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Modello 730 precompilato online dal 2 maggio

Sempre più facile accedere al modello 730 precompilato. Semplificate, quest’anno, anche le modalità per abilitare una “persona di fiducia”. Il contribuente potrà presentare la delega, dal 20 aprile, anche tramite una specifica funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite Pec o il servizio online di videochiamata, con possibilità di estendere la validità fino a 3 annualità (vedi articolo “Delega alla persona di fiducia, anche online o in videochiamata”).
Pronto il calendario 2023: i modelli precompilati consultabili dal pomeriggio di martedì 2 maggio per contribuenti e loro delegati, mentre l’invio prende il via l’11 maggio e fino al 2 ottobre 2023 (il 30 settembre è sabato) se inviato direttamente tramite l’applicazione web.

I dettagli nel provvedimento firmato il 18 aprile 2023 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Oneri detraibili e deducibili
Il provvedimento elenca le informazioni in possesso del Fisco e rilevanti ai fini della dichiarazione. Si tratta degli oneri detraibili e deducibili e dei relativi rimborsi comunicati da terzi.
Aumentano i dati trasmessi all’Agenzia che quest’anno superano quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, l’80% riguardano spese sanitarie, seguono i premi assicurativi (oltre 99 milioni), le certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (più di 73 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), gli interessi passivi sui mutui (oltre 8,5 milioni) e le spese scolastiche (più di 6,5 milioni).
Nuovi dati saranno utilizzati quest’anno: le spese per canoni di locazione e di intermediazione riferite all’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”, quelle riferite ai corsi post diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Come di consueto, i contribuenti troveranno al loro posto, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

Familiari a carico
L’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle Certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta. Se nella dichiarazione trasmessa da terzi non risulta da chi è sostenuta la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare risulta a carico, in proporzione alle percentuali di carico e il dato è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Il contribuente deve naturalmente modificare la precompilata se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in percentuale diversa.

Modalità di accesso
L’accesso alla precompilata e ai dati utilizzati dal Fisco è possibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), e Carta d’identità elettronica (Cie). In casi residuali autorizzati è possibile accedere anche con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), e il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps. In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), saranno disponibili i seguenti documenti: dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente; elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative. Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.
Il provvedimento indica poi nel dettaglio le funzioni consentite una volta entrati nell’area dedicata alla propria dichiarazione. Il modello può essere visualizzato, modificato, annullato (entro determinati termini) e presentato. È possibile effettuare il versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato, con i dati relativi al pagamento da eseguire e consultare le comunicazioni ricevute riguardanti la dichiarazione presentata e l’elenco dei delegati abilitati alla gestione del proprio 730.

Delega alle persone di fiducia
Il contribuente può consentire a un familiare o una persona fisica di sua fiducia di accedere ai servizi online dell’Agenzia e di gestire e presentare il proprio 730 precompilato. L’incaricato accede con le proprie credenziali e poi sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. Ogni contribuente può designare una sola persona fisica, mentre il delegato può operare per tre assistiti. Questa modalità d’accesso è consentita soltanto per le persone fisiche e non in caso di abilitazione a sostituti d’imposta, Caf o professionisti. Se la persona di fiducia ha iniziato a modificare il modello, l’interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti utilizzati dall’Agenzia, ma non può effettuare le altre operazioni. Nel proprio cassetto può comunque consultare le comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il modulo per la richiesta di abilitazione (o disabilitazione), approvato con un distinto provvedimento del 17 aprile 2023, può essere presentato direttamente dall’interessato tramite la specifica funzionalità web oppure tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le nuove modalità di abilitazione vanno incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, Cie o Cns – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona e si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno: invio di una pec o presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.
Se l’interessato non può, la delega può essere presentata presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, in originale, dalla persona di fiducia, sottoscritta con firma autografa dal contribuente, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale.
Il provvedimento definisce anche novità e conferme per tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori ed eredi che presentano la dichiarazione dei redditi precompilata per assistiti, figli o defunti.

Accesso per Caf, professioni e sostituti d’imposta
Descritte nel dettaglio, poi, modalità e requisiti necessari per accedere alle dichiarazioni precompilate da parte dei sostituti d’imposta, professionisti e Caf.
Da segnalare che quest’anno, in via sperimentale, è introdotta la delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal Caf. Si tratta di una procedura dettagliata nella convenzione stipulata tra il Caf e Agenzia, all’interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il Centro di assistenza fiscale, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’articolo 64 del Codice amministrazione digitale. In tal modo, l’Amministrazione finanziaria è messa al corrente della delega contestualmente al momento del conferimento.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/dal-2-maggio-disponibile-online-modello-730-precompilato

Riforma del Fisco, varato il Disegno di Legge Delega

Il Consiglio dei ministri ha varato il Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco, avviando un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all’approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione.
La riforma approvata lo scorso 17 marzo da Palazzo Chigi prevede un intervento di riduzione e razionalizzazione di tutti i tributi a partire dall’Irpef, che già con la Legge di Bilancio dell’anno prossimo scenderà da quattro a tre aliquote.
La riduzione del prelievo fiscale sarà accompagnata anche da un taglio alle spese fiscali e dall’ampliamento della no tax area dei dipendenti, che sarà allineata a quella da 8.500 euro dei pensionati.

