
• 1 – al bonus ristrutturazione (detrazione 50%) solamente se rientra in un intervento più ampio di ristrutturazione, oppure se si tratta di vetrata esterna realizzata con vetri antisfondamento, al fine di prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
• 2 – all’ecobonus (detrazione 50%) se gli interventi riguardanti le finestre, comprensive di infissi, determinano:
– a) un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
– b) un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
L’intervento, rientrante nell’elenco delle casistiche di lavori effettuabili in edilizia libera, è agevolabile in base alle disposizioni del bonus ristrutturazioni con detrazione del 50% del costo suddivisa in 10 anni. Si tratta del cosiddetto “bonus vetrate“.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 906-209/2022, ha fornito parere positivo sulla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per l’installazione delle vetrate panoramiche, cosiddette “VEPA”, se anti-sfondamento.
Nel caso specifico, un contribuente richiedeva chiarimenti in merito al beneficio delle detrazioni fiscali per l’installazione di vetrate panoramiche amovibili che intendeva posizionare sui balconi della propria abitazione.
In particolare, il contribuente supponeva che le VEPA potessero beneficiare di detrazioni fiscali quali misure anticrimine in accordo al bonus ristrutturazioni, “ovvero, eventualmente, qualora dotate di vetri idonei a garantire schermatura solare (e quindi tecnicamente utili all’efficientamento energetico dell’edificio) fossero agevolabili in accordo all’Ecobonus”.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha asserito che le vetrate panoramiche rientrano a pieno titolo tra i “Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. f del TUIR.
L’Amministrazione, richiamando la Circolare n. 28/E del 25/07/2022, ha ricordato come per “atti illeciti” si intendano quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti.
L’Agenzia concludeva: “Si ritiene che l’istante possa beneficiare della detrazione in parola qualora le Vetrate Panoramiche Amovibili che intende installare sui balconi siano costituite da vetri antisfondamento, in quanto finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
Nel 2022 ho ereditato da mia madre i due sesti di un immobile, dopo averne già ereditato un sesto da mio padre nel 2003. La parte restante è pervenuta a mio fratello con le stesse modalità. L’immobile è una seconda casa ed è locato a terzi. Ora entrambi vorremmo cedere le nostre quote a una società immobiliare. Vorrei sapere se la plusvalenza generata dalla cessione, che avviene prima dei 5 anni dall’acquisizione da parte nostra, è soggetta a tassazione? Visto che per adeguare l’immobile sono state utilizzate le agevolazioni previste dal Superbonus, tale plusvalenza è soggetta ad ulteriore tassazione?
L’acquisizione dell’unità abitativa per successione ereditaria costituisce una esimente prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986), in funzione della quale l’eventuale plusvalenza realizzata in seguito alla vendita non è soggetta a prelievo d’imposta, neppure nell’evenienza in cui la durata del possesso sia inferiore a cinque anni.