Coloro che entro il 30 giugno 2023 non avessero presentato la dichiarazione Imu 2021 e 2022, data ultima per la presentazione, possono regolarizzare la propria situazione entro il 28 settembre con ravvedimento operoso.
Entro questa data bisogna presentare la dichiarazione Imu non trasmessa a giugno, versando nel contempo la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione. Sanzione che con il ravvedimento operoso è ridotta a un decimo del minimo, dal momento che ci si ravvede entro 3 mesi. Si dovrà versare anche l’eventuale imposta dovuta, se la dichiarazione si presenta per un aumento dell’imposta e non per una riduzione, gravata dai relativi interessi.
La dichiarazione Imu deve essere presentata obbligatoriamente quando si verificano delle modifiche che danno luogo ad una determinazione diversa dell’imposta dovuta di cui il Comune non è a conoscenza. La dichiarazione va presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni in questione o in cui è iniziato il possesso degli immobili ed ha effetto anche negli anni successivi. Non deve essere, quindi, presentata ogni anno, ma solo quando si verificano modifiche che determinano nuovamente un cambiamento dell’imposta dovuta.
La dichiarazione Imu, quindi, serve per stabilire l’importo dell’imposta dovuta, ma anche le eventuali detrazioni spettanti sulla stessa.
Si tratta, pertanto, di una dichiarazione che non deve essere presentata indistintamente da tutti coloro che possiedono immobili, ma solo da coloro per i quali sono intervenute delle variazioni.
Un esempio di presentazione della dichiarazione Imu per riduzione di imposta può essere dato dal seguente elenco:
– fabbricati di interesse storico o artistico;
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
– dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
– immobili concessi in uso gratuito a figli e genitori.
In alcuni casi è possibile continuare a mantenere la maxi aliquota del superbonus 110 per cento anche senza CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus. La possibilità è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, che ha indicato alcune eccezioni alla riduzione di aliquota dal 110 per cento al 90 per cento a partire dal 1° gennaio 2023.
Possono continuare a beneficiare dell’agevolazione al 110 per cento gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 è stata presentata la richiesta di acquisizione del titolo abilitativo. Lo stesso vale, per la stessa tipologia di interventi edilizi, per le opere incominciate prima dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILAS, per continuare a poter utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Dunque, in linea di massima nell’anno in corso possono continuare a beneficiare della maxi agevolazione nella forma originaria stabilita dal decreto Rilancio gli interventi effettuati su villette e unifamiliari che al 30 settembre del 2022 hanno realizzato il 30 per cento dei lavori. Con il decreto Omnibus la scadenza del 30 settembre 2023 è passata al 31 dicembre prossimo. Tuttavia deve essere stata presentata la CILAS nei tempi stabiliti dalla legge.
Lo stesso vale anche per i condomini, a cui alla presentazione della CILAS si affiancano specifiche regole anche in merito alla data della delibera assembleare di approvazione degli interventi.
Le deroghe sono state inizialmente previste dal decreto Aiuti quater. Per mantenere la percentuale del 110 per cento bisogna soddisfare i seguenti requisiti:
– presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022;
– delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori, adottata in data precedente al 25 novembre 2022;
– presentazione dell’istanza di acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Quest’ultimo è uno dei casi che permette di beneficiare dell’agevolazione al 110 per cento anche senza aver presentato la CILAS.
A prevederlo è il comma 894 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, così come chiarito anche dalla circolare numero 13 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
In deroga rispetto alla disciplina generale, per gli interventi di demolizione e ricostruzione si potrà beneficiare dell’aliquota al 110 per cento anche senza aver presentato la CILAS. Tale caso rientra, infatti, tra quelli per cui non è disposto l’obbligo. Tuttavia, la natura dell’atto di autorizzazione degli interventi edilizi può essere giustificata esclusivamente dall’ufficio tecnico comunale di competenza.
