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Agenzia delle Entrate: il bonus barriere architettoniche

Con tre distinte risposte, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla nuova detrazione prevista per l’eliminazione degli ostacoli che impediscono la mobilità delle persone con difficoltà. Si tratta, nello specifico, delle  risposte n. 291, n. 292 e n. 293. Sono relative all’agevolazione per le spese sostenute nel 2022, quando l’intervento è iniziato nel 2021; alle modalità applicative in presenza del Superbonus; all’ installazione dell’ascensore con limite di spesa autonomo rispetto ai lavori di ristrutturazione edilizia.

I quesiti
1) Nel caso oggetto della risposta n. 291, l’istante è proprietario di un’unita abitativa in un condominio composto da dodici appartamenti. L’assemblea condominiale ha autorizzato l’installazione di una piattaforma elevatrice, al solo servizio dell’abitazione dello stesso istante, in cui risiede anche un suo familiare disabile in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), posta al terzo piano, finalizzata ad abbattere le barriere architettoniche. Il predetto intervento – già avviato nel 2021 e per il quale l’interpellante ha versato in tale anno un acconto – rientra tra quelli per i quali spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir.
Considerato, tuttavia, che la legge di bilancio 2022 ha inserito, nel decreto legge n. 34/2020 (Dl “Rilancio”), l’articolo 119-ter, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, l’istante chiede se può fruire di tale detrazione per le spese sostenute nel 2022, anche se l’intervento è iniziato nell’anno precedente.
2) Con la risposta n. 292, l’Agenzia si occupa dell’istanza del proprietario di una villetta (di categoria catastale A/7) dislocata su più piani, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, oggetto di interventi di isolamento termico delle superfici e sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale, rientranti tra gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, Dl 34/2020 (il Superbonus), nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nello specifico, con riferimento a tali ultimi interventi, nel 2021, è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno dell’immobile, che si concluderà nel corso del 2022; inoltre, l’istante sta valutando di eseguire ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
L’istante chiede di chiarire:
– se, con riferimento alla installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022
– se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, “trainati” da interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, Dl 34/2020, possa portare in detrazione le relative spese, con l’aliquota del 110%, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato articolo 119-ter, comma 2, del medesimo Dl 34/2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi “trainati” di cui al comma 2 del medesimo articolo 119
– in subordine, se per i nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche – seppure contestuali a interventi “trainanti” – sia possibile avvalersi della detrazione di cui al citato articolo 119-ter, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di quella prevista dall’articolo 119, comma 2, rinunciando, quindi, ad applicare l’aliquota del 110% pur in presenza di interventi qualificabili come “trainati”.
3) Nel caso affrontato dalla risposta n. 293, infine, un “condominio minimo” a prevalente destinazione abitativa, composto da cinque unità immobiliari, intende effettuare sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole abitazioni una serie di interventi di efficientamento energetico nonché di restauro e risanamento. Poiché i condomini hanno intenzione di eseguire anche opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore, chiedono se tale intervento – effettuato ai sensi dell’articolo 119-ter Dl 34/2020 – goda di un ulteriore ed autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16 bis del Tuir.

La normativa e la prassi di riferimento
Nell’affrontare i quesiti, l’Agenzia premette che l’articolo 16-bis del Tuir disciplina una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l’altro, per la realizzazione degli interventi ivi indicati, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, nonché sulle parti comuni degli edifici.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013, la detrazione attualmente è pari al 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile; le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile.
Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.
Ai sensi del comma 1, lettera e), del citato articolo 16-bis del Tuir, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″ (cfr anche circolare 7/2021).
La detrazione, tra l’altro, spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. Nella circolare n. 7/E richiamata è stato, inoltre, chiarito che in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condomini, in quanto l’ascensore diviene “oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.
Per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile.
L’articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto dall’articolo 1, comma 42 legge 234/2021 (Bilancio 2022), inoltre, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell’anno 2022 “per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.
La nuova agevolazione si aggiunge, tra l’altro, alla detrazione già prevista per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui al citato articolo 16-bis.
La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
– 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
– 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
– 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530mila euro, calcolato moltiplicando 40mila per 8 (320mila euro) e 30mila per 7 (210mila euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata, in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Le risposte dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-ter, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare “i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno1989, n. 236”, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”.
Riferendosi la norma alle “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Quindi, nel caso della risposta n. 291, considerato che la piattaforma elevatrice – ancorché al servizio solo dell’abitazione dell’istante – è installata, a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea del condominio, in un edificio composto da dodici unità immobiliari, il limite massimo complessivo di spesa, riferito all’intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a 440mila euro ottenuto moltiplicando 40mila per 8 (320mila) e 30mila per 4 (120mila). L’interpellante potrà, pertanto, fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter citato per le spese a lui imputate dall’assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell’anno 2022 mentre, per le spese sostenute nel 2021, potrà, invece, fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. e) TUIR, pari al 50% delle spese medesime.

