La Riforma delle Sanzioni Tributarie, in vigore a partire dal 1° settembre, si applica anche all’Imposta Municipale Unica (Imu).
L’Imu ha, ogni anno, una doppia scadenza: entro il 16 giugno si deve versare l’acconto, entro il 16 dicembre il saldo. Le nuove disposizioni hanno valenza esclusivamente per il saldo. Rimangono invece invariate le regole per il mancato versamento dell’acconto di giugno.
Il Decreto 87 del 14 giugno 2024, noto come Decreto Sanzioni, ha apportato delle modifiche al sistema sanzionatorio a livello tributario, tra le quali la riduzione dal 30 al 25 per cento della sanzione per omessi versamenti di imposte e tasse.
Tale riduzione si applica sulle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Per quanto riguarda l’Imu, l’effetto di questa variazione è che per il 2024 l’omesso versamento dell’acconto Imu è sanzionato al 30%; mentre per il saldo, che scade a dicembre, la sanzione applicata è del 25%.
La riduzione delle sanzioni per omesso o parziale versamento ha effetti anche sui pagamenti tardivi di tutte le altre tasse o imposte.
Pertanto, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le seguenti sanzioni:
• per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
• per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
• per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).
Nel nostro Paese quasi un’abitazione su tre non è occupata da una persona residente e più della metà del patrimonio residenziale è stato costruito nella seconda metà del secolo scorso. A fare queste affermazioni è l’Istat.
I numeri del patrimonio immobiliare italiano
Il numero complessivo delle abitazioni presenti in Italia al Censimento permanente del 2021 è di 35.271.829 unità: quelle occupate da almeno una persona residente sono naturalmente la gran parte e ammontano a 25.690.057, pari al 72,8% delle abitazioni totali; le non occupate (che comprendono sia le abitazioni vuote sia quelle occupate solo da persone non residenti) sono 9.581.772 e corrispondono al 27,2% delle abitazioni complessive.
A livello di ripartizioni geografiche il 27,5% delle abitazioni si trova nel Nord-ovest del Paese, al Sud il 22,8%, nel Centro il 18,9%, nel Nord-est il 18,8% e sulle Isole il 12%. La stessa graduatoria si riscontra anche osservando i dati delle abitazioni occupate: il 28,0% si concentra nel Nord-ovest, il 21,3% al Sud, il 20,2% al Centro, il 19,8% nel Nord-ovest e il restante 10,7% nelle Isole.
Diversa è la distribuzione sul territorio delle abitazioni non occupate: la quota più elevata si concentra nel Sud Italia (26,8%), seguito da vicino dal Nord-ovest (26,3%), più distanti il Nord-est (16,0%), il Centro (15,5%) e le Isole (15,3%).
Le quote più elevate di abitazioni occupate si riscontrano nell’Italia Centrale (77,7%) e Settentrionale (74% Nord-ovest e 76,9% Nord-est), con valori sempre superiori alla media nazionale, mentre quelle più contenute appartengono al Sud (68%) e alle Isole (65,1%), dove, invece, circa un’abitazione su tre risulta non occupata da persone residenti.
Lo stato del patrimonio immobiliare italiano
La parte più ampia del patrimonio abitativo italiano è rappresentata dalle abitazioni costruite nel periodo 1961-2000: sono quasi 20 milioni e corrispondono al 56,3% del totale delle abitazioni. Questa quota aumenta ulteriormente tra le abitazioni occupate da almeno una persona residente, raggiungendo il 57,0%, mentre è leggermente più bassa tra le abitazioni non occupate, il 54,1%.
Nei 40 anni considerati, più di 12 milioni e mezzo di abitazioni (pari a circa il 63%) sono state costruite tra il 1961 e il 1980, ovvero nell’intervallo temporale della grande crescita economica del Paese, che ha caratterizzato l’Italia soprattutto negli anni Sessanta.