Negli altri casi è necessaria la presentazione della CILAS, sia per evitare la riduzione dell’agevolazione dal 110 per cento al 90 per cento, sia per continuare a poter scegliere le opzioni di fruizione indiretta prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
In questo caso si applicano le regole previste dall’articolo 2 del decreto Cessioni, che stabilisce il generale divieto di cessione del credito e di sconto in fattura per il superbonus e per gli altri bonus edilizi.
Lo stesso articolo, come riformulato al termine dell’iter della legge di conversione, prevede una deroga per i casi in cui risulti già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata al 17 febbraio 2023.
Nel caso in cui gli interventi siano avviati prima del 5 agosto 2021, per i quali non si applica il comma 13-ter dell’articolo 114 del DL 34/2020, viene considerata come equivalente alla presentazione della CILAS la richiesta dei titoli abilitativi allora in vigore.
A chiarirlo è stata la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata che si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 13 settembre scorso.
La CILAS deve in ogni caso essere presentata entro il 16 febbraio 2023, nei casi in cui la presentazione è richiesta.
Nell’ipotesi di altri titoli urbanistici abilitativi, si deve fare riferimento alla data di presentazione del differente titolo, sulla base della normativa al momento in vigore.
Fonte: Informazione Fiscale
Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la certificazione “Soa” necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023, per lavori superiori a 516mila euro, ai fini del “Superbonus”, può risultare acquisita entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
È quanto precisa la faq pubblicata lo scordo 17 febbraio 2023, sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La risposta è sollecitata dalla richiesta di chiarimenti relativa all’applicazione della norma (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) in vigore dal 21 maggio 2022, secondo cui, per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese:
• provviste, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione Soa;
• che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dii tale certificazione.
L’Agenzia al riguardo precisa che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.
La faq specifica, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10-bis richiamato, dal 1° luglio 2023, per usufruire del Superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata necessariamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.
Per il 2023 l’importo della spesa per il bonus mobili è di 8mila euro. La Legge di Bilancio 2023 ha infatti alzato la soglia dei 5mila euro previsti inizialmente per l’anno in corso. Per il 2022 il bonus ammontava invece a 10 mila euro.
Per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sarà possibile, quindi, richiedere una detrazione Irpef del 50 per cento nel limite di 8mila euro.
I beneficiari del bonus mobili 2023, pertanto, potranno usufruire di un rimborso massimo del valore di 4mila euro, che sarà ripartito in dieci quote annuali di pari importo, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Dal 2024, poi, il limite scenderà a 5.000 euro.
Per beneficiare del bonus e ottenere il rimborso bisogna specificare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).
Come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate, l’acquisto dei mobili per i quali si intende richiedere il bonus può avvenire prima del pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a patto che i lavori siano già avviati.
È possibile richiedere il bonus per l’acquisto di:
• mobili e arredi come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
• grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni; alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; alla F per i frigoriferi, i congelatori e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Vi rientrano anche apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
La detrazione è riconosciuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici connessa alle seguenti attività:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni non danno diritto al bonus);
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
• manutenzione ordinaria,
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni del condominio.
Acquistare un’abitazione usufruendo delle agevolazioni per la prima casa espone ad un rischio: quello di perdere il diritto al bonus nel caso si decida di rivendere l’immobile prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto. A meno che, nell’anno successivo, non venga acquistata un’altra prima casa. Oppure che la vendita non sia stata determinata da mutate condizioni economiche, ovvero da situazioni di “forza maggiore” che hanno imposto la cessione dell’immobile, ad esempio per l’impossibilità di pagare il mutuo.