Inoltre, nel caso oggetto della risposta n. 293, l’istante potrà fruire – per le spese sostenute nel 2022 – della detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto Rilancio calcolata sul limite di spesa, autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del Tuir, di 200mila euro (5 x 40.000), nel presupposto che l’edificio sia composto da cinque unità immobiliari.
Resta fermo – conclude l’Agenzia – che, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l’istante potrà avvalersi, per le spese di installazione dell’ascensore, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Detrazione del 75% e Superbonus del 110%
Nel fornire una risposta anche ai quesiti, oggetto della risposta n. 292, l’Agenzia scrutina anche la disciplina del Superbonus, previsto dall’articolo 119 Dl 34/2020, che disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cfr anche circolare 24/2020 e risoluzione 60/2020).
Ciò posto, prosegue l’Agenzia, l’articolo 1, comma 66, lettera d) legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha modificato il comma 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, includendo tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 anche quelli “previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e)” Tuir “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Pertanto, spiega l’Agenzia, la detrazione di cui al citato articolo 119-ter è da ritenersi aggiuntiva, tra l’altro, al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Ciò implica che, nel caso di specie, con riferimento alle spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, l’istante, potrà, alternativamente, continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96mila, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del Rilancio prevista nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nel limite di 50mila euro.
Questo, anche con riferimento alle spese che sosterrà nel 2022, per gli ulteriori interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, a nulla rilevando che tali interventi – in quanto effettuati congiuntamente a lavori “trainanti” di efficienza energetica – possano essere astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il Superbonus, nel limite di spesa previsto di 96mila euro, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-barriere-architettoniche-rapporto-altre-agevolazioni

Superbonus, interventi trainanti e trainati

Con Risposta a interpello n. 279 del 19 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sulla cessione del credito solo per l’intervento “trainante” e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati” (articolo 121 del d.lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
L’Agenzia specifica che è possibile usare in modo diverso il superbonus nell’ambito dello stesso cantiere. Ossia, alcuni interventi potranno andare in detrazione diretta, altri invece potranno essere oggetto di cessione o sconto in fattura, a patto che si consideri la ripartizione tra codici intervento indicata nelle istruzioni alla compilazione del modello per la comunicazione delle opzioni.
Viene riepilogato che nel caso di specie, in presenza di un intervento “trainante” di efficientamento energetico (sostituzione impianto di climatizzazione invernale), e di tre interventi “trainati” di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnina di ricarica veicoli elettrici), l’Istante intende cedere solo il credito d’imposta relativo all’intervento “trainante” ed eventualmente ad un intervento “trainato”, indicando nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o solo a due di essi. L’Agenzia ritiene possibile tale combinazione.
Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 si è precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Sulla base dei punti 3.2 e 3.3 del Provvedimento attuativo, il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante. La detrazione spettante è commisurata alle “spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta”. Le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell’opzione allegate al Provvedimento attuativo prevedono espressamente che, nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente indichi il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione. Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione.
Ne consegue che, qualora l’Istante intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, lo stesso dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
Diversamente, nel caso in cui l’Istante per alcuni interventi intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione. Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.