Il Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco
Con il varo del Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco, il Consiglio dei ministri ha avviato un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all’approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione.
La novità più significativa è il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef, gli obiettivi dichiarati sono la riduzione del carico fiscale sui redditi dei dipendenti e l’introduzione della possibilità di aderire al regime di flat tax per tutti.
La riforma, scrive in una nota il Mef, “riscrive l’attuale sistema tributario varato negli anni 70” e garantisce “l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti”.
Il testo è stato pensato per semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo tra le parti, secondo le esigenze di cittadini e imprese.
Il testo punta anche a garantire la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi).
“Con il nuovo fisco, vicino alle esigenze dei contribuenti e attrattivo per le aziende, delineiamo una nuova idea di Italia”, ha affermato il premier Giorgia Meloni. “La riforma contiene una visione complessiva e programmatica – ha proseguito – che premia la lealtà e la responsabilità del contribuente, gettando le basi per un nuovo rapporto di fiducia con il fisco. Grazie alla Riforma del sistema fiscale abbassiamo le tasse, aumentiamo la crescita e l’equità, favoriamo occupazione e investimenti”.
Con il via libera del Consiglio dei ministri sia al Disegno di Legge Delega, che ridefinisce il sistema fiscale italiano, sia al Disegno di Legge di attuazione dell’Autonomia Differenziata, l’esecutivo fissa alcuni paletti che nelle intenzioni delle forze di maggioranza dovrebbero connotare la legislatura.
La Riforma Tributaria, composta da 20 articoli, è radicale. La stessa premier Meloni, infatti, non esita a definirla come una vera e propria svolta per l’Italia: “È una riforma epocale, strutturale e organica: una rivoluzione attesa da cinquant’anni con importanti novità a favore di cittadini, famiglie e imprese”.

Gli obiettivi della riforma
L’obiettivo principale del Governo è trasformare l’attuale regime di tassazione e introdurre la flat tax per tutti (autonomi, dipendenti e pensionati) entro il termine della legislatura.
Prima di arrivare a un’unica aliquota di prelievo sull’imponibile delle persone fisiche sarà necessaria una fase transitoria. Dal prossimo anno il Governo si propone, quindi, di ridurre da 4 a 3 le aliquote Irpef. Contestualmente dovrebbe avverarsi l’estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti, ricalcando così il meccanismo della Legge di Bilancio che prevede un’aliquota unica incrementale al 15% per i redditi in più dichiarati dai lavoratori autonomi. Una volta che la riforma sarà a regime la flat tax scatterà per tutti. Al momento non è noto a quanto ammonterà l’aliquota unica: è una delle tante questioni da definire attraverso i decreti attuativi che il Governo dovrà emanare.
La definizione di un fisco meno aggressivo agli occhi dei contribuenti è uno dei focus sui quali ha maggiormente lavorato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, tanto che da via XX Settembre fanno notare: “Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all’evasione fiscale, che diventa preventiva e non più repressiva”.
La delega prevede anche la revisione delle tante detrazioni, deduzioni e sgravi che caratterizzano l’attuale sistema tributario e che comprende un totale di oltre 600 voci.
Per le imprese si punta alla riduzione dell’attuale aliquota Ires per chi effettua investimenti o assume.
Nel pacchetto di interventi figura la graduale eliminazione dell’Irap.
Nell’ottica di un fisco più dialogante, la delega introduce lo stop all’invio delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e di dicembre e un accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate.
Nel testo approvato a Palazzo Chigi non figurano, invece, i due articoli relativi ai tributi locali e ai tributi regionali funzionali alla piena attuazione del federalismo fiscale: sono stati stralciati perché dovranno preventivamente essere discussi in Conferenza-Stato Regioni.

Bonus edilizi, diluite in 10 rate annuali le quote dei crediti

Stabilite, con il provvedimento del 18 aprile 2023, firmato dal direttore Ruffini, le modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022). Fornitori e cessionari potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web, attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Nel dettaglio, la disposizione, in deroga all’articolo 121 del Dl “Rilancio”, ha stabilito che i tax credit riguardanti le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, anziché secondo il calendario originario fissato per le stesse quote, previo invio di una comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria da parte del fornitore o del cessionario. La stessa norma ha previsto che le modalità attuative della misura siano definite con provvedimento dell’Agenzia.

