Con il Ddl di conversione del DL 21/2022 viene ancora una volta modificata la disciplina del superbonus e dell’opzione per la cessione dei crediti relativi a detrazioni “edilizie” o per lo sconto sul corrispettivo.
Viene infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo deve essere affidata:
– a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
– a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, possano documentare al committente o all’impresa subappaltante “l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. In questi casi, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016.
Le disposizioni non si applicano:
– ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022;
– ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022.
Dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La “stretta SOA” sui bonus edilizi derivanti da lavori di importo superiore a 516.000 euro produrrà effetti a partire dal 2023 ma entra in vigore immediatamente.
Supponiamo ad esempio che il Dl entri in vigore il prossimo 20 maggio, questo significa che se viene stipulato un contratto di appalto per lavori superiori a 516.000 euro in data 25 maggio 2022, l’impresa cui vengono affidati i lavori deve possedere già a quella data (25 maggio 2022) la certificazione SOA, oppure il contratto già sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA.
In assenza di questo requisito le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus edilizi, ma soltanto quelle sostenute sino al 31 dicembre 2022, perché per quelle sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2023 verrà meno il riconoscimento ai fini di tali agevolazioni fiscali.
Che cos’è la SOA
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:
13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro: I fino a euro 258.000; II fino a euro 516.000; III fino a euro 1.033.000; III bis fino a euro 1.500.000; IV fino a euro 2.582.000; IV bis fino a euro 3.500.000; V fino a euro 5.165.000; VI fino a euro 10.329.000; VII fino a euro 15.494.000; VIII oltre euro 15.494.000.
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).
La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa. Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Gli interventi per l’accessibilità e la rimozione delle barriere architettoniche sono agevolati con le detrazioni fiscali. L’aliquota della detrazione dipende dall’anno in cui si sostengono le spese. La spiegazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con una risposta su Fisco Oggi.
Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi perché vuole sapere se una persona con disabilità grave, che installa un montascale, può ottenere la detrazione del 50% dell’intera spesa sostenuta o deve attenersi alle quote delle tabelle millesimali.
L’Agenzia ha spiegato che l’installazione di un montascale rientra tra gli interventi edilizi, realizzabili sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Questi interventi, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, possono usufruire, fino al 31 dicembre 2024, di una detrazione del 50%, da ripartire in 10 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
Considerato che il montascale è necessario all’uso specifico solo della persona con disabilità e non anche degli altri condòmini, che non hanno necessità o interesse ad utilizzarlo, il contribuente che sostiene il costo per la sua installazione avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intera spesa effettuata, senza che questa debba essere ripartita secondo le quote millesimali.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che, per effetto della Legge di Bilancio per il 2022, che ha introdotto l’articolo 119-ter nel Decreto Rilancio, solo per le spese sostenute nel 2022 è riconosciuta una detrazione del 75%, da ripartire in 5 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa variabile da 30.000 a 50.000 euro, a seconda del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Fonte: FiscoOggi
I lavori agevolabili, effettuati dal socio locatario su un’unità immobiliare di proprietà della società commerciale, non rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus. Non conta che l’abitazione sia indipendente e che il contratto d’affitto sia regolarmente registrato e neanche che l’immobile sia di una Srl: decisivo è il fatto che il detentore ne sia socio. Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 380 del 15 luglio 2022.
L’istante, cioè il socio affittuario, al contrario, pensava di poter fruire della maxi agevolazione, sulla base dell’assoluta indipendenza funzionale dell’abitazione rispetto al resto dell’edificio di cui fa parte e dove la società svolge la propria attività commerciale.
L’Agenzia ribalta la convinzione dell’istante, traendo spunto dalla circolare n. 24/2020, con la quale ha fornito chiarimenti a largo raggio su molteplici aspetti della disposizione di base, vale a dire l’articolo 119 del Dl “Rilancio”. Tra questi, ha sì precisato che l’unità abitativa posta all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso in esame, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni. Ciò, in applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili.
Tuttavia, osserva che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, i quali sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della compagine, che costituiscono beni relativi all’impresa. Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
La naturale conseguenza è che l’istante, in quanto socio della Srl proprietaria dell’unità immobiliare, non possa fruire dell’agevolazione, a nulla rilevando che detenga l’unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il servizio sportello online, di videochiamata con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, è stato esteso a 15 regioni. Si possono prenotare appuntamenti a distanza nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. La possibilità è prevista anche per le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.
