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Case a prova di intrusi con il Bonus Sicurezza

Fino al 31 dicembre 2024 si potrà fruire, a specifiche condizioni, del bonus fiscale per la sicurezza, ossia di una detrazione dall’Irpef al 50 per cento per l’acquisto di strumenti finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e quindi proteggere la propria casa da intrusi ed effrazioni.

Gli interventi agevolabili
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella sua guida online, per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
La detrazione è pertanto applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Tra le misure che invece possono fruire dell’agevolazione al 50% ci sono:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
• porte blindate o rinforzate;
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
• apposizione di saracinesche;
• tapparelle metalliche con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Come ottenere il bonus sicurezza
Fino al 31 dicembre 2024, il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% è di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Per ottenere la dtrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per fruire della detrazione inoltre è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate una serie di documenti, quali:
• ricevuta del bonifico;
• fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione;
• domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
• dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Barriere architettoniche, bonus prorogato fino al 2025

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ha prorogato il bonus barriere architettoniche, con due novità rispetto alle precedenti disposizioni.
Innanzitutto sono state modificate le regole per l’approvazione dei lavori in condominio: dovranno essere deliberati con una maggioranza semplificata dei partecipanti (come per il Superbonus) che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Inoltre, la detrazione fiscale del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti varrà fino al 31 dicembre 2025, mentre nella Manovra precedente la misura era prevista soltanto per un anno.

Le regole
Possono beneficiare del bonus barriere architettoniche 2023 le persone fisiche, gli esercenti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Sono esclusi dal bonus barriere architettoniche, invece, coloro che hanno solamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, perché l’agevolazione consiste in una detrazione del 75% dall’imposta lorda (Circolare n. 23/2022 dell’Agenzia delle Entrate).

I requisiti per accedere al bonus
Per accedere al bonus barriere architettoniche, i lavori per l’abbattimento di ostacoli alla mobilità devono essere in linea con i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, che regola dal punto di vista tecnico i criteri di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
La detrazione del 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Le opere agevolate
I lavori per i quali è possibile beneficiare della detrazione al 75% prevista dal bonus barriere architettoniche sono:
• installazione ascensori e montacarichi;
• installazione montascale;
• realizzazione di un elevatore esterno;
• costruzione rampe;
• interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata;
• ristrutturazione viali d’accesso per ipovedenti;
• sistemazione posti auto con la creazione di aree di parcheggio riservate ai disabili;
• interventi di adeguamento di servizi igienici e lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni e domotici, per consentire a tutti piena accessibilità, manovrabilità e utilizzo degli apparecchi.
Più in generale, spiega l’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Come ottenere il bonus
Si accede alla detrazione del 75% del bonus barriere architettoniche 2023 per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
È possibile recuperare il 75% delle spese effettivamente sostenute fino al 31 dicembre 2015 in tre modi:
• tramite la classica detrazione fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo;
• tramite la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
• tramite un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

I limiti di spesa
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Contro il caro energia, riduzione dell’Iva su pellet e teleriscaldamento

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La Certificazione unica del condominio è facile e veloce con il software giusto

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Bonus acqua potabile 2023: come funziona e come richiederlo

Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023 è possibile inviare telematicamente le domande per richiedere il bonus acqua potabile relativo alle spese sostenute nel corso dell’anno 2022.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica. Tali interventi hanno l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano ed erogate dai vari acquedotti.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico destinato all’invio delle domande e per ottenere l’agevolazione è necessario che le spese siano documentate attraverso fattura elettronica o documento commerciale in cui è necessario riportare il codice fiscale di colui che richiede il credito.
Nello specifico il bonus acqua potabile, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, prevede la possibilità di accedere a un credito d’imposta sino ad un massimo del 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra menzionati. I beneficiari possono essere sia le persone fisiche che gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni ed enti commerciali.
Per quanto riguarda il tetto di spesa su cui calcolare il credito d’imposta, questo ammonta a:
• 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche;
• 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni ed enti commerciali.
Importante sottolineare, però, che gli importi spettanti alla platea dei beneficiari sono determinati in base alle risorse finanziarie messe a disposizione, perciò visto che queste ad ogni annualità sono limitate, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito d’imposta rapportando le risorse finanziarie alle richieste pervenute.
Ad esempio nel 2021, date le numerose richieste ricevute, l’Agenzia ha fissato l’aliquota al 30,4%.
Ciò significa, da un punto di vista pratico, che un contribuente che ha sostenuto una spesa pari a 1.000 euro, anche se teoricamente avrebbe dovuto beneficiare del 50% della spesa sostenuta, in realtà ha avuto un rimborso del 30,4% del credito richiesto.
Per ciò che concerne l’aliquota del credito d’imposta relativa all’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate la renderà nota con un apposito provvedimento entro il 31 marzo 2023.
Dopo aver inviato in modo corretto la domanda per richiedere il bonus acqua potabile attraverso il portale dell’Agenzia e aver specificato la spesa sostenuta con la relativa documentazione, nell’arco di 10 giorni dalla richiesta il sistema provvederà ad inviare una ricevuta che attesta la presa in carico della stessa, oppure lo scarto con le relative motivazioni.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari in compensazione tramite modello F24 oppure le persone fisiche potranno utilizzarlo anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga del bonus acqua potabile anche per le spese sostenute nell’arco del 2023 e le risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2022 sono pari a 1,5 milioni di euro.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Regioni in campo per superare il blocco della cessione del credito