L’agevolazione prima casa consiste in un bonus che spetta una tantum all’atto dell’acquisto. In particolare, l’acquirente può scontare l’Iva al 4% anziché al 10%; oppure, nel caso di acquisto da privato, l’imposta di registro al 2% anziché al 9% nel caso in cui:
– la casa non rientra tra le abitazioni di lusso (ossia nelle categorie A/1, A/8 o A/9);
– la casa è ubicata nello stesso Comune di residenza del contribuente (il quale ha 18 mesi dal rogito per completare il trasferimento della residenza) o del luogo ove questi lavora;
– il contribuente non ha altre abitazioni nello stesso Comune (che altrimenti andrebbero cedute prima del rogito);
– il contribuente non ha un’abitazione acquistata in precedenza con il bonus prima casa (diversamente ha un anno di tempo per venderla o donarla).
Per evitare fini speculativi, la legge subordina il bonus prima casa al divieto di rivendere l’immobile nei primi 5 anni dall’acquisto. Diversamente si perdono i benefici fiscali e il contribuente è tenuto a:
– versare le imposte risparmiate all’atto dell’acquisto (ossia la differenza tra quanto pagato a titolo di IVA o imposta di registro e quanto invece avrebbe dovuto pagare);
– versare una sanzione del 30% su tale importo.
La decadenza dell’agevolazione prima casa nel caso di vendita prima dei cinque anni dall’acquisto è soggetta ad una eccezione: il contribuente non perde l’agevolazione, e non è neppure soggetto al pagamento delle sanzioni, se entro un anno dalla vendita acquista o riceve in donazione un’altra casa da adibire ad abitazione principale, sempre che si tratti di “prima casa”.
Nel caso in cui, invece, il contribuente non possa riacquistare una nuova proprietà, ad esempio sopravvenute impossibilità economiche, per evitare di dover “risarcire” il bonus ottenuto a sua volta, è necessario presentare, prima che sia decorso l’anno dalla vendita, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l’atto di compravendita, manifestando che non si intende procedere ad alcun nuovo acquisto. Con l’istanza si chiede la riliquidazione dell’imposta. L’Ufficio notifica apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi a decorrere dalla stipula dell’acquisto senza irrogare le sanzioni. Si dovrà quindi corrispondere la differenza tra l’imposta dovuta e quella versata all’epoca, ma si evita la sanzione del 30%.
Se invece il contribuente lascia trascorrere il termine di 12 mesi senza acquistare un nuovo immobile, oppure comunicare all’Agenzia delle Entrate di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa” goduti. In questo caso, il contribuente dovrà versare non solo la differenza delle imposte, ma anche la sanzione del 30%. Se però non gli è ancora stato notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento, può avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni.
Le spese per la demolizione del pavimento, e quelle relative alla sua sostituzione con posa in opera, sono detraibili ai fini dell’ecobonus in quanto strettamente connesse all’installazione dell’impianto radiale a pavimento, a condizione che tale opera sia parte di un più complessivo intervento sull’impianto di riscaldamento, implicante la sostituzione del generatore di calore (circolare 28/E/2022).
Rispettata questa condizione, tali spese possono rientrare nel massimale di detrazione ecobonus previsto per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, pari a 30mila euro (articolo 14, Dl 63/2013) con aliquota di detrazione al 65 per cento, rappresentando plafond di detrazione a sé stante rispetto al separato massimale di spesa di 96mila euro, ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, agevolati al 50 per cento.
Viceversa, qualora l’intervento di collocazione dell’impianto radiale a pavimento non si connetta a un intervento agevolato con ecobonus, ma solo a uno di recupero del patrimonio edilizio esistente, la relativa spesa sarà detraibile al 50 per cento, in quanto parte del massimale di spesa di 96mila euro.
La comunicazione all’Enea delle informazioni relative ai lavori effettuati, compreso quello concernente l’impianto radiale a pavimento, è dovuta in ogni caso, sia che si fruisca della detrazione ecobonus al 65% sia che si fruisca della detrazione al 50% prevista dal citato articolo 16-bis (essendo opera che attiene a profili di risparmio energetico), con la precisazione che, nel primo caso, tale adempimento è condizione di spettanza della detrazione, mentre nel secondo caso la sua eventuale omissione non determina il venire meno della detrazione spettante, essendo previsto solo in funzione di monitoraggio (circolare 28/E/2022, pagina 22, e risoluzione 46/E/2019).
