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Tari con lo sconto se il servizio non viene effettuato

Il Comune calcola l’ammontare della Tari dovuta dal contribuente e invia l’avviso di pagamento. La base di calcolo della TARI è la superficie calpestabile, quindi i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per l’utente è importante sapere che se la raccolta dei rifiuti non viene effettuata si ha diritti ad ottenere lo sconto.
In particolare, lo sconto sulla Tari viene riconosciuto in favore di quelle zone urbane in cui la raccolta non viene effettuata da molto tempo. La legge (comma 656 Legge 147/2013) prevede uno sconto dell’80% qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
• mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: si pensi a un Comune che non abbia ancora affidato l’appalto ad una società per la raccolta dei rifiuti o ai numerosi casi di disfunzioni interne organizzative;
• effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento: è l’ipotesi in cui non viene rispettata la raccolta differenziata o in cui la raccolta avviene a singhiozzo;
• interruzione del servizio per scioperi o per altri motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
Secondo la Cassazione, non basta il semplice fatto che per uno o due giorni non passi il camion dei rifiuti: vi deve piuttosto essere un «grave e perdurante disservizio», anche se non dipendente da colpa del Comune. Quello che rileva è infatti la disfunzione protratta nel tempo.
Inoltre è necessario che, dalla mancata raccolta, derivi un danno o anche un semplice pericolo alla salute delle persone o all’ambiente. Tale situazione deve essere certificata dall’autorità sanitaria, ossia dall’Asl.
In tali casi, dunque, per ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti non bisogna dimostrare di aver subito un effettivo danno o di aver dovuto tenere le finestre chiuse a causa dei cattivi odori; né bisogna munirsi di fotografie che ritraggono i topi presenti in strada o attorno all’edificio. E’ sufficiente una certificazione dell’Asl o di altre autorità sanitarie da cui si evinca lo stato di pericolo, anche solo potenziale, per la salute pubblica. Insomma è sufficiente che servizio di raccolta della spazzatura non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, indipendentemente da eventuali responsabilità del Comune.
Il contribuente sarà quindi tenuto a pagare solo il 20% della Tari. Si tratta di uno sconto obbligatorio, che il Comune non può negare.
Non sarà certo il Comune a chiedere di sua spontanea volontà l’importo in misura ridotta. L’istanza dovrà provenire dal cittadino ed essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune. La domanda può essere presentata in carta semplice e spedita con raccomandata a.r, oppure consegnata a mani o inviata tramite Pec.

FONTE: La Legge per tutti

Come avere uno sconto sulla Tari

No al superbonus 110 per la casa vacanze

Il Superbonus è precluso quando l’abitazione, oggetto degli interventi agevolati, non ha la completa proprietà delle utenze e non è, quindi, “funzionalmente indipendente”. L’ultima versione della norma di riferimento, infatti, pone la condizione che un’unità immobiliare possa ritenersi tale, solo se dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”, ritoccato dalla legge di bilancio 2021, in particolare afferma che “un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”.
È il fulcro della risposta n. 810 del 15 dicembre, indirizzata al proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale, suddiviso in edifici separati, che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente. In particolare, l’istante, nonostante gli impianti di acqua, energia elettrica e gas fossero di proprietà dell’abitazione solo fino al contatore e di proprietà condivisa con il complesso turistico, per la tratta che va dal contatore a monte verso l’allaccio condominiale, riteneva di poter fruire comunque dell’agevolazione.
L’Agenzia non ha condiviso.
Dopo aver premesso che il Superbonus spetta, tra l’altro, anche sugli interventi, sia trainanti sia trainati, effettuati “su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze”, ha aggiunto che la nozione di “funzionalmente indipendente” è ben specificata nel comma 1-bis dell’articolo 119. Inoltre, le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Tanto premesso, considerato che le utenze sono solo parzialmente di proprietà, l’unità abitativa in questione non può essere ritenuta “funzionalmente indipendente”. Ne consegue che all’istante, in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sull’unità immobiliare, sita all’interno del complesso residenziale, è precluso l’accesso al Superbonus.