Il blocco della cessione del credito per superbonus e altri bonus edilizi continua a danneggiare imprese e proprietà immobiliare. Secondo l’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, ogni miliardo di crediti bloccati tiene fermi circa 6mila interventi e, con effetto domino, provoca il fallimento di almeno 1700 imprese. Per questo motivo alcune Regioni hanno avanzato delle ipotesi e stanno intervenendo per sbloccare la situazione, predisponendo misure finalizzate all’acquisto dei crediti bloccati.
Un plauso all’iniziativa avviata da questi Enti arriva dall’Uncem, Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani, con una nota: “Consideriamo positivo l’impegno delle Regioni per sbloccare i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi. Auspichiamo che gli Istituti di credito e anche Poste Italiane possano sbloccare la cessione dei crediti, così da allineare i percorsi finanziari e dare pieno respiro ai committenti dei lavori”. “Dopo la Provincia di Treviso, si sono mosse le Regioni Calabria, Sardegna, Piemonte e altre seguiranno il percorso – aggiunge la nota dell’Uncen -. Si tratta di operazioni importantissime, a nostro giudizio, per imprese e cittadini”.
La Sardegna ha deciso di procedere all’acquisto dei crediti per i bonus edilizi dalle banche e di procedere al loro utilizzo in compensazione. Un emendamento alla finanziaria regionale, infatti, prevede un meccanismo per il quale la Regione Sardegna non dovrebbe sostenere costi finanziari, in quanto il programma di acquisto garantirebbe un rapido utilizzo in compensazione. Dovrebbe essere previsto, inoltre, un programma di garanzie per favorire la negoziazione dei crediti tra privati.
La Regione Piemonte, attraverso la sua finanziaria FinPiemonte, intende intervenire acquistando dalle banche e dagli intermediari finanziari crediti per un importo di circa 50 milioni di euro all’anno, che saranno utilizzati per compensare gli oneri fiscali nei confronti dello Stato. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha precisato che l’intervento non comporta rischi, in quanto verranno acquistati solo i crediti certificati dall’Agenzia delle Entrate. Non saranno invece acquistati i crediti dalle imprese private per evitare di dover condurre accertamenti e verifiche. L’operazione è prevista da un articolo del disegno di Legge di Stabilità 2023 messo a punto dall’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, che deve essere esaminato dal Consiglio Regionale.
In Basilicata la Regione ha avviato una ricognizione per valutare la reale fattibilità dell’acquisto dei crediti riguardanti superbonus e altri bonus edilizi, con l’obiettivo di utilizzarli in compensazione.
In Campania, invece, è stata presentata una proposta di legge per l’istituzione di un Fondo di circolazione dei crediti per il quale è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, una spesa di 100 milioni di euro.
La procedura per l’acquisto dei crediti del Superbonus è già in fase avanzata nella Provincia di Treviso, dove l’ente ha avviato l’acquisto dei crediti riguardanti i bonus edilizi, sempre per usarli in compensazione dei propri oneri fiscali nei prossimi anni. La Banca Popolare Sant’Angelo e la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco hanno già ceduto crediti pari a 14,5 milioni di euro. Come comunicato in una nota, la Provincia di Treviso otterrà un risparmio in termini di spesa corrente pari a quasi 1 milione di euro, che sarà utilizzato per finanziare altre voci di spesa del bilancio.