Il nuovo servizio, che verrà esteso su tutto il territorio nazionale nei prossimi mesi, permette di dialogare in tempo reale con gli addetti dell’Agenzia delle Entrate riscossione tramite pc, smartphone e tablet.
Sono stati 45 mila gli appuntamenti prenotati tramite il nuovo servizio online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tramite un dialogo mediato da pc, tablet e smartphone, i contribuenti possono ottenere supporto dagli addetti dell’Ader e riceve informazioni specifiche in merito a: cartelle; rateizzazioni; sospensioni; rimborsi.
Il servizio è stato fin da subito molto utilizzato, anche se la potenziale platea di contribuenti interessati all’utilizzo potrebbe essere ancora più ampia.
A Milano, nella fase sperimentale dello scorso autunno, sono state prenotate 9.875 chiamate, mentre a Roma il numero ha raggiunto i 16.688.
Tramite il nuovo servizio i contribuenti possono richiedere la stessa assistenza a cui avrebbero accesso in presenza. Mediante la piattaforma, che permette il riconoscimento semplificato del contribuenti, si può scambiare documentazione e firmarla digitalmente.
Sono inoltre disponibili pdf editabili, che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento o compilati prima dell’incontro.
Possono utilizzare il servizio anche gli intermediari fiscali abilitati, i quali hanno la possibilità di gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l’area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti.
Per prenotare un appuntamento in videochiamata online con un addetto dell’Agenzia delle Entrate riscossione si deve consultare la sezione “Trova lo sportello e prenota”, disponibile nel sito istituzionale.
Si possono scegliere due modalità di appuntamento: in presenza; a distanza. Per prenotare un appuntamento a distanza si deve accedere al sito utilizzando alternativamente le credenziali SPID o
CIE.
Dopo l’accesso si può entrare nella pagina “Appuntamenti e contatti”. I giorni disponibili sono i quattro successivi a quello in cui si prenota. Si dovrà quindi scegliere una data e un orario disponibili.
Una volta effettuata la prenotazione si riceverà un’email di riepilogo con le informazioni utili. Nell’email sarà anche specificato come avviare la videochiamata. Successivamente il contribuente riceverà anche un’altra email di promemoria dell’appuntamento. Nella data scelta e all’orario previsto si dovrà accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”. Da tale sezione sarà possibile avviare il collegamento, che sarà disponibile fino ai 10 minuti successivi all’orario fissato. In caso di ritardo superiore non sarà più possibile partecipare alla videochiamata. Se il contribuente non fosse più disponibile a partecipare all’incontro online, potrà anche eliminare l’appuntamento in calendario.
Il collegamento può avvenire tramite computer; smartphone; tablet.
Oltre allo “sportello online” sono anche disponibili gli altri servizi digitali, che permettono al contribuente di portare avanti le proprie pratiche in autonomia. Tra le operazioni che si possono effettuare ci sono: la richiesta di rateizzazione; la presentazione di un’istanza di sospensione legale della riscossione; la verifica della propria situazione debitoria; il pagamento di cartelle e avvisi.
https://www.informazionefiscale.it/videochiamata-Agenzia-Entrate-Riscossione-servizio-online
Con la risposta all’interpello numero 369 dell’8 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega in quali casi si può applicare la maxi detrazione al 110 per cento su serramenti, chiusure oscuranti e schermature.
Gli interventi trainati, tra i quali rientrano la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, devono essere eseguiti insieme ad almeno un intervento trainante e nella finestra temporale in cui viene realizzato quest’ultimo. Per avere accesso al superbonus, inoltre, l’intervento deve essere di sostituzione di componenti già esistenti, non una nuova installazione. La superficie complessiva deve inoltre essere minore o uguale a rispetto a quella inizialmente esistente prima degli interventi.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, il quale intende realizzare i seguenti interventi: sostituzione di tutti i serramenti esistenti (una parte come mera sostituzione senza alterazione della superficie e della geometria, un’altra parte con l’ampliamento della superficie totale); l’installazione di due nuovi velux al piano sottotetto.
Il contribuente chiede quali sono le condizioni per beneficiare della maxi detrazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, riepilogando il quadro normativo di riferimento.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, rientrano tra gli interventi trainati anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”.
L’intervento deve riguardare la sostituzione di componenti già esistenti e non una nuova istallazione. I lavori devono inoltre essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainato e tra l’inizio e la fine di tale intervento.