Nuove rate, soltanto in compensazione, tramite F24
Con il provvedimento odierno l’amministrazione finanziaria recepisce l’input e stabilisce che la quota residua di ciascuna rata annuale dei detti bonus, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta, però, non è revocabile.
L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
• agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus
• agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.

Con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo.

Anche più comunicazioni per la stessa rata
La chance è attuabile soltanto previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, con cui il fornitore o il cessionario titolare del bonus rende noti la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

L’opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota al momento disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

La scelta è efficace immediatamente e, precisa il provvedimento, non è rettificabile né annullabile.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/crediti-bonus-edilizi-residui-quote-diluite-10-rate-annuali

Def: compare anche la Riforma del Catasto

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Bonus sistemi di accumulo

A fine marzo è scaduto il termine per l’invio delle domande inerenti alla richiesta del bonus sistemi di accumulo e l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aver ricevuto richieste per un importo totale di 32.781.559 euro.
Il bonus sistemi di accumulo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) e si tratta di un’agevolazione per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esempio i pannelli fotovoltaici.
Il relativo credito d’imposta può essere richiesto dalle persone fisiche che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate per installare accumulatori integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
L’ammontare complessivo del fondo destinato al bonus sistemi di accumulo era di 3 milioni di euro e, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva anticipato che entro il 10 aprile avrebbe reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente avente diritto.
Pertanto, dato l’importo totale corrispondente alle richieste pervenute all’Agenzia delle Entrate, è stato reso noto che la percentuale del credito d’imposta è risultata pari al 9,15% dell’importo del credito richiesto. Sarà, quindi, questa la percentuale del credito d’imposta che spetterà a ciascun soggetto avente diritto.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

È partita la caccia ai furbetti del Superbonus

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Addio ai bonus edilizi per forfettari e incapienti

Casa e soldi

Il decreto sulla cessione del credito ha introdotto una serie di novità che vanno ad incidere sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura. Nello specifico, l’accesso a queste due opzioni è possibile solo per quattro categorie di lavori, a patto che vengano rispettati alcuni paletti. Alla data del 16 febbraio 2023:
– per i lavori fatti dai condomini, purché risulti adottata la delibera dell’assemblea che autorizza all’esecuzione degli interventi e sia presentata la CILA;
– per i lavori diversi da quelli eseguiti dai condomini, solo se viene presentata la comunicazione di inizio lavori (CILA) o un altro titolo per il riconoscimento degli interventi ammessi al Superbonus;
– per i lavori di edilizia libera, per i quali non serve la presentazione del titolo abilitativo, bensì la comunicazione di inizio lavori;
– per i lavori aventi ad oggetto la demolizione e la ricostruzione degli immobili, se presentata l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo.
Il decreto legge Superbonus ha dunque introdotto una serie di novità importanti. A molti, però, non piacerà il mancato intervento del Governo sulla questione. Ma ha chiuso le ai soggetti compresi nella no tax area o quanti sono titolari di una partita IVA sotto regime forfettario. Costoro, infatti, non disponendo di redditi alti da assoggettare a tassazione Irpef, non potranno beneficiare dei Bonus edilizi. E non sono ammesse eccezioni. Il discorso vale infatti sia per la detrazione in dichiarazione dei redditi, sia per le due opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ormai eliminate.
Quindi, tanto i forfettari, quanto i minimi e gli incapienti sono tagliati fuori dal sistema delle agevolazioni previste per risparmiare sulle spese qualora si decidesse di sottoporre il proprio immobile a ristrutturazione.

Rivalutazione ISTAT e canone d’affitto

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Guida ai bonus per rimuovere le barriere architettoniche

Tre anni in più per rendere le case accessibili a tutti. La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha esteso fino al 31 dicembre 2025 l’agevolazione del 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ne aveva sancito l’applicazione alle sole spese 2022. Inoltre, ha semplificato le regole per l’approvazione dei lavori in condominio. Queste e altre novità nella guida aggiornata “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, pubblicata nella sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi.

Bonus barriere architettoniche del 75%, fino al 2025
La prima novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda la durata. Fino al 31 dicembre 2025 è possibile beneficiare della detrazione d’imposta del 75% per le spese documentate per realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici (Dm n. 236 del 14 giugno 1989) sull’accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e calcolata su un importo complessivo non superiore a:
• 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso autonomo dall’esterno;
• 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono un edificio composto da due a otto unità immobiliari;
• 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono un edificio composto da più di otto unità immobiliari.