Le abitazioni con anno di costruzione antecedente al 1961 ammontano a quasi 11,5 milioni, ovvero al 32,4% del totale (sino al 1945 sono 6.308.009, pari a circa il 18% del totale), percentuale che risulta più bassa (31,4%) se riferita alle abitazioni occupate e più alta (35%) se calcolata tra le abitazioni non occupate.
Tra le abitazioni più vetuste, quelle che hanno già superato i 100 anni (antecedenti il 1919) sono circa 3,3 milioni, ovvero il 9,5% del totale delle abitazioni (l’8,9% tra le occupate e l’11% tra le non occupate) e più di due su tre (il 68,6%) risultano occupate da almeno una persona residente.
Le abitazioni costruite dal 2001 in poi sono 4 milioni circa, ovvero l’11,4% del totale delle abitazioni in Italia (l’11,5% tra le occupate e il 10,9% tra le non occupate). Di esse, quelle edificate negli ultimi 13 anni sono appena 1 milione e risultano per il 70% occupate.
Ad avere gli edifici più longevi è la Liguria, dove quasi la metà delle abitazioni occupate è stata costruita prima degli anni Sessanta. La seguono Toscana e Piemonte. Le case ultracentenarie, invece, si trovano soprattutto a Torino, Roma, Milano e Napoli. Un dato, questo, che diventa allarmante se letto in relazione al problema dell’efficientamento energetico delle abitazioni.
Il report “La consistenza del parco immobiliare nazionale”, dell’agenzia per l’energia Enea, ha sottolineato che il 60% delle case italiane è stato realizzato prima del 1976, quando entrò in vigore la legge sul risparmio energetico. Lo stesso vale per il 12% degli edifici non residenziali. Si tratta di un’ampia quantità di immobili obsoleti dal punto di vista energetico, che richiederanno un grande sforzo per raggiungere gli standard di prestazioni richiesti dagli accordi europei che con una prima tappa nel 2030 punta alla neutralità climatica degli edifici nel 2050.
Vorrei installare nella mia abitazione un sistema di allarme. Ci sono agevolazioni fiscali per questo tipo di interventi? Nel caso di risposta affermativa, si chiede quale sia la procedura da seguire? Chiedo inoltre di sapere se si ha diritto al bonus mobili?
La spesa per l’installazione di un sistema di allarme rientra tra le opere per la sicurezza elencate dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida al bonus ristrutturazione.
Pertanto, può essere detratto il 50% della spesa in 10 anni, seguendo le regole di prassi per le agevolazioni: pagamento con bonifico parlante, spesa massima detraibile di 96mila euro per immobile.
Il “bonus sicurezza” è applicabile a tutti gli interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, con interventi quali:
• il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• l’installazione di grate alle finestre, l’apposizione o la sostituzione di porte blindate rinforzate, di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti.
Rientrano inoltre tra gli interventi agevolabili l’installazione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, videocamere collegate con società di vigilanza.
Questo elenco richiede però alcune precisazioni.
La prima, connessa al quesito, è che il canone di un contratto con una società di vigilanza non è agevolabile.
La seconda riguarda le autorizzazioni connesse ai lavori. Non tutte le opere elencate sono infatti realizzabili senza comunicazioni o segnalazioni in Comune. Certo si possono installare senza incombenze burocratiche una porta blindata o un impianto di allarme, ma ad esempio la sostituzione di un muro di recinzione esterno, a seconda del tipo di lavoro potrebbe richiedere una comunicazione o una segnalazione certificata al Comune e la questione va valutata caso per caso con un tecnico.
La terza è che le agevolazioni sulla sicurezza sono un capitolo a sé stante del bonus ristrutturazione e non danno diritto automaticamente alla possibilità di chiedere il bonus arredi, possibile solo quando si compie la manutenzione straordinaria dell’immobile. Quindi sì con il muro di cinta, no con la porta blindata.