Fatturazione elettronica forfettari: gli adempimenti dal 1 luglio

Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario e che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25mila euro. L’obbligo è stato introdotto con l’articolo 18 del Dl 36/2022, che ha ora reso operativa la misura.
L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta variazioni nella numerazione, né nell’obbligo di tenuta di registri sezionali e, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura, cartacea o elettronica, della stessa.
Alla prima fattura da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo.
Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972. Per conservazione non si intende semplice memorizzazione su Pc del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale. Il sistema garantisce, negli anni di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.
L’agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispettivi”, rende disponibile un servizio di conservazione gratuita che potrebbe essere utile soprattutto per i contribuenti che non hanno un numero elevato di documenti da conservare.
La nuova norma prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per determinare l’importo si tiene conto del regime contabile applicato nell’anno precedente e dei chiarimenti resi con le Circolari ADE 10E/2016 e 9E/2019.
Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronica, tenendo conto delle modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014.
Nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto con modalità elettronica e poi provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per il versamento dell’imposta è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Infine è bene specificare che la fatturazione elettronica trova applicazione anche per le note di credito. Tenuto conto di quanto precisato in passato dall’agenzia delle Entrate con la Faq n 20 del 2018, la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea, dovrebbe essere emessa in modalità elettronica.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32544-fatturazione-elettronica-forfettari-riepilogo-adempimenti-previsti-dal-1-luglio.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-06-21

Prevalenza residenziale rispettata: sì al superbonus

Il proprietario di un edificio composto da due unità abitative al primo piano, una pertinenza e due negozi al piano terra, che intende effettuare dei lavori di ristrutturazione finalizzati al consolidamento e miglioramento statico dell’intera unità, potrà accedere al Superbonus considerando che la superficie residenziale di mq 175,64, supera il tetto del 50% dei metri quadri complessivi (mq 294,28).
In sintesi la prevalenza della porzione residenziale dello stabile rispetto a quella adibita ad uso ufficio, consente all’istante di accedere all’agevolazione. La spesa ammissibile sarà pari a 480mila euro, cioè 96.000 per ciascuna unità di cui si compone il fabbricato. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 306 del 26 maggio 2022.
L’Agenzia dopo aver ricordato la normativa e i documenti di prassi (fra cui la circolare n. 24/2020, la risoluzione n. 60/2020, la circolare n. 30/2020 e le numerose risposte agli interpelli disponibili sul sito dell’Agenzia) precisa, sulla base di quanto rappresentato dall’istante, che l’edificio può considerarsi a prevalenza residenziale in quanto la somma delle due abitazioni e della pertinenza è superiore alla superficie dei due negozi. La prevalenza della residenzialità comporta la fruizione del Supebonus, dovendosi escludere solo per le spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali.
Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa e degli adempimenti previsti, l’Agenzia ritiene che l’istante unico proprietario dell’edificio possa fruire del Superbonus per le opere di intervento sismico nel limite massimo di 96mila euro moltiplicato per le cinque unità immobiliari che compongono il fabbricato di sua proprietà per un totale di 480mila euro.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/prevalenza-residenziale-rispettata-aperta-strada-al-superbonus

Agenzia delle Entrate: sì alla detrazione delle spese per visto e congruità

Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal primo gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare con cui l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi. Il documento commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità
La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Posti auto e box
La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

Le norme in materia di cessioni di crediti
La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio è entrato in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Esente dalle imposte il contratto di mutuo dell’ex coniuge

Se omologato dal giudice può senz’altro beneficiare dell’esenzione da bollo, registro e altri tributi prevista per i documenti finalizzati a definire lo scioglimento del matrimonio

In un accordo di separazione che prevede l’assegnazione della casa al marito, la contestuale attribuzione alla moglie di una somma destinata anche a estinguere il precedente mutuo sull’immobile e la conseguente accensione di un nuovo mutuo completamente intestato al marito, l’intera operazione, composta dalla vendita dell’abitazione e dalla nuova stipula del prestito bancario, può fruire del regime di favore che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo per tutti gli atti volti ad agevolare la risoluzione dei rapporti coniugali (articolo 19 della legge n. 74/1987). L’accordo chiaramente deve essere inserito in un decreto di omologazione del tribunale. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 260 dell’11 maggio 2022.