Superbonus e impianto fotovoltaico

Con la risposta n. 545/2022 l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul tema del Superbonus in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Nel caso analizzato, l’Istante è il comproprietario di un’unità immobiliare residenziale e spiega di aver effettuato l’installazione di un impianto fotovoltaico come intervento “trainato”. L’Istante fa anche presente che l’energia non autoconsumata in sito viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).
L’unità abitativa in oggetto appartiene a due comproprietari: l’Istante che è il committente dei lavori nonché l’intestatario delle fatture, quindi colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, e l’altro comproprietario che invece è l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, nonché unico residente nell’abitazione.
Ciò detto, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere se al fine di poter fruire del Superbonus, è necessario che esso sia anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come esplicitato nella circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di locazione.
L’Agenzia delle Entrate prosegue spiegando che in caso di unità immobiliare in comproprietà fra più soggetti, ciascun proprietario ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico si ha diritto a fruire dell’agevolazione a condizione che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del GSE tramite il contratto stipulato.
In assenza di una disposizione a riguardo, quindi, non è necessario che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, pertanto, nel caso di fatto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Istante abbia diritto a fruire del Superbonus anche se l’utenza elettrica e il contratto con il GSE sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Rischi in caso di asseverazione errata

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Spese ammesse dal Superbonus per i lavori trainati

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti riguardo le spese collegate ad un intervento trainato e ammesse in detrazione al 110%, attraverso la risposta n. 547 del 4 novembre 2022.
Nel caso di specie, l’Istante è un Condominio composto da sei unità residenziali, che intende effettuare un intervento “trainante”, ovvero un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali e, contemporaneamente, intende realizzare anche un intervento “trainato” di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di un ascensore.
L’Istante prosegue spiegando che per l’installazione dell’ascensore è necessario, da parte del Condominio, l’acquisto di un locale cantina di proprietà di un solo condomino, all’interno del quale verrà posizionato il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.
Ciò detto, l’Istante ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se le spese inerenti l’acquisto del citato locale cantina possono rientrare in quelle detraibili, in quanto spese strettamente connesse all’installazione dell’ascensore.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire l’elenco dei costi collegati agli interventi ammessi al Superbonus 110% che è possibile calcolare nell’insieme delle spese detraibili. Nel caso analizzato, il quesito riguarda le spese connesse all’intervento trainato destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La circolare n.28/E/2022 fornisce degli esempi pratici di spese relative ad interventi che hanno diritto alla detrazione, come ad esempio:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
• l’adeguamento o il rifacimento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, impianti di ascensori, impianti citofonici);
• il rifacimento di scale e ascensori;
• l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella stessa circolare viene chiarito anche che tra le spese ammesse in detrazione al 110% rientrano anche quelle sostenute prima o nel corso dei lavori relative a:
• progettazione e altre prestazioni professionali connesse richieste dal tipo di lavori;
• acquisto dei materiali;
• effettuazione di perizie o di sopralluoghi;
• oneri di urbanizzazione;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
• altri eventuali costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi.
Come chiarito dall’Agenzia, l’elenco non ha valore tassativo ma si riferisce ai costi ulteriori connessi agli interventi edilizi realizzati. Tra questi, ad esempio, anche i costi relativi allo smaltimento dei materiali rimossi o la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
Non sono agevolabili, invece, i costi di trasloco e di custodia del mobilio per tutto il periodo di effettuazione dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che per quanto concerne l’Istanza in oggetto, tra le spese detraibili non rientrano quelle sostenute per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, così come le spese per l’acquisto di locali necessari per l’installazione dell’ascensore.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Non agevolato l’acquisto del vano cantina per installare l’ascensore

disabile e ascensore

Il vano cantina acquistato dal condominio per installare un ascensore per superamento delle barriere architettoniche non è agevolabile con il superbonus. Questa la sintesi della Risposta a interpello n. 547, con il quale un condominio composto da sei unità residenziali (categoria catastale A/6), che intende effettuare interventi “trainanti” sulle parti comuni (intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali) di cui all’articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) aveva dubbi sulla installazione di un ascensore quale intervento “trainato” di eliminazione di barriere architettoniche.
In particolare, per l’installazione è necessario l’acquisto, da parte del condominio, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino per realizzare il “vano motore e la fossa di termine corsa inferiore”.
Ciò premesso, il condominio chiede se le spese che dovranno sopportare i condomini, per l’acquisto del suddetto vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l’intervento prospettato quali spese connesse all’installazione dell’ascensore.
L’Agenzia delle Entrate precisa che con la circolare 23/E del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” dalle opere di efficientamento energetico di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati “alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Analoga disposizione è inserita anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio per effetto della quale i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici ivi indicati.
Nel citato documento di prassi è stato ribadito che la detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
• il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali ad esempio servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori;
• il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella medesima circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, ribadito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:
• la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
• l’acquisto dei materiali;
• l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; – gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).
Viene specificato che l’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio quali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico; non sono, invece, agevolabili, ad esempio, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
In sostanza, la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la “realizzazione di specifici interventi” nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali, NON possono rientrare anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori.
Tale esclusione sussiste anche quando, come nel caso di specie, l’acquisto riguardi il locale cantina necessario per l’installazione dell’ascensore.

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