La dichiarazione dei redditi è un adempimento fondamentale per tutti i contribuenti e proprio per questo motivo è fondamentale capire come compilare il modello 730 in modo corretto. A tal proposito, un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, attraverso la Posta di FiscoOggi, spiegando di essere proprietario di due box auto rogitati come pertinenze della propria abitazione principale. A tal proposito, anche ai fini del pagamento dell’IMU, il contribuente ha chiesto al Fisco come devono essere indicate le suddette pertinenze nel modello 730.
In risposta l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che sono considerate pertinenze dell’abitazione le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo (box, cantine etc.). Le pertinenze sono destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione stessa, anche se si trovano in un altro fabbricato, così come stabilito dall’art. 10, comma 3 bis del TUIR. Le pertinenze più diffuse sono cantine, soffitti e magazzini (categoria C/2), box auto e rimesse (categoria C/6) e infine le tettoie (categoria C/7).
Per quanto concerne il chiarimento richiesto dal contribuente in merito a come devono essere indicate le pertinenze, ovvero i due box auto, nel modello 730, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i 2 box auto andrà specificato nel quadro B del modello 730, nella colonna “2 – Utilizzo” il codice “5 – Pertinenza dell’abitazione principale” per entrambi i box.
Per quanto concerne la questione IMU, che appunto è strettamente collegata, la normativa prevede che la tassa non è dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, entro il limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7).
Di conseguenza, se si possiedono due pertinenze appartenenti ad una sola categoria catastale, come nel quesito posto dal contribuente, solo una delle due sarà esente dall’IMU, mentre l’altra sarà soggetta all’imposta.
Proprio per questo motivo, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in fase di compilazione del modello 730, nella colonna “12 – Casi particolari”, andrà indicato il codice “2”.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, è tornata sulla tematica relativa all’opzione di sconto in fattura per il Superbonus, opzione ancora attiva ma solo a determinate condizioni.
Nel caso esaminato il condominio Istante, con verbale di assemblea straordinaria datato 8 ottobre 2022, ha deliberato l’esecuzione di interventi agevolabili con Superbonus, affidandoli ad un General Contractor che si è dichiarato disponibile ad applicare lo sconto in fattura.
Dopo la presentazione della CILAS (avvenuta in data 25 novembre 2022) è stato necessario sostituire il General Contractor inizialmente incaricato con un nuovo General Contractor e l’inizio dei lavori è stato fissato alla data del 6 novembre 2023.
Visto che i lavori sono andati avanti anche nel 2024, il condominio Istante intende usufruire del Superbonus al 70% per le spese sostenute nel 2024, rientrando nelle deroghe previste dal Decreto Cessioni. Sempre nel 2024 però, è subentrato anche il Decreto Superbonus, in base al quale è possibile scegliere l’opzione di sconto in fattura solo per i lavori per i quali sia stata sostenuta almeno una spesa entro il 30 marzo 2024.
A tal proposito, quindi, il condominio Istante si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché il dubbio è quello di non possedere quest’ultimo requisito poiché, ha spiegato che il General Contractor ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori già effettuati, ma non ha emesso fattura diretta al condominio, difatti le relative fatture risultano emesse dagli appaltatori in favore del General Contractor.
Rispondendo a tale quesito, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima illustrato le normative pertinenti al quesito, ovvero il Decreto Cessioni (DL n. 11/2023) e il Decreto Superbonus (DL n. 39/2024) e le relative deroghe e rimodulazioni nel tempo.
Facendo un chiaro quadro della situazione, il Fisco si è soffermato sul dubbio posto dal contribuente, chiarendo l’art. 1 del DL n. 39/2024 ha rimodulato le disposizioni relative alle deroghe previste dal Decreto Cessioni, in particolare al comma 5 stabilisce che: “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.”
Le deroghe al divieto di esercizio delle opzioni continuano a operare solo se entro il 30 marzo 2024 sono stati effettuati lavori e sono state sostenute le relative spese. A tal proposito il Fisco evidenzia che la locuzione “lavori già effettuati” si riferisce esclusivamente agli interventi edilizi, escluse le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle consulenze professionali e ad altre voci accessorie.