L’Agenzia ricorda la norma di favore secondo cui “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni…. sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (articolo 19 della legge n. 74/1987). La circolare n. 27/2012 ha poi chiarito che l’esenzione riguarda tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al divorzio, confermando così la portata estensiva dell’agevolazione

Anche la Corte di cassazione, richiamata dallo stesso istante, ha evidenziato che la ratio della norma è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi” (ordinanza n. 7966/2019). La stessa Corte suprema, in una diversa pronuncia, ha precisato che la disciplina di favore riguarda tutti gli accordi finalizzati a definire i rapporti in crisi, sia quindi gli atti di contenuto “necessario”, come l’affidamento del figlio o l’assegnazione della casa, sia quelli di contenuto “eventuale”, originati dalla separazione ma conclusi in via autonoma dai coniugi per realizzare il nuovo regime di vita (Cassazione, ordinanza n. 4144/2021).

Alla luce della normativa, della prassi e della giurisprudenza, l’Agenzia, in linea con la soluzione prospettata dall’istante, ritiene che possa fruire della disciplina agevolativa anche il contratto di mutuo che sebbene stipulato con una terza parte, la banca, può essere incluso fra “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” volti a definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi, come indicato dalla norma di favore.
L’Agenzia precisa, infine, che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. Quindi il contratto di mutuo può beneficiare dell’esenzione nei limiti dell’ammontare indicato in tale accordo.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contratto-mutuo-dellex-coniuge-rientra-atti-esentati-dalle

Fattura elettronica obbligatoria per i fortettari dal 1° luglio

Fattura elettronica per i forfettari al via dal 1° luglio 2022: il testo del decreto PNRR 2 conferma l’estensione dell’obbligo. Continueranno a beneficiare dell’esonero fino al 31 dicembre 2023 le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell’anno.
A confermare l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA che applicano la flat tax è il decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022. la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.
L’obbligo di fattura elettronica non scatterà ancora per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. L’appuntamento, per loro, slitta al 31 dicembre 2023. L’obbligo di passare al Fisco digitale partirà dal 2024.
La fatturazione elettronica per la restante platea dei forfettari al via 1° luglio 2022 prevede tuttavia una sorta di moratoria dall’applicazione della disciplina sanzionatoria. Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.
Il nuovo decreto approvato definitivamente nel corso della seduta del 21 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 contiene ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.
L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è una di queste, alla quale si affianca l’introduzione, a partire dal 30 giugno, delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
Per quanto riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:
– soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

Prima casa: credito Iva pieno per l’under 36 “nominato” dal padre

Il preliminare d’acquisto della prima casa per l’under 36, stipulato dal padre, che nell’occasione ha versato caparra e acconto, con l’impresa costruttrice, non impedisce al giovane di usufruire del credito d’imposta pari all’Iva versata, anche in relazione alle fatture intestate al genitore. Ciò che conta è che il padre lo abbia formalmente “nominato” titolare della proprietà. È quanto si legge nella risposta n. 261 dell’11 aprile 2022.

L’istante, in sostanza, nel precisare che alla firma dell’atto definitivo, dietro il pagamento del saldo, l’immobile sarà a lui intestato e che trasferirà immediatamente la residenza nello stesso, non è certo del fatto di poter usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 64, comma 7, del Dl “Sostegni-bis”, la quale prevede “per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi”, in quanto le fatture relative alla caparra e agli acconti, con applicazione dell’Iva al 4%, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate al padre che ha sottoscritto il contratto promettendo “di acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell’immobile”.

Al riguardo, l’Agenzia osserva che il “Contratto per persona da nominare”, disciplinato dagli articoli 1401 e seguenti del Codice civile, prevede una dichiarazione di nomina formale, fatta alla luce delle norme di riferimento.
Pertanto, affinché l’istante si sostituisca quale parte contrattuale del preliminare originariamente stipulato dal padre “per sé o per persona da nominare”, acquisendo i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dallo stesso contratto, con effetto dal momento in cui questo è stato stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal genitore), deve essere validamente nominato.