L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di Superbonus 110% e Sismabonus tramite la Risposta n. 332/2023 con oggetto “Superbonus – omessa presentazione asseverazione – remissione in bonis – articolo 2-ter, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11” che ha fornito ulteriori chiarimenti sull’omessa presentazione dell’asseverazione sismica prima dell’inizio dei lavori.
Nel caso analizzato, l’istante spiega di aver avviato un intervento edilizio su un immobile di proprietà accatastato in categoria C/6, ma destinato ad essere trasformato in abitazione alla fine degli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico, nel limite di spesa previsto dall’agevolazione di 96.000 euro.
A tal proposito, l’Istante chiarisce di essersi avvalso di un ingegnere asseveratore, il quale ha provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l’applicativo informatico ”OpenGenio”.
Tuttavia, alla comunicazione di inizio lavori presentata al SUE (Sportello Unico Edilizia) del Comune competente, non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all’art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica, mentre risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale la relazione dovuta al SUE del Comune competente della documentazione sismica.
L’istante si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per chiedere se la citata omissione possa essere assimilata ad una violazione meramente formale che non pregiudica la fruizione della detrazione Superbonus 110%.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha premesso che l’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 58/2017 prevede l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento. Difatti, il citato comma 3, come sostituito dall’articolo 1, del decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, stabilisce che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.”
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la necessità dell’asseverazione secondo le modalità stabilite dal DM n. 58/2017 è stata ribadita anche nella Circolare n.28/E del 25 luglio 2022.
Inoltre, l’art. 119, comma 13, lettera b) del Decreto Rilancio ha stabilito che è necessario che l’efficacia degli interventi antisismici sia asseverata, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del richiamato decreto ministeriale, “dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.”
Come chiarito dalla Circolare 28/2022, la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale, perciò non si tratta di una violazione meramente formale, ma di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo. Per sanare questa violazione, infatti, non è possibile ricorrere alla cosiddetta “Tregua Fiscale” una forma di sanatoria che però non si applica alle comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Bensì, per questo tipo di situazioni c’è una via d’uscita, difatti il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis che permette ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile e pagando una sanzione.
Affinché il proprietario possa avvalersi della remissione in bonis, è necessario che:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
L’Agenzia infine chiarisce che laddove l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione in bonis andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione, comunicazione che a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essere sanata mediante la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
I lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell’appartamento al momento in cui i lavori sono stati deliberati. Pertanto, in caso di compravendita di un appartamento che fa parte di un condominio, successiva alla deliberazione dell’assemblea condominiale, i lavori, salvo diverso accordo tra le parti, restano a carico del venditore (articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Il venditore e l’acquirente possono accordarsi in modo diverso in sede di compravendita. Ma la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11199 del 28 aprile 2021, afferma: “Sono inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro”. Dunque l’amministratore del condominio dovrebbe comunque agire in forza dell’articolo 63 del Codice civile.
Ai fini dei bonus edilizi, compresa la detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022), se le spese sono sostenute dal venditore dopo il rogito, lo stesso, non essendo più proprietario, non ha diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo, l’acquirente, non sostenendo le spese, non ha diritto alla detrazione.
In conclusione, è opportuno disciplinare, anche nel rogito, l’eventuale deroga al principio citato, prevedendo l’obbligo del pagamento delle spese a carico dell’acquirente. La deroga non è opponibile al condominio in caso di controversia, ma legittima il diritto alla detrazione a favore dell’acquirente che sostiene le spese dopo il rogito.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha diramato le istruzioni per la compilazione del Modello Unico relativo ai pannelli fotovoltaici. Il format indicato è utilizzabile dal primo febbraio 2023.