L’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare la tematica della trasferibilità delle detrazioni che rientrano nel bonus ristrutturazione rispondendo ad un quesito posto da una contribuente su “La Posta di FiscoOggi”.
Nel caso specifico, la contribuente spiega che in qualità di familiare convivente, il padre portava in detrazione le spese per la ristrutturazione dell’abitazione di proprietà della contribuente (figlia), abitazione in cui risiedevano entrambi. Il dubbio riguarda l’eventuale trasferibilità delle detrazioni alla morte del genitore.
Sostanzialmente, la contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se dopo il decesso del padre, può portare lei in detrazione le spese di ristrutturazione dell’immobile, pur non avendo ricevuto tale immobile per successione, essendo sempre stato di sua proprietà.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la risposta al quesito è affermativa, a patto che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
Il Fisco spiega che a prescindere che l’abitazione fosse già di proprietà dell’erede, lo stesso può comunque usufruire delle rate residue spettanti al soggetto deceduto. Difatti, tra i due esiste un vincolo giuridico con l’immobile che permette di poter usufruire dell’agevolazione dal momento che il figlio del soggetto deceduto ne è proprietario.
Come esplicitato nella circolare n. 17/2023 dell’Agenzia delle Entrate: “Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detenzione materiale e diretta”.
Pertanto, non è rilevante chi fosse il proprietario dell’immobile al momento della realizzazione degli interventi, ma ciò che incide è il vincolo giuridico tra i soggetti. Quindi, l’unica cosa da verificare è la detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte del figlio del genitore deceduto.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
La marcatura CE garantisce che i prodotti acquistati siano sicuri e che seguano gli standard imposti dalle direttive di prodotto della UE.
Non è semplice muoversi nella selva delle numerose “direttive di prodotto” promulgate dalla UE. La regola di base da tenere in mente è questa: esiste almeno una direttiva, norma o regolamento per ogni categoria di prodotto circolante in EU e se all’interno di una direttiva si esclude un prodotto specifico, è perché c’é una direttiva o norma più specifica che ne parla.
Ad esempio la DIR. 42/06 CE, “Nuova Direttiva Macchine”, esclude dal campo di applicazione gli ascensori perché esiste già la specifica Direttiva Ascensori. O ancora, la Direttiva Macchine esclude dal campo di applicazione i mezzi che vanno a più di 15 km/h perché si dovrà fare riferimento ad una o altre norme specifiche e nazionali (ad es. il Codice della Strada, l’omologazione degli autoveicoli, etc.).
Per districarsi in questa selva esiste comunque un sito dell’Unione Europea che ospita la mappa aggiornata di tutte le direttive di prodotto.
Il sito si trova al seguente link: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en?prefLang=it&etrans=it. È comunque possibile accedervi tramite browser ricercando “harmonised standards”.
Quando un produttore, o chi immette un prodotto sul mercato, deve scegliere la direttiva di riferimento per il suo prodotto pensa innanzitutto alla destinazione d’uso, quindi essenzialmente:
• a cosa serve quel prodotto;
• a chi serve quel prodotto;
• in che contesto serve quel prodotto.
In base a queste informazioni, si seleziona la direttiva o le direttive di riferimento perché si potrebbe dover fare riferimento a più di una direttiva.
Ad essere precisi, quando si appone il marchio CE, si sta dichiarando che sono rispettate tutte le direttive che possibilmente si applicano al prodotto in questione.
È vero che nella dichiarazione di conformità si deve indicare quali direttive si stanno applicando. Ma è anche vero che, a fronte di una potenziale contestazione, ad esempio sul fatto che anche un’altra direttiva sarebbe applicabile, si deve poter dimostrare che essa non lo è.
LE DIRETTIVE PIÙ RILEVANTI
Vediamo ora alcune delle direttive prodotto che possono tornare più utili. Naturalmente non si tratta di un elenco esaustivo, farò solo degli esempi.