FONTE: FiscoOggi

Sì al bonus facciate, anche se parziale

Può usufruire della detrazione Irpef relativa al bonus facciate anche il contribuente che intende mettere a nuovo soltanto la superficie esterna corrispondente alla sua abitazione e non l’intera facciata dell’edificio che ospita, oltre al suo appartamento, altre unità abitative appartenenti a terzi. Irrilevante la circostanza che si tratti di un condominio minimo, ferma restando, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, la necessità di conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri previsti dal codice civile.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 838 del 21 dicembre 2021.
Il contribuente che sottopone il quesito possiede, insieme alla moglie, un appartamento situato in un fabbricato composto anche da altre abitazioni appartenenti a terzi, mai costituito formalmente in condominio. L’istante, come già fatto da alcuni degli altri proprietari, intende effettuare il restyling esclusivamente sulla porzione di facciata che interessa la sua unità immobiliare e chiede se può usufruire, per tali interventi, della detrazione del 90% prevista dalla legge di bilancio 2020, anche se l’intervento interesserebbe solo un perimetro ristretto e non l’intera facciata dell’edificio. Inoltre, il contribuente sostiene che, trattandosi di lavori su parti comuni del fabbricato e in assenza di un condominio formalmente costituito, invece della delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori, sia sufficiente l’invio, tramite raccomandata, di una comunicazione di avvio della ristrutturazione ai proprietari delle altre unità immobiliari, con inizio degli interventi dopo trenta giorni dal ricevimento delle raccomandate senza opposizione.
L’argomento “bonus facciate”, introdotto dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge di bilancio 2020, con lo scopo di restituire bellezza e conservare i centri abitati provvisti di determinate caratteristiche, è stato oggetto di molti documenti di prassi con cui l’Amministrazione finanziaria ha definito le linee generali di applicazione della detrazione del 90% o ha risposto a quesiti specifici. Anche in questo caso, l’Amministrazione, preliminarmente, ricorda i contenuti della misura agevolativa e i requisiti per usufruirne.
In particolare, la circolare n. 2/2020 ha chiarito quali sono gli interventi agevolabili (vedi articolo “Bonus facciate”: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”). In estrema sintesi, la detrazione può essere applicata per il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e il rinnovo degli elementi che costituiscono la struttura opaca verticale della facciata stessa e anche la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché i lavori riconducibili al decoro urbano come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata di edifici esistenti.
Niente sconto Irpef, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne degli stabili a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Esclusa anche la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Come anticipato, obiettivo principale della norma è incentivare la realizzazione di opere finalizzate alla conservazione e al decoro dei nostri centri urbani, soprattutto di importanza storica favorendo, altresì, il miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati.
Nel caso dell’interpello in esame, l’istante vuole essere sicuro di poter usufruire della detrazione del 90% anche se l’intervento che va a realizzare riguarda non tutta la facciata del fabbricato, ma soltanto la porzione relativa alla sua abitazione.
L’Agenzia, considerata la ratio dell’agevolazione, ritiene che il contribuente possa beneficiare della detrazione anche se il rinnovamento è circoscritto all’area della sua unità immobiliare e, dunque, a risolvere un problema localizzato su una parte della facciata e non dell’intera superficie visibile dall’esterno dello stabile.
Quanto alla possibilità di inviare, ai fini della detrazione, una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari – in assenza di un condominio formalmente costituito, in luogo della delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori -, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la circolare n. 7/2021. Al riguardo, il documento di prassi ha precisato che ai fini del bonus facciate, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di un condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili. È irrilevante, dunque, che il condominio non sia formalmente costituito, considerato che, come ribadito dalla stessa circolare, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune o quando l’unico proprietario di uno stabile ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, frazionando, di fatto, la proprietà.
Del resto, spiega ancora l’Amministrazione, anche per il “condominio minimo”, composto cioè da non più di otto condòmini, valgono le norme civilistiche generali per tale tipo di comunità, con eccezione degli articoli 1129 e 1138 del codice civile riguardanti, rispettivamente, la nomina dell’amministratore e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

FONTE: FiscoOggi

Tari, la tassa sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

La Tari, acronimo di Tassa sui Rifiuti, è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Come spiega il sito del MEF, “è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi”.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. La tariffa è inoltre articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica (attività produttive o industriali).
Per quanto riguarda le utenze domestiche, la parte fissa è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare. Mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza.
La quota fissa è calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che va sommato alla parte fissa.

FONTE: La Legge per tutti

Come avere uno sconto sulla Tari

Bis del bonus prima casa, se la “prima” è inabitabile

Se la “prima casa” è inabitabile, l’agevolazione può andare al bis: la ripetizione è possibile quando l’immobile viene dichiarato inagibile dall’autorità competente, a causa della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio.
L’oggettiva e assoluta inidoneità dell’immobile pre-posseduto, acquistato con il bonus “prima casa”, risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che il beneficio può essere ripetuto per l’acquisto di un nuovo immobile.
Questo in quanto, come sottolineato nella risoluzione n. 107/2017, il verificarsi di “un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”, può superare le rigide condizioni poste dalla norma che presidia alla fruizione del beneficio (Nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986). Lo afferma l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 1 del 17 marzo 2022.
Tra i vincoli fissati dal legislatore alla fruizione dell’agevolazione “prima casa”, infatti figurano, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata. Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 38/2005, l’intento del legislatore è evitare il duplice godimento dell’agevolazione “prima casa” che si realizzerebbe – all’atto del secondo acquisto – laddove l’agevolazione sia stata già goduta in precedenza dal medesimo contribuente per un immobile di cui risulti ancora titolare.
Tanto detto, l’Agenzia conferma che, se l’immobile pre-posseduto viene dichiarato inagibile dall’autorità competente, a causa della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, indipendentemente dalla volontà del titolare, la possibilità di fruire nuovamente del beneficio “prima casa” sull’ acquisto di una nuova abitazione è concessa fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell’immobile e, naturalmente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma di riferimento.

FONTE: FiscoOggi

Esenzione Imu immobili inagibili nei Comuni colpiti dal sisma nel 2012

Ulteriore proroga dell’esenzione dall’applicazione dell’IMU sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti oppured oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In particolare, si tratta dei fabbricati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. L’esenzione di applica fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
E’ quanto prevede l’art. 22 bis, introdotto dalla Legge n. 25 del 28.03.2022 di conversione del Decreto Sostegni ter, recentemente pubblicata in GU.
Per quanto riguarda i comuni interessati dall’esenzione, si ricorda che i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012, integrato dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.
Inoltre, lo stesso D.M. 1° giugno 201, elenca anche i Comuni della regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato ridotto, con l’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, e a far data dal 2 gennaio 2019 è stato così delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

FONTE: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32171-esenzione-imu-immobili-inagibili-nei-comuni-colpiti-dal-sisma-2012.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-03-30

Bonus edilizia, dal 15 aprile i nuovi massimali per le asseverazioni

Aggiornato il tetto degli importi massimi agevolabili per le asseverazioni di congruità. Dal 2023 l’adeguamento sarà annuale.

È stato pubblicato nell’edizione di serie generale della Gazzetta n. 63, il decreto 14 febbraio del ministero della Transizione ecologica con allegata la tabella con la definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, da indicare nelle