Il Modello Unico impiegato per l’installazione degli impianti fotovoltaici fino a 200 kW e di microcogenerazione FER e CAR fino a 50kWe, introdotto nell’ultima formulazione dal Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica 2 agosto 2022 n. 297, recante “Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW”, attuativo dell’art. 10 del Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17/2022 (c. d. Decreto Energia), convertito in Legge n.34/2022, è stato oggetto di una recente, ulteriore, integrazione a seguito della delibera adottata dall’ARERA il 06 dicembre 2022.
La Delibera dell’AREA n. 674 del 06 dicembre 2022, rubricata “Modifiche al Codice Integrato Connessioni attive” dà attuazione al Decreto MiTe del 2 agosto 2022 e stabilisce che a partire dal 1° febbraio 2023, il Modello Unico previsto dal predetto decreto si applicherà per la realizzazione, la connessione e l’esercizio dei pannelli solari fotovoltaici di potenza fino a 200Kw e degli impianti di microcogenerazione FER e CAR fino a 50kWe, nonché alla modifica e al potenziamento dei medesimi impianti.
Per effetto di tale delibera, che semplifica enormemente le procedure per la totale gestione di simili impianti, l’utente finale che intenda procedere ad una della attività descritte (ora ricondotte nell’alveo dell’edilizia libera, sia pure nel rispetto delle prescrizioni imposte dal TU dell’edilizia, dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio e dalle disposizioni regolamentari locali), potrà inoltrare la richiesta direttamente online, superando le complesse procedure burocratiche di scambio di informazioni tra il Comune in cui l’immobile è ubicato e il Gestore della rete e del servizio energetico (GSE).
In particolare, nella delibera in commento sono analiticamente indicati i passaggi da rispettare per accedere correttamente alla procedura semplificata.
Nello specifico, l’ARERA prevede che:
• il richiedente (utente finale, già dotato di punto di prelievo attivo) dovrà compilare il Modello Unico semplificato e trasmetterlo via e-mail al gestore di rete competente sul territorio;
• quest’ultimo, protocollata telematicamente l’istanza, procederà alla verifica della correttezza formale della richiesta e della sussistenza dei necessari requisiti di legge;
• ove sia stata riscontrata la conformità alla previsione normativa, l’accoglimento della domanda sarà automatico.
Coerentemente con quanto già stabilito dal Decreto MiTe n. 297/2022, per poter usufruire dell’agevolazione amministrativa, gli interessati devono essere soggetti a richiesta di ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato, o devono cedere l’elettricità prodotta al mercato, mediante sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.
Finalità della procedura, infatti, è proprio la stipula di contratti di ritiro dedicato, scambio sul posto e conferimento dell’energia a un’entità giuridica diversa dal GSE.
Sono esclusi coloro che condividono il punto di connessione con altri e differenti impianti di produzione.
A seguito dell’adozione della delibera da parte dell’ARERA, sul sito del Gestore dei Servizi Energetici sono stati pubblicati i nuovi modelli, che si potranno utilizzare dal 1° febbraio 2023, per la compilazione delle prime due parti del Modello Unico per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW e delle prime due parti per quelli di microcogenerazione FER e CAR fino a 50 kWe.
Il Modello Unico introdotto dal Decreto del MiTe, utilizzabile per la procedura on line utile all’installazione, alla modifica ed al potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili oggetto di semplificazione, è costituito da due parti. Nella prima parte, sono indicati i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori. Nella seconda, quelli da indicare ad ultimazione degli interventi.
Le informazioni minime che devono comunque essere presenti, sono:
• i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento, ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello;
• l’indirizzo dell’immobile o l’indicazione del luogo in cui si trova la struttura e la descrizione sommaria dell’intervento da effettuare;
• la dichiarazione, da parte del richiedente, di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole e alle normative di settore, oltre ai dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato dell’impianto fotovoltaico che si vuole installare.