Maggioranza semplificata per il bonus barriere (e non solo)
La seconda novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda le deliberazioni dell’assemblea condominiale per approvare i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono valide, infatti, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, ossia la metà più uno degli intervenuti, e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
La guida ricorda che basta la maggioranza semplificata anche per l’approvazione degli interventi agevolati con il Superbonus e gli eventuali finanziamenti agli stessi, nonché per l’adesione all’opzione per la cessione della detrazione o per un contributo sotto forma di sconto in fattura del corrispettivo dovuto (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).

Bonus ristrutturazioni del 50% per eliminare gli ostacoli
Per rimuovere le barriere architettoniche, all’interno e all’esterno dell’abitazione di persone con disabilità grave, sono disponibili altre agevolazioni.
La prima è il bonus ristrutturazione edilizia, ossia la detrazione Irpef pari al 50% della spesa, calcolata su un importo massimo di 96mila euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025, invece, la percentuale scenderà al 36%, calcolata su un importo massimo di 48mila euro.
Tra i lavori agevolati, precisa il vademecum, rientrano quelli finalizzati propriamente all’eliminazione delle barriere architettoniche, come installare un ascensore o un montacarichi, e quelli eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favoriscono la mobilità delle persone con disabilità grave all’interno e all’esterno dell’abitazione.

Il Superbonus contro le barriere architettoniche
In alternativa, nei casi in cui è previsto, si può ricorrere al Superbonus. Dal 1° gennaio 2021 i lavori di rimozione delle barriere per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità grave possono essere portati in detrazione come interventi “trainati” del Superbonus se eseguiti insieme a uno degli interventi “trainanti” di miglioramento delle prestazioni energetiche.
A partire dal 1° giugno 2021, inoltre, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra gli interventi “trainati” anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici. Anche in questo caso, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989; inoltre, è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.

https://www.fiscooggi.it/guideagenzia/bonus-barriere-architettoniche-nella-guida-agevolazioni-persone-disabilita

Superbonus, i crediti bloccati saranno acquistati da Enel X

I crediti maturati con il Superbonus ma rimasti bloccati nei cassetti fiscali saranno acquistati da un nuovo veicolo finanziario, guidato da Enel X in collaborazione con altre partecipate e banche, che li cederà successivamente a terzi. Il Superbonus al 110% sarà ancora fruibile fino 30 settembre 2023 per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con lavori a buon punto. Chi non riesce a comunicare l’opzione di cessione del credito entro il 31 marzo 2023 avrà tempo fino al 30 novembre, con la sanzione di 250 euro, grazie alla remissione in bonus. I crediti di imposta e le detrazioni potranno essere utilizzati in 10 anni.

Superbonus, i crediti bloccati saranno acquistati da Enel X
La soluzione innovativa per lo sblocco dei crediti incagliati è rappresentata da una piattaforma, nella quale Enel X sarà protagonista, in collaborazione con altre partecipate e banche.
A spiegarne il funzionamento è stato, nei giorni scorsi, il ceo di Enel X, Francesco Venturini: la soluzione per i crediti incagliati sarà “un veicolo finanziario che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato”.
La Società dovrebbe giocare un doppio ruolo a monte e a valle della catena: di cessionario con contatto diretto con le imprese che hanno in mano i crediti e di utilizzatore finale del credito veicolato dal settore finanziario.
Inoltre, banche, società di gruppi bancari e assicurazioni potranno utilizzare i crediti superbonus relativi agli interventi effettuati nel 2022 per emettere BTP a 10 anni nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti già usati in compensazione.

Superbonus e unifamiliari
È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il superbonus 110% per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti sulle quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori.

Comunicazione alle Entrate entro il 30 novembre
Per non far perdere i bonus a chi ha fatto i lavori nel 2022 ma non ha ancora trovato un soggetto al quale cedere il credito, e quindi non è riuscito ad inviare entro il 31 marzo 2023 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è stata trovata una soluzione. Ovvero questi soggetti avranno otto mesi in più di tempo: la cessione dei crediti potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre 2023 con la “remissione in bonis”, cioè pagando una sanzione di 250 euro.
Si tratta però di un’opportunità che vale soltanto per le cessioni a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi, e non per quelle in favore di privati né per le cessioni effettuate da imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.

Credito di imposta utilizzabile in 10 anni
Per gli interventi agevolati con il superbonus, con il bonus 75% barriere architettoniche, con il sismabonus e il sismabonus acquisto, i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 potranno essere utilizzati in dieci anni, al posto di quattro.
Per le spese sostenute nel 2022, relative ad interventi agevolati con il superbonus, la detrazione potrà essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci anni. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.