Sostanze chimiche (REACH)
Il REG (CE) n. 1907/2006 detto “REACH”, acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), è un regolamento europeo entrato in vigore nel 2008.
Questa norma dice che tutte le sostanze chimiche importate o fabbricate in una quantità superiore a una tonnellata all’anno devono essere registrate all’ECHA, un’agenzia europea che sta ad Helsinki nella quale si studia l’uso di quella sostanza lungo tutta la filiera.
In pratica all’ECHA si fa la valutazione del rischio per informare tutta la filiera dei pericoli legati a quella sostanza.
Lo scopo finale sarebbe quello di togliere le sostanze più pericolose dal mercato e pian piano sostituirle con sostanze meno nocive.
Prodotti da costruzione (CPD/CPR)
Prodotti da costruzione, il riferimento qui è il REG EU (Regolamento Europeo) 305/2011.
Già dai primi articoli si può notare quale sia la fattispecie di prodotti cui il Regolamento si applica.
L’articolo 1 (Capo I) ad esempio recita: “Il presente regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Poi si passa alle definizioni.
Prodotto da costruzione: Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente (quindi per sempre) in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Per cui la direttiva si applica, ad esempio, ai tasselli nel muro o alle maniglie. Maniglie come quelle che metto sopra la vasca da bagno per sollevarmi, ma anche come le guide che stanno ai lati dove si appoggia il carroponte, anche le incastellature metalliche su cui si appoggiano le macchine. Quelli sono prodotti da costruzione, quegli oggetti devono rientrare in questo regolamento.
Un esempio pratico: una scaffalatura messa in mezzo a un magazzino non è incorporata in modo permanente in un’opera di costruzione. Quindi la domanda da farsi è: “questo prodotto deve essere incorporato in modo permanente all’interno della costruzione?”. Se la risposta è negativa, il prodotto in oggetto è escluso dalla direttiva.
Sicurezza generale dei prodotti
In Italia l’insieme di provvedimenti per la sicurezza generale dei prodotti è recepito dal “Codice del Consumo” (emanato con il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che spiega a grandi linee come un prodotto può essere considerato sicuro. Questo codice annovera qualsiasi prodotto destinato ai consumatori e che permette inoltre di comprendere tutti gli oggetti distribuiti nell’Unione Europea (gratuitamente o a pagamento) che non rispondono a una direttiva specifica.
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Dopo la pandemia da COVID-19 il termine “DPI” è entrato nel lessico comune, in riferimento alle mascherine protettive, anche se in spesso la definizione “protezione individuale” non è correttamente applicabile.
Nello specifico, se una mascherina protegge gli altri dalla mia possibile trasmissione è in effetti un DPC, ossia un dispositivo di protezione collettiva. Ma tralasciamo questi tecnicismi.
Andiamo piuttosto a leggere il campo di applicazione, perché è lì che si evince cosa potrebbe rientrare nella direttiva.
Infatti qui troviamo la definizione di DPI e, inoltre, un elenco di DPI a cui non si applica il regolamento, poiché fanno riferimento ad altre direttive più specifiche.
Definizione di DPI:
• a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
• b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
• c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso;
Da qui si capisce cos’è un salva-vita, un salva-salute. I guanti da lavoro sono un DPI, i guanti per proteggersi dal freddo no. Andando avanti ancora: capisco che il DPI cambia categoria a seconda del rischio da cui proteggono, dunque se il DPI che produco rientra in categoria 1 (rischio basso) basterà un’autocertificazione, se vado in categoria 3 (rischio alto) ci vuole un ente certificato. Le mascherine, ad esempio, devono avere una certificazione validata da un ente apposito che controfirma e mette di fianco al CE il suo codice identificativo.
Compatibilità Elettromagnetica
Rientra in questa direttiva tutto ciò che emette o assorbe onde elettromagnetiche. Perché un oggetto che assorbe le onde elettromagnetiche potrebbe partire da solo.