Inoltre, poiché è riconosciuto all’acquirente che fruisce dell’agevolazione “prima casa under trentasei” un credito d’imposta “di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, sarà necessario che dall’atto di compravendita dell’immobile, stipulato dall’istante in seguito alla sua nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4 per cento.
In altri termini, dall’atto di compravendita deve risultare l’ammontare di Iva corrisposta in relazione all’acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under trentasei.
Per completezza, infine, l’Agenzia ricorda che il credito d’imposta spetta nella misura massima del 4 per cento. Infatti, il comma 7 dell’articolo 64 prevede un credito d’imposta per gli atti soggetti a Iva “di cui al comma 6” ovvero per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione”.

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Condominio, nuovo codice Ateco

Nuovi codici Ateco anche per i condomini. Il codice Ateco è un parametro richiesto nella compilazione del modello 770 del condominio. Serve a riportare pagamenti e ritenute eseguite nell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione per adempiere ai doveri di soggetto fiscale. Va compilato per ogni lavoratore dipendente o autonomo che presti la propria attività professionale all’interno di un condominio: quindi l’amministratore, il portinaio, il giardiniere, le ditte dei lavori edilizi, le ditte dei lavori di manutenzione, le imprese di pulizia e tutte le altre imprese che effettuano servizi per la gestione complessiva del condominio.

Per la compilazione del modello 770 viene richiesto il codice Ateco, che per i condomini in cui non viene svolta alcuna attività economica risulta essere 97.00.00 “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”.
La normativa più recente in materia è quella che risale al 2008, quando la precedente classificazione Atecofin 2004 è stata sostituita dalla nuova classificazione Ateco 2007.

Codice Ateco condominio, cosa è cambiato dal primo aprile
Dal 1° Aprile 2022 è operativa la nuova classificazione delle attività economiche “Ateco 2007 – aggiornamento 2022” – predisposta dall’Istat. Le modifiche apportate alla precedente classificazione riguardano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21. L’Istat ha pubblicato una tabella di conversione per trovare il codice riclassificato in base al nuovo aggiornamento del 2022.

Codice Ateco condominio, il nuovo codice
Anche gli amministratori dei condomini dovranno comunicare la variazione dati: fino 1° aprile potevano utilizzare il codice 97.00.00 (attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico). Ora dovranno utilizzare il codice 97.00.02, specifico per le “attività di condomini”.
Si potrà comunicare la variazione con la compilazione web del modello AA5/6, attuata sia attraverso Fisconline sia Entratel. L’aggiornamento andrà comunicato entro il 30 aprile, ma non è prevista nessuna sanzione in caso di ritardo se il nuovo codice è utilizzato entro il termine di presentazione del 770. Basterà presentare insieme la comunicazione di variazione con la compilazione web del modello AA5/6, attuata sia attraverso Fisconline che Entratel, a cui il condominio deve essere preregistrato e collegato al codice fiscale dell’amministratore.

La deducibilità degli immobili strumentali del professionista

Il trattamento fiscale degli immobili strumentali all’attività del professionista e dell’artista è cambiato notevolmente nel corso degli anni. Il punto della situazione sulla base:
– Della data di stipula del contratto
– Del tipo di contratto (contratto di proprietà dell’immobile o di leasing)
– Dell’uso che il professionista fa dell’immobile (uso esclusivo o promiscuo).

1) “Strumentalità” degli immobili dei professionisti
Nel caso di soggetto esercente arte o professione per “immobili strumentali” devono intendersi gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o professionista per l’esercizio esclusivo o promiscuo della propria attività artistica o professionale. Nel caso di titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini della valutazione della strumentalità dell’immobile non si dà, quindi, rilevanza al fatto che l’acquisto sia avvenuto in qualità di persona fisica o di professionista o della categoria catastale dell’immobile, ma si dà rilevanza alla destinazione dell’immobile all’attività professionale (strumentalità per destinazione).

2) Gli immobili di proprietà ad uso esclusivo o promiscuo: deducibilità quote di ammortamento e spese inerenti
Nel corso degli anni, sono intervenute diverse modifiche normative al trattamento fiscale degli immobili strumentali dei professionisti, in quanto sono sempre stati oggetto di attenzione da parte del legislatore.
È necessario quindi, per verificare la deducibilità degli immobili e dei costi accessori, ripercorrere la normativa in relazione alla data di acquisto dell’immobile.