L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre: “È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente”.
Il contribuente ha diritto alle detrazioni anche per le spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto, ad esempio: scuri o persiane; cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
La circolare numero 30 del 2020 specifica, inoltre, che se le chiusure oscuranti sono installate insieme alla sostituzione del serramento l’intervento deve essere considerato in maniera unitaria.
Nel rispetto anche del requisito del doppio salto di classe energetica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, gli interventi possono rientrare nel superbonus 110 per cento.
Nel caso in esame le spese per l’installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, non dà diritto alla maxi detrazione. Potrà, invece, rientrare nell’agevolazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013. Per tali spese è quindi prevista la detrazione al 50 per cento.
Per quanto riguarda l’individuazione delle caratteristiche tecniche delle installazioni si deve fare riferimento al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti”, pubblicato sul sito dell’ENEA. Se la sostituzione delle chiusure oscuranti non è congiunta alla sostituzione dei serramenti, e rappresenta quindi un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile da considerare è di 60 mila euro per unità immobiliare.
Il Governo aiuta le famiglie a lottare contro il caldo: sono ancora usufruibili le detrazioni fiscali per il “bonus condizionatori” previsto dalla Legge di Bilancio 2022, che ha disposto la proroga del “bonus mobili” con una rimodulazione degli importi rispetto allo scorso anno. Infatti, se per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16mila euro, per il 2022 è stato fissato a 10mila euro e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024.
Per quanto attiene al bonus condizionatori, la Legge di Bilancio garantisce anche per l’anno in corso una detrazione fiscale per l’acquisto di un dispositivo nuovo che appartenga almeno alla classe energetica A+. La detrazione varia a seconda delle agevolazioni a cui il bonus condizionatori si accompagna: se è associato al bonus mobili, lo sconto fiscale è del 50 per cento, mentre con l’ecobonus si arriva al 65 per cento. Per poter godere di questi vantaggi è però necessario acquistare il nuovo dispositivo entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, è anche possibile far rientrare la spesa del condizionatore nel superbonus 110 per cento.
Bonus condizionatori del 50%
Chi sta beneficiando del bonus ristrutturazioni del 50% ha diritto alla stessa percentuale di detrazione fiscale sull’acquisto del condizionatore. A patto, però, che le opere di ristrutturazione siano iniziate dopo il 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si acquista il dispositivo. Pertanto, si ha diritto al bonus del 50% sul condizionatore comprato nel 2022 se la ristrutturazione della casa è iniziata dopo il 1° gennaio 2021. Se, invece, i lavori sono partiti a dicembre 2020, non è possibile ottenere il bonus condizionatori.
Spetta la detrazione anche se si sta effettuando un intervento di manutenzione straordinaria senza la ristrutturazione, purché venga migliorata e documentata l’efficienza energetica dell’edificio.
Il bonus è fruibile anche quando vengono scelte la cessione del credito o lo sconto in fattura come alternativa alla classica detrazione sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria.
In sintesi, è possibile abbinare il bonus climatizzatori ai seguenti interventi:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
– manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Bonus condizionatori del 65%
Nel caso si stia usufruendo dell’ecobonus per lavori di riqualificazione energetica di un immobile, lo sconto cresce. In questo caso, infatti, la detrazione fiscale a è possibile arrivare per l’acquisto di un nuovo condizionatore sale al 65% se si acquista con pompa di calore ad alta efficienza, per un importo massimo detraibile pari a 46.154 euro in dieci quote annuali. Stesso discorso nel caso in cui non si stia acquistando un condizionatore ex novo ma si stia andando a sostituire un vecchio impianto appartenente a una classe energetica inferiore.
Anche la detrazione del 65% può essere richiesta solamente da chi inizia l’intervento di ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto del condizionatore.
Bonus condizionatori al 110%
Non c’è una disposizione che consenta di acquistare singolarmente un condizionatore e di fruire del superbonus 110%. Ma una possibilità di ottenerlo con questa vantaggiosa soluzione c’è: far rientrare il dispositivo in uno degli interventi trainanti, cioè quello della sostituzione dell’impianto di condizionamento.