Quindi se ho un oggetto – un motorino ad esempio – che si accende perché assorbe onde elettromagnetiche, assorbe dei comandi dall’esterno oppure emette onde, rientra in questa direttiva. Se un dispositivo elettrico o elettronico emette onde che non dovrebbe emettere, può essere un problema serio. In ospedale ad esempio il mio oggetto potrebbe interferire con i test di risonanza magnetica. Naturalmente questo non deve succedere e il costruttore deve garantire che l’oggetto non si accenda da solo, che non rovini quello che c’è fuori o che non accenda altro al di fuori o, ad esempio, che non interferisce con un pacemaker o un apparecchio elettromedicale vitale. Per evitare che questo accada vengono eseguiti dei test di assorbimento di emissione in camera “anecoica”.
Quasi tutti i prodotti che hanno tensione elettrica normalmente rispondono anche al regolamento sulla compatibilità elettromagnetica.
Apparecchiature per atmosfere esplosive (ATEX)
Eccoci alla direttiva ATEX, quella per le atmosfere esplosive.
Si applica l’ATEX quando si è in presenza di gas o polveri in una data percentuale che circolano in una certa atmosfera dove esiste la possibilità di trovare una fonte d’innesco che può generare una scintilla, infiammare l’atmosfera e creare un’esplosione.
L’ATEX contiene due direttive: una sui luoghi e una sui prodotti.
• 1) La certificazione ATEX dei luoghi distingue le zone in tre livelli in base alla pericolosità:
– 20/0 zona a rischio alto;
– 21/1 zona a rischio medio;
– 22/2 zona a rischio basso.
Ma se fosse necessario usare un prodotto in un luogo classificato a rischio esplosione allora sarà necessario usare prodotti che non generino esplosione. Ad esempio uno smartphone non sarà idoneo e dovrò usare un cellulare certificato ATEX.
• 2) La certificazione ATEX per i prodotti distingue anche in questo caso i prodotti in tre livelli in base alla pericolosità:
– Per la zona più pericolosa (zona 0/20) devo avere un prodotto ATEX di categoria 1 – dove un ente notificato ha validato la certificazione mettendoci quattro cifre sulla targhetta e dicendo anche che tipo di sostanze o polveri ci sono nell’atmosfera;
– La zona 1/21 è meno pericolosa ma non è sicura, c’è sempre una probabilità che si creino atmosfere esplosive. Il prodotto usato lì deve essere di categoria 2. Qui basta un’autocertificazione, ma il fascicolo tecnico viene depositato presso un ente notificato così che, nel caso vada qualcosa storto, lo vanno a prendere e leggere;
– La Zona 2/22 è quella meno pericolosa, dove è scarsamente probabile che accada un’esplosione (ma non impossibile). Qui si mettono prodotti ATEX di categoria 3 che richiedono solo un’autocertificazione.
Quindi io potrei avere un prodotto che non è compreso nella Direttiva Macchine ma rientra nella Direttiva ATEX, perché deve essere compatibile con una certa zona: ad esempio un filtro potrebbe essere ATEX e non essere una macchina. Oppure, al contrario, potrei avere un prodotto che è sia conforme alla Direttiva Macchine, sia alla Direttiva ATEX e anche alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.
Prodotti a Bassa Tensione (LVD)
Il regolamento sui prodotti a bassa tensione copre tutti quei prodotti che hanno una tensione superiore ai 50-75 V.
Questa è una direttiva molto semplice, ma che troviamo applicata in tutte le nostre case.
Obiettivi e campo di applicazione: “L’obiettivo della presente direttiva è garantire che il materiale elettrico offra un elevato livello di protezione per la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno”.
In questa direttiva è la prima volta che si trovano citati anche gli animali domestici e i beni, poiché l’energia elettrica può generare gli incendi.
“La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, ad eccezione dell’allegato II”.