Immobili di proprietà ad uso esclusivo
Per gli immobili di proprietà usati esclusivamente ai fini dell’attività strumentale, il trattamento fiscale delle quote di ammortamento sulla base della data di acquisto o costruzione è il seguente:
– Dal 01/01/2010 ad oggi : l’ammortamento dell’immobile è indeducibile
– Dal 01/01/07 al 31/12/2009: la quota di ammortamento è deducibile nel limite del 3% annuo ( D.M 31/12/1988)
– Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibile
– Dal 1/1/1986 al 14/06/1990 : deducibilità
– Fino al 01/01/1985: indeducibilità delle quote di ammortamento maturate fino al 01/01/1985.
Per quanto riguarda le spese le spese condominiali e di gestione dell’immobile sono interamente deducibili.

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria che fino al 31/12/2006 erano deducibili in 5 anni (nell’esercizio in corso alla data di sostenimento della spesa e nei 4 successivi) dal 01/01/2007 sono deducibili:
– per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta,
– in caso di non capienza del limite sopra, l’eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all’esercizio in cui si è verificato il costo.
Le spese che sono da considerare incrementative del valore dell’immobile devono essere capitalizzate e seguono le stesse regole di deducibilità del bene cui ineriscono.

Immobili di proprietà ad uso promiscuo
Nel caso di immobile di proprietà usato promiscuamente, cioè sia per l’esercizio di impresa che per motivi personali, se il contribuente non ha nello stesso Comune un immobile esclusivamente strumentale è possibile dedurre il 50% della rendita catastale. Si precisa che la deduzione è possibile indipendentemente dalla percentuale dell’immobile effettivamente adibita per lo svolgimento dell’arte o professione.

3) Gli immobili in leasing: deducibilità canoni di locazione e spese inerenti
Con riguardo ai canoni di leasing pagati da un professionista per un immobile strumentale in relazione ad un contratto di locazione finanziaria, occorre fare riferimento alla norma di cui al comma 2 dell’art. 54 del TUIR. Nel caso di locazione finanziaria occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.

Immobili in leasing ad uso esclusivo.
In particolare per i canoni di locazione degli immobili strumentali in leasing ad uso esclusivo dell’arte o professione, se il contratto è stato stipulato:
– Dal 01/01/2014: i canoni sono deducibili per competenza a condizione che il contratto abbia una durata maggiore di 12 anni; se il contratto ha durata inferiore i canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
– Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: i canoni di leasing erano indeducibili;
– Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibili per competenza a condizione che la durata del contratto di leasing sia maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
– Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibili;
– Dal 03/03/1989 al 14/06/1990: deducibili per competenza se la durata del contratto di leasing è maggiore di 8 anni
– Fino al 02/03/1989: canoni deducibili per cassa
Per quanto riguarda la rendita catastale dei contratti in leasing questa è deducibile per i contratti stipulati tra il 15/06/1990 e il 31/12/2006.
Per quanto riguarda le spese la deducibilità in caso di possesso dell’immobile in leasing valgono le stesse regole del possesso in proprietà. Piena deducibilità delle spese di gestione e per quanto riguarda le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria:
– per i contratti conclusi fino al 31/12/2006 deducibilità in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi
– per i contratti stipulati dal 01/01/2007:
– per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta,
in caso di non capienza l’eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all’esercizio in cui si è verificato il costo.

Immobili in leasing ad uso promiscuo
Per gli immobili ad uso promiscuo con contratto di leasing, la deducibilità della rendita catastale e dei canoni di leasing è stata modificata più volte modificata. In particolare per i contratti di leasing stipulati:
– Dal 01/01/2014: deducibilità al 50% del canone di competenza a condizione che il contratto di leasing abbia durata maggiore di 12 anni. Se il contratto ha durata inferiore il 50% dei canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
– Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: Indeducibilità sia del canone che della rendita
– Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibilità al 50% del canone pagato se la durata de contratto è maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
– Fino al 31/12/2006: deducibilità al 50% della rendita catastale
Come per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente la deducibilità è consentita a condizione che il contribuente non possieda nello stesso Comune un immobile esclusivamente destinato all’attività professionale.

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