Come ottenere il bonus condizionatori
Il bonus condizionatori del 50% o del 65% si ottiene in due modi:
– come sconto diretto al momento dell’acquisto del dispositivo;
– attraverso la dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi, sarà necessario documentare le spese sostenute per i lavori che danno diritto alla detrazione e l’aumento dell’efficientamento energetico dell’edificio.
Per questo bonus non viene chiesta la dichiarazione Isee, pertanto chiunque ha diritto alla detrazione senza indicare la propria situazione economica equivalente.
Una cittadina italiana residente all’estero che dopo aver venduto prima del decorso dei cinque anni, l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa, per non perdere i benefici provvede ad acquistare un nuovo immobile intestando a se stessa la nuda proprietà e a una parente il diritto di usufrutto, non potrà fruire del regime agevolato, riconosciuto dalla norma solo per la proprietà piena dell’immobile. Di contro, come precisato anche nella risposta n. 627/2021 (vedi articolo “Emigrato con “prima casa” in Italia: l’agevolazione amplia i confini”), la stessa istante, cittadina iscritta all’Aire, non è tenuta ad adibire il nuovo immobile acquistato entro l’anno anno successivo alla vendita, ad abitazione principale in quanto tale obbligo non può essere imposto a chi vive stabilmente all’estero.
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 349 del 28 giugno 2022.
L’Agenzia ricorda che se i beni acquistati con l’agevolazione vengono venduti prima dei cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e una sanzione pari al 30% delle imposte e degli interessi (nota 2-bis, comma 4, della Tariffa allegata al Tur). Tuttavia, l’ultimo capoverso dello stesso comma prevede che la misura non si applica se “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Il legislatore quindi ha voluto tutelare l’acquisto della prima casa anche nei confronti delle persone costrette a ripetuti trasferimenti di residenza evitando, allo stesso tempo, possibili finalità speculative.
Sul tema della piena proprietà l’Agenzia richiama la sentenza della Cassazione n. 17148/2018 secondo la quale l’atto necessario a evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa precedentemente fruita, deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e il godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva e, di conseguenza a destinare la stessa ad abitazione principale. In sintesi, per la Suprema corte la decadenza non è evitata se, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con la misura agevolativa, il contribuente proceda all’acquisto della nuda proprietà di un’altra casa.
L’Agenzia, in conclusione, conferma l’orientamento della risposta n. 627/2021, richiamata dall’istante in cui è stato affermato che, sia in sede di primo acquisto da parte del cittadino residente all’estero, che in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale, trovandosi il cittadino nell’impossibilità di adibire il nuovo acquisto a propria abitazione principale.
Allo stesso tempo, in linea con la ratio della norma volta a favorire l’acquisto della prima casa evitando, tuttavia, intenti speculativi, l’Agenzia ritiene che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà non è idoneo ad evitare la decadenza dai benefici prima casa, a nulla rilevando la circostanza che l’istante non può adibire l’immobile riacquistato a propria abitazione principale.
La vicenda oggetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la riposta n. 351 del 28 giugno 2022 riguarda, in estrema sintesi, l’applicazione del “sismabonus acquisti” in caso di immobile acquisito dalla figlia grazie a una permuta effettuata dalla madre in suo favore.
La mamma, in particolare, ha ceduto a una società con atto di permuta a favore della figlia e con effetto traslativo, l’appartamento di un vecchio fabbricato da demolire e riscostruire. L’effetto traslativo a favore della permutante (la mamma) era rimandato al momento del rilascio della certificazione di ultimazione dei lavori.
L’appartamento, attualmente, è stato terminato, catastato e consegnato alla cessionaria e cioè alla figlia. Il palazzo che è stato demolito e ricostruito, ricade in un Comune classificato con rischio sismico 2 e l’esecuzione dei lavori ha consentito la riduzione del rischio sismico, di conseguenza, i proprietari delle altre abitazioni hanno potuto beneficiare degli sconti d’imposta previsti dalla normativa in materia di “sismabonus acquisti”.
La richiesta di chiarimenti arriva dalla figlia. L’istante chiede se in qualità di proprietaria dell’immobile a lei pervenuto con atto di permuta a favore di terzi, possa fruire della detrazione prevista dal “sismabonus acquisti”, con possibilità di cessione successiva del credito secondo le disposizioni dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Non può, perché non è stata lei a sostenere la spesa. È questa, in sostanza, la conclusione dell’Agenzia.