NOTA: per “bassa tensione” non si intende quella che comunemente viene così chiamata dai “consumatori”, bensì quella che a livello di normative elettrotecniche ha un voltaggio tra i 50 V e i 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua.
Se il rischio prevalente del macchinario in questione è quello meccanico, l’oggetto sarà sottoposto alla Direttiva Macchine che, a sua volta, comprenderà anche la Direttiva bassa tensione.
Equipaggiamento radio (RED)
La direttiva RED si applica a tutti quei prodotti che emettono onde radio.
Questa direttiva è più specifica della compatibilità elettromagnetica, quindi la comprende e la sostituisce. Un dispositivo Bluetooth o Wi-Fi etc. dovranno quindi essere conformi alla direttiva RED. La direttiva RED funziona con delle norme di tipo C (norme tecniche) specifiche del prodotto. Se vengono rispettate ho la “presunzione di conformità” del prodotto e posso fare un’autocertificazione. Se invece non esiste una norma di tipo C di riferimento, sarà necessario chiamare un ente notificato che validi la certificazione attestando che il prodotto è sicuro.
Incorporando un componente classificato come “RED” nel mio “prodotto”, si deve certificare la conformità dell’intero prodotto anche secondo la direttiva RED: è necessario quindi verificare innanzitutto che il componente rispetti la norma di tipo C e, secondariamente, che anche l’insieme rispetti la norma di tipo C.
Per verificare che il mio prodotto rispetti le norme di tipo C e quindi stilare l’autocertificazione devo ricorrere a un test di laboratorio. Quindi di fatto è possibile fare il test in laboratorio e poi l’autocertificazione o, in alternativa, se passare il tutto tramite un ente accreditato che rilascia la certificazione.
Direttive sui dispositivi medici
Si può generalmente dire che i dispositivi medici vengono distinti in tre tipologie, a cui corrispondono tre diverse direttive:
• 1) Dispositivi medici attivi impiantabili;
• 2) Dispositivi medici di diagnostica in vitro;
• 3) Dispositivo medico “generico”.
N.B. Il 26/05/2021 è entrato in vigore il nuovo regolamento per i dispositivi medici, che doveva entrare in vigore a maggio 2020 ma è stato procrastinato per via della pandemia Covid.
Un “dispositivo medico” è qualsiasi oggetto o prodotto che sia destinato alla cura delle persone. Ci sono però numerosi prodotti destinati alla cura delle persone che non rispettano la direttiva sui dispositivi medici poiché ritenuta “troppo severa”.
N.B. non entreremo in questo tipo di valutazione poiché richiederebbe un approfondimento tecnico che esula dalle intenzioni dell’articolo.
Per fare però un esempio chiarificatore della fattispecie: il termometro a infrarossi con cui veniva misurata la temperatura all’ingresso dei locali o dei negozi durante la pandemia, è un dispositivo medico. Poiché esegue una “diagnosi” (cioè dice se abbiamo la febbre o no), deve avere l’approvazione dell’ente notificato (nel qual caso a fianco del marchio “CE” sono riportate quattro cifre che identificano univocamente l’ente notifi-cato che ha certificato lo strumento di misura).
In realtà, però, in commercio si trovano un gran numero di termometri che vengono venduti senza le quattro cifre a fianco del marchio “CE” e che quindi, di fatto, non sono dispositivi medici anche se l’uso che ne viene fatto è quello di un dispositivo medico.
È possibile metterli in commercio perché i produttori puntualizzano, sul libretto di uso e manutenzione, che sono strumenti atti a misurare la temperatura degli oggetti, tipo l’acqua, le caldaie, le tubature dentro i muri, etc. e in tal modo posizionano il prodotto al di fuori del “perimetro normativo” dei prodotti medicali.
Direttive sugli strumenti di misurazione
Esistono poi due direttive sulle bilance: una per le bilance automatiche e una per quelle non automatiche.