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che per capire se il committente ha diritto allo sconto in fattura legato al Superbonus, occorre far riferimento alle date, poiché nel caso di sconto integrale (quindi senza alcun pagamento), bisogna considerare la data di emissione della fattura, mentre nel caso di sconto parziale (con il pagamento dell’importo residuo) è necessario far riferimento alla data del pagamento della fattura eccedente lo sconto, perciò non ha alcun rilievo la data di emissione della fattura da parte del venditore. Inoltre, come già precisato in un’altra comunicazione da parte del Fisco, se il pagamento avviene mediante bonifico la spesa si considera sostenuta nel momento in cui il committente dà l’ordine di pagamento alla banca, quindi non a quello in cui la spesa viene effettivamente addebitata sul conto del committente.
Il Fisco chiarisce che il pagamento dei “lavori già effettuati”, che per esercitare l’opzione di sconto in fattura deve avvenire entro il 30 marzo 2024, deve essere documentato da fattura e può riferirsi anche alla realizzazione parziale dei lavori, inoltre, questo pagamento può essere sostenuto anche da un soggetto diverso dal committente finale, purché la spesa sia adeguatamente documentata.
Ne consegue che l’opzione sconto in fattura può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore, come ad esempio il General Contractor, il quale paga le imprese per una parte dei lavori svolti da esse e in un secondo momento presenta la fattura al condominio committente.
Pertanto, nel caso analizzato, se il General Contractor ha pagato le imprese incaricate entro il 30 marzo 2024 relativamente ai lavori effettivamente svolti e se esiste un legame debitamente documentato tra il condominio committente e il General Contractor, il condominio può continuare ad usufruire dell’opzione sconto in fattura per i lavori agevolati attraverso il Superbonus.
A cura di Deborah Maria Foti Ufficio Stampa ANAPI
Con riferimento alle spese sostenute nel 2024, i contribuenti che possono ancora scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo.
I casi in cui è ancora possibile scegliere le opzioni alternative alla detrazione sono limitati.
In particolare hanno ancora diritto ad esercitare queste opzioni coloro che al 30 marzo 2024 rispettano i seguenti requisiti:
• risulti presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
• risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi effettuati dai condomini;
• risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
• siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Tra le eccezioni al divieto di cessione del credito ci sono gli interventi realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono verificati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La deroga si applica nel limite delle risorse messe a disposizione.
Possono beneficiare della cessione del credito anche gli interventi che rientrano nel bonus barriere architettoniche.
Entro il 16 marzo di ogni anno gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
Inoltre, è necessario comunicare anche i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo delle parti comuni oggetto di lavori di ristrutturazione.
A tal proposito, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di FAQ utili a chiarire le modalità di adempimento di quest’obbligo.
Innanzitutto è bene chiarire che il Decreto Ministeriale del 1° dicembre 2016 ha stabilito modalità e tempistiche per la trasmissione dei suddetti dati all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno. Le spese per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni condominiali devono essere comunicate al Fisco per un’elaborazione corretta del modello 730 precompilato che, successivamente, il contribuente può accettare o modificare.
Pertanto, l’amministratore di condominio è obbligato alla trasmissione dei dati inerenti alle fatture relative alle spese di ristrutturazione delle parti comuni condominiali e tale comunicazione deve contenere le quote di spesa attribuite a ciascun condomino, cosicché questo possa ottenere le relative detrazioni fiscali.
Ricordiamo che la comunicazione dei dati va effettuata telematicamente attraverso il servizio Entratel o Fisconline.
Tra i nuovi chiarimenti forniti dalle FAQ pubblicate, indichiamo:
• Esonero dell’invio della trasmissione dei dati se per le spese sostenute nell’anno precedente tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (come previsto dal provvedimento del 21 febbraio 2024).
• Rimborsi parziali o totali delle spese da parte di ente esterno: a tal proposito il Fisco spiega che se un ente esterno rimborsa totalmente le spese sostenute dal condominio per i lavori, i condòmini non potranno fruire della detrazione Irpef e l’amministratore non dovrà inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In caso di rimborso parziale, l’amministratore dovrà comunicare le sole spese rimaste effettivamente a carico del condominio, indicando le quote per ciascun condomino.