L’agevolazione cui si riferisce l’istante spetta a chi acquista unità abitative da ditte che hanno demolito e ricostruito fabbricati, situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuando determinati interventi con lo scopo di aumentarne la sicurezza dello stabile in caso di terremoto (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013). Il regime di favore è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. La detrazione ordinaria diventa “Superbonus” e, quindi, è pari al 110%, stabilisce l’articolo 4 del decreto “Rilancio”, per gli acquisti di “case antisismiche” effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il successivo articolo 121 consente di trasformare la detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi.
Le norme richiamate parlano chiaro, destinatari del “sismabonus acquisti” sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e coloro che ne sostengono la spesa.
Tornando all’interpello, l’Agenzia ricorda che secondo l’articolo1552 del codice civile, la permuta è “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. Nella vicenda descritta, in particolare, si tratta di una permuta di cosa futura (l’appartamento da ricostruire) a favore di una parte terza (articoli 1411 e 1472 cc).
Nei casi di immobile acquistato a favore di un terzo, gli effetti dell’accordo si producono a favore di quest’ultimo a cui le parti attribuiscono il diritto di pretendere l’adempimento del contratto, benché l’acquisto sia stipulato da altri.
In sintesi, nell’ipotesi concreta proposta all’amministrazione, la madre ha sostenuto la spesa per l’acquisto dell’immobile, ma una volta terminata la ricostruzione dell’abitazione è stata la figlia (terzo beneficiario) ad acquistarne la proprietà.
Dal quadro normativo richiamato, l’agevolazione spetta al soggetto che sostiene il costo dell’unità immobiliare e fruisce del bene (circolare n. 7/2021) mentre ne resta escluso il terzo beneficiario che non ha speso nulla pur risultando acquirente dell’abitazione. Niente “superbonus acquisti” alla figlia quindi.
In base alla norma di riferimento, il diritto all’agevolazione non è maturato neanche a favore della madre, stipulante dell’accordo di permuta, considerato che gli effetti reali del contratto si producono direttamente verso il terzo beneficiario (la figlia) nel momento in cui il bene “viene ad esistenza”.
Lo scorso 16 giugno sono scaduti i termini per il versamento dell’acconto IMU 2022. Se il contribuente non ha pagato o ha commesso errori nel pagamento dell’imposta, si segnala che ci sono delle possibilità per sanare l’errore o ravvedersi dell’omesso versamento. Possibilità che contemplano sconti sulla sanzione, a seconda della data di effettuazione del pagamento. In particolare, per gli errori legati al versamento dell’imposta trova applicazione la sanzione per omesso/tardivo versamento, pari al 30 per cento di quanto erroneamente versato, ma fanno eccezione i versamenti: effettuati entro 14 giorni dalla scadenza, per i quali la sanzione è in misura pari all’1% per ogni giorno di ritardo; effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, che vedono applicata la sanzione del 15%.
Entrando nel dettaglio, nel caso in cui vengano commesse delle irregolarità nel versamento dell’IMU è possibile procedere con la correzione spontanea, ossia con il ravvedimento operoso, ottenendo la riduzione della sanzione applicabile in misura crescente rispetto al tempo trascorso dal momento dell’adempimento non effettuato o eseguito erroneamente.
E’ bene specificare che non risulta possibile usufruire del cosiddetto ravvedimento parziale, espressamente escluso per i tributi diversi da quelli erariali. Non è inoltre possibile procedere con il ravvedimento dopo l’inizio di una verifica, o dopo che l’errato o omesso pagamento è stato contestato.
Gli interventi edilizi agevolabili, effettuati su una unità abitativa detenuta in locazione, “funzionalmente indipendente” e con “uno o più accessi autonomi dall’esterno”, sono ammessi al Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia ubicato in un edificio escluso dall’agevolazione, perché di proprietà di una società di capitali.
La precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 307 del 26 maggio 2022, è tratta dalla circolare n. 24/2020 che ha chiarito molteplici aspetti della norma introduttiva dell’agevolazione (articolo 119 del Dl “Rilancio”).
In tale documento di prassi, infatti sul punto, ha specificato che la detrazione spetta: “anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario anche se il proprietario è una società, cioè un soggetto escluso dall’agevolazione quando è verificata la contestuale sussistenza dei requisiti di “indipendenza funzionale” e di “accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto).
Ciò detto, l’istante, che detiene l’immobile, oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato e che ha ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori, può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, i limiti e gli adempimenti previsti dalla norma.