Per comprendere il senso di tali normative bisogna considerare quanto la corretta taratura di una bilancia e, di conseguenza, la sua affidabilità, possa generare il rischio di truffe nel commercio. Tra questi strumenti di misurazione sono compresi anche, ad esempio, i misuratori applicati agli erogatori del carburante
È facile intuire come il commerciante disonesto, se libero di agire sulla taratura dello strumento di misura specifico, potrebbe alterare l’esito della pesata e alterare le quantità effettivamente vendute a suo vantaggio. Non che questo non sia possibile in assoluto, ma per farlo è necessario forzare dei sistemi di controllo sempre più sofisticati la cui manomissione costituisce, come minimo, un reato di truffa. Questo è uno dei motivi per cui c’è particolare attenzione sulle bilance.
Una bilancia automatica può essere, ad esempio, integrata nell’incubatrice del reparto neonatale in un ospedale. Quindi, in questo caso, dovrebbe sottostare anche alla normativa sui dispositivi medici.
È questo un ulteriore esempio di come le norme/direttive si intersechino in un certo tipo di prodotti.
Direttiva Macchine (MD)
Nella Direttiva Macchine Dir. 42/2006 CE si parla di “analisi dei rischi della macchina”.
La valutazione del rischio di una macchina è il processo mediante il quale vengono identificati i pericoli presenti durante l’intera vita di quella macchina, effettuati al fine di ridurre i potenziali rischi che possano essere presenti sul posto di lavoro e mantenere quindi un ambiente di lavoro sicuro.
L’obiettivo della valutazione del rischio nella direttiva macchine è quello di determinare se le misure di sicurezza adottate siano sufficienti per conseguire un’adeguata riduzione del rischio.
Data la complessità e vastità dell’argomento, questa direttiva sarà oggetto di una trattazione a parte in un articolo specificamente dedicato.
Riassumendo
Quando un produttore appone la marcatura CE su un prodotto ed emette la relativa (e obbligatoria) dichiarazione di conformità, sta assicurando che i suoi prodotti rispettano tutte le norme di sicurezza UE applicabili a quel determinato prodotto.
Queste norme sono contenute nello specifico all’interno delle varie direttive e regolamenti, disponibili anche sul sito dell’Unione Europea.
A un certo prodotto potrebbe applicarsi solo una direttiva o potrebbero applicarsene diverse. Un indizio importante lo si trova proprio all’interno delle norme, andando a vedere il “campo di applicazione”. Di solito se un prodotto è escluso vuol dire che rientra in una norma ancora più specifica.
Ogni norma tecnica ha dei suoi standard, può ad esempio prevedere una serie di test e di calcoli particolari per la valutazione del rischio.
Tutta la documentazione così prodotta va inserita all’interno di un “fascicolo tecnico” e andrà poi conservata per un certo periodo di tempo indicato nella direttiva stessa.
A cura di: Francesco Orsini – Esperto nel settore Sicurezza – B-SAFE
Se affitto più volte nel corso del 2024 la stessa unità immobiliare con contratti di locazione breve e scelgo il regime della cedolare secca, mi confermate che l’aliquota di tassazione è del 21 per cento e non del 26 per cento?
Per la tassazione Irpef dei redditi fondiari derivanti dai contratti di locazione breve, come è ormai noto, il proprietario – o il titolare di diritto reale di godimento – di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può scegliere il regime fiscale della cedolare secca, in alternativa al regime ordinario.
Dal 1° gennaio 2024 chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26 per cento, come stabilito dall’articolo 1, comma 63, della Legge n. 213/2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024.
La stessa norma prevede, tuttavia, la riduzione al 21 per cento per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, la risposta al quesito è affermativa, dal momento che il contribuente concede in locazione breve, anche se più volte, una sola abitazione.
Se, per ipotesi, gli immobili concessi in locazione fossero due, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due – a scelta del locatore – si applicherebbe l’aliquota del 21 per cento, sull’altro quella del 26 per cento.