• Comunicazione dei “condomini minimi”: nel caso in cui un condominio minimo abbia nominato l’amministratore, questo è tenuto a comunicare all’Agenzia i dati delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione sulle parti comuni entro il 16 marzo dell’anno successivo, qualora, invece, non vi sia un amministratore i condòmini non sono tenuti a fare tale comunicazione.
• Condomini minimi privi di codice fiscale: l’Agenzia specifica che nel caso in cui un condominio minimo non disponga di codice fiscale, è necessario utilizzare il campo “Progressivo condominio minimo” per distinguere i diversi condomini minimi privi di codice fiscale. Ciò significa che se un incaricato deve inviare i dati per più condomini minimi privi di codice fiscale, dovrà predisporre due comunicazioni diverse, indicando nel campo “Progressivo” il valore “1” per il primo, il valore “2” per il secondo etc.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che per la compilazione e il controllo dei dati da inviare è possibile utilizzare i software di controllo e di predisposizione dei dati messi a disposizione gratuitamente, volti a semplificare la procedura.
Infine, ricordiamo che l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati per la precompilata relativamente alle spese sostenute per i lavori sulle parti comuni condominiali, comporta una sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro, ma non rientra tra le cause di decadenza delle detrazioni fiscali.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
“Abbiamo stimato diverse decine di miliardi di euro di crediti previsti dal Superbonus che verranno bruciati perché scaduti”.
Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Simone Giovanna, presidente dell’Associazione esodati del superbonus. “A livello quantitativo -ammette – è difficile quantificare la perdita per lo stop al Superbonus, non lo sa neanche il Mef; questo perché solo a saldo delle operazioni si verrà a sapere l’effettivo ammontare di tutta questa operazione e siccome sono detrazioni spalmate in cinque anni, un resoconto finale si potrà avere nel 2026-2027”.
“Sono solo ipotesi – sottolinea – quelle fatte dal ministro Giorgetti perché si tratta di previsioni costruite sulla teoria che tutti i crediti finalizzino verso una conclusione positiva, ma sappiamo che una grossissima fetta dei crediti è stata bruciata a causa del blocco della cessione. I crediti non sono eterni e ogni anno scadono. In pratica, quelli che non sono stati ceduti si bruciano”.
“Dal punto di vista delle ricadute fisiche e umane sui cittadini – fa notare – ci sono ancora ad oggi tantissimi cantieri-condomini che sono impacchettati da 4-5 anni. In questi giorni, da diverse zone dell’Italia, ci sta arrivando notizia che le ditte, per eccesso di credito, sono fallite e quindi i cantieri non sono stati portati a termine. I superbonus non sono stati completati a livello formale, quindi non c’erano tutti i crismi per poter completare le procedure. Tecnicamente per l’Agenzia delle entrate i crediti sono nulli e possono essere riscossi. Stanno dunque arrivando delle lettere dall’Agenzia delle entrate ai singoli cittadini privati che, ignari di tutto, magari non avevano un centesimo in tasca e hanno usufruito dello sconto in fattura, adesso si trovano a dover pagare con la sanzione che è del 100% dei crediti. Calcolando che un intervento di ristrutturazione medio si aggira sui 100-120 mila euro, i crediti sono raddoppiati arrivando a 240 mila euro più interessi. Ecco che la gente è a dir poco disperata”.
Con la Legge di Bilancio 2025 è stato prorogato il Bonus Mobili, l’agevolazione che permette una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, destinati all’arredo di un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione.
La detrazione prevista è pari al 50% e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di montaggio e trasporto, inoltre la detrazione va ripartita, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo.
Anche nel 2025 il Bonus Mobili agevolerà le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie e alla classe F per frigoriferi e congelatori.
Potranno, quindi, beneficiare di tale agevolazione tutti coloro che sostengono le spese per gli acquisti sopracitati e che hanno contestualmente realizzato lavori di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Il limite di spesa massimo pari a 5.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle eventuali pertinenze, oppure la parte comune oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Pertanto, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte ad usufruire di tale beneficio.
Per illustrare al meglio il Bonus Mobili, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida Bonus Mobili ed Elettrodomestici aggiornata a gennaio 2025, così da poter chiarire e approfondire tutte le informazioni utili a coloro che intendono usufruire della proroga di tale agevolazione.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Arriva una nuova scadenza per i contribuenti che possiedono immobili nei Comuni che hanno approvato in ritardo le delibere con le aliquote aggiornate.
Un emendamento al testo di conversione del decreto Milleproroghe 2025 prevede, come lo scorso anno, un’estensione del termine per la pubblicazione delle delibere relative alle aliquote IMU applicate nel 2024.
Pertanto, i contribuenti interessati sono chiamati al versamento del conguaglio IMU e TARI 2024 entro la nuova scadenza di fine febbraio.
La normativa di riferimento prevede infatti che ai fini della determinazione delle aliquote IMU, le delibere e i relativi regolamenti debbano essere approvati entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento (28 ottobre), ai fini della pubblicazione sul portale del MEF.
Come già accaduto anche lo scorso anno, sono diversi gli enti che non hanno provveduto nei termini. Un ritardo che quindi rende inefficaci le delibere.
Per questo motivo, un emendamento al testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2025, prevede un “salvagente” per i Comuni interessati. Di conseguenza viene previsto anche un termine aggiuntivo per il pagamento del conguaglio IMU e TARI.
Per effetto della proroga, dunque, i contribuenti residenti nei quasi 500 Comuni interessati saranno chiamati a pagare la differenza fra quanto versato l’anno scorso in base alle aliquote 2023 e gli importi dovuti per gli eventuali aumenti previsti dalle delibere 2024 rese efficaci dal Milleproroghe.
Il versamento delle somme eventualmente dovute dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2025, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Ad ogni modo, nel caso in cui il Comune abbia fissato le aliquote IMU in misura inferiore rispetto a quelle dell’annualità precedente, utilizzate per determinare l’importo di acconto e saldo, al contribuente spetterà il rimborso delle somme corrisposte e non dovute sulla base dei nuovi regolamenti.
Stop al Superbonus, ma proseguono adempimenti e controlli
La misura é in vigore fino al 31 dicembre 2025. Sui lavori in corso e su quelli terminati i beneficiari dovranno inviare comunicazioni aggiuntive e saranno soggetti a severi controlli
Gli adempimenti legati al Superbonus continueranno anche nel 2025, nonostante la detrazione per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica sia fortemente limitata dal Disegno di Legge di Bilancio in discussione in Parlamento.
Chi ha realizzato o sta realizzando lavori agevolati con il Superbonus, deve infatti affrontare ancora controlli e inviare una serie di documenti aggiuntivi.
Formalmente, il Superbonus è in vigore fino al 31 dicembre 2025, ma il disegno di Legge di Bilancio 2025 di fatto mette la parola fine alla detrazione.
Il Ddl stabilisce infatti che a partire dal prossimo anno, potranno usufruire della detrazione, che avrà l’aliquota del 65%, solo condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e enti del terzo settore che abbiano già deliberato gli interventi e presentato o richiesto i titoli abilitativi entro il 15 ottobre 2024.
Chi non ha centrato questa scadenza non potrà realizzare interventi Superbonus, a meno che non intervengano modifiche.
I nuovi adempimenti, quindi, in un certo senso sopravvivono al tramonto definitivo della detrazione.
Gli adempimenti aggiuntivi per Superbonus e Sismabonus
Per effetto Dpcm 17 settembre 2024, che dà attuazione all’obbligo della nuova comunicazione Superbonus, i beneficiari della detrazione devono inviare delle informazioni aggiuntive all’Enea e a Casa Italia.
Chi sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico deve infatti inviare all’Enea i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024, le spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025 e le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese. Per l’invio è necessario rispettare gli stessi termini delle asseverazioni inoltrate all’Enea, quindi 90 giorni dalla fine dei lavori.
Chi sostiene le spese per i lavori antisismici deve iinvece nviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati catastali dell’immobile, l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 e quelle da sostenere dal 30 marzo 2024 e nel 2025, oltre alle percentuali delle detrazioni spettanti.
Per l’invio delle comunicazioni relative ai lavori antisismici, le scadenze sono due. La prima, più imminente, era prevista per il 30 novembre 2024 e riguarda i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024. La deadline per l’invio delle comunicazioni aggiuntive era stata inizialmente fissata al 31 ottobre 2024, ma è stata prorogata con il dpcm 29 ottobre 2024. La seconda scadenza dipende invece dall’approvazione del SAL: i dati devono infatti essere inviati entro 30 giorni.
I controlli sulle rendite dopo i lavori Superbonus
Un altro capitolo di adempimenti legati al Superbonus riguarda tutti i beneficiari della detrazione, anche quelli che hanno realizzato gli interventi negli anni passati e li hanno già conclusi.
Si tratta delle verifiche sull’aggiornamento dei dati catastali dopo i lavori per verificare se l’incremento del valore degli immobili, dovuto agli interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, ha aumentato anche la rendita catastale e se queste variazioni sono state correttamente segnalate.
Si ricorda, infatti, che, in generale, il direttore dei lavori deve presentare la dichiarazione di variazione catastale, oppure la dichiarazione che i lavori non hanno influito sulla rendita catastale, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dal fatto che essi siano incentivati con i bonus edilizi.
Le verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate sono state introdotte già lo scorso anno, con la Legge di Bilancio per il 2024, ma il Governo ha recentemente espresso la volontà di rinvigorire i controlli.
I controlli su questi adempimenti riguarderanno pertanto tutti i beneficiari del Superbonus e andranno avanti nel 2025.
Superbonus e tassazione delle plusvalenze
Continueranno poi ad essere conteggiati nelle plusvalenze, tassate al 26%, i costi dei lavori agevolati con il Superbonus, realizzati su immobili venduti entro 10 anni dai lavori.
Anche questa misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2024 e prevede la tassazione del 26% in presenza di qualunque tipo di lavoro agevolato con il Superbonus, anche se realizzato sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare venduta.
La tassazione del 26% sulla plusvalenza si applica a prescindere dalla percentuale di detrazione superbonus.
La plusvalenza non viene tassata se gli immobili sono acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale.
La tassazione al 26% continuerà quindi, in caso di vendita, non solo nel 2025, ma anche oltre.
La Legge di Bilancio conferma la possibilità di accedere alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici in caso di lavori di ristrutturazione.
Il testo della Manovra non prevede differenziazioni tra prime e seconde case: il bonus mobili 2025 resta al 50 per cento per tutti, senza novità di rilievo.
Confermato il limite delle spese ammesse: sarà possibile portare in detrazione un massimo di 5mila euro, da recuperare in 10 anni con la dichiarazione dei redditi.
Bonus mobili 2025: funzionamento e requisiti
Resta in vigore anche per il 2025, abbinato alla detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia, il bonus mobili ed elettrodomestici.
La proroga della detrazione è prevista dal testo della Legge di Bilancio 2025. Se per la generalità delle agevolazioni si prevedono regole differenziate per prime e seconde case, viene confermata l’aliquota unica per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Non cambiano, inoltre, i requisiti generali beneficiare della detrazione.
Potranno fruire del bonus mobili i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia e che acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La detrazione del 50 per cento è riconosciuta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto a fruire del bonus per arredi e grandi elettrodomestici siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Quindi, ai fini dell’accesso alla detrazione, è necessario che i lavori di ristrutturazione siano iniziati dal 1° gennaio 2024.
Il limite di spesa
L’importo dello sconto fiscale, anche nel 2025, dovrà essere calcolato su un limite massimo di spesa fissato a 5mila euro.
Le spese detraibili
L’elenco degli acquisti di ammessi è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nella guida dedicata al bonus mobili. Ecco alcuni esempi:
• mobili e arredi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
• grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Vi rientrano anche apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
I lavori che consentono di accedere al bonus
La possibilità di accedere al bonus mobili è riconosciuta a chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia. Quali:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni e il rifacimento di intonaci interni non danno diritto al bonus);
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni del condominio.
Per gli appartamenti privati il bonus non spetta in ipotesi di manutenzione ordinaria, quale tinteggiatura di pareti e soffitti o sostituzione di pavimenti o sostituzione di sanitari o rifacimento di intonaci interni.
Al contrario, per le parti comuni di edifici condominiali il bonus mobili spetta anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria, come la riparazione o la sostituzione di cancelli o portoni o la riparazione delle grondaie.
Il metodo di pagamento
Per poter accedere al bonus mobili è necessario che le spese sostenute vengano pagate con mezzi tracciabili, ossia bonifico, carta di debito o credito, mentre non è possibile fruire della detrazione in caso di versamento del corrispettivo mediante assegni o contanti.
Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, si deve utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si può accedere al bonus mobili anche in caso di finanziamento a rate, a condizione però che la società finanziatrice paghi il corrispettivo con le stesse modalità previste per il beneficiario della detrazione e che, contestualmente, il contribuente disponga di una copia della ricevuta di pagamento.
I documenti da conservare
Ai fini della richiesta in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante è necessario conservare i seguenti documenti:
• ricevuta del bonifico;
• ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
• documentazione di addebito sul conto corrente;
• fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Comunicazione ENEA
Anche ai fini della detrazione del 50 per cento per mobili ed elettrodomestici è necessaria la comunicazione ENEA.
L’adempimento è necessario in caso di acquisto di elettrodomestici, quali forni, frigoriferi, lavatrici, piani cottura elettrici, lavasciuga o lavatrici ma, a differenza di quanto previsto per l’ecobonus, la mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).
Gli importi relativi a semplici forniture non rientrano tra quelli da considerare nel calcolo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). A contribuire all’importo del SAL sono esclusivamente i lavori realizzati dall’inizio dell’intervento e fino all’emissione del SAL.
Il chiarimento è stato fornito dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino, in rappresentanza del Governo, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata del 12 novembre, che si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera. La risposta segue i pareri forniti dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nell’audizione è stata innanzitutto richiamata la definizione di stato di avanzamento dei lavori: “La nozione di SAL rientra tra i diversi documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se delegati a tale compito”. La sottosegretaria del MEF ha inoltre sottolineato: “Lo stato di avanzamento lavori è un atto ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto, in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte tutte le lavorazioni dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione”. Nel calcolo del SAL rientrano quindi “solo le prestazioni effettivamente realizzate nel cantiere” e sono escluse le semplici forniture.
La posizione fornita dal MEF é stata anche motivata con il riferimento all’allegato 2 del decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020, che si riferisce esclusivamente ai lavori realizzati nel disciplinare le osservazioni del tecnico.
Tale posizione rappresenta un importante chiarimento che potrebbe avere ripercussioni anche su interventi già conclusi, dal momento che il raggiungimento del SAL è stato considerato un requisito sia per l’accesso alle proroghe, sia per la determinazione del superbonus o delle agevolazioni spettanti.
I chiarimenti forniti in Commissione Finanze della Camera assumono dunque notevole importanza soprattutto per le possibili implicazioni.
L’esclusione delle forniture dal calcolo dell’importo del SAL è determinante per il raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Il raggiungimento del SAL è inoltre particolarmente importante in quanto è stato considerato per l’accesso alle proroghe concesse per il completamento dei lavori del superbonus, sia nel caso di interventi su villette e unifamiliari, sia nel caso di lavori nei condomini.
Un calcolo del SAL con l’esclusione delle forniture porterebbe all’ottenimento di una proroga senza aver rispettato i requisiti previsti, anche per lavori che potrebbero essere da tempo conclusi.
Analoga riflessione può interessare la determinazione dell’aliquota della maxi agevolazione, in alcuni casi basata sul rispetto di requisiti legati al raggiungimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori.
Alcuni effetti potrebbero inoltre avere un impatto sulle somme legate alle cessioni del credito, già accettate e i cui importi potrebbero essere già stati fruiti.
La posizione potrebbe quindi portare ad effetti retroattivi, destinati anche a incrementare i possibili contenzioni collegati con gli interventi del superbonus.
Il chiarimento incentrato su aspetti tecnici del calcolo dell’avanzamento dei lavori potrebbe quindi avere conseguenze ad ampio raggio e anche in relazione a lavori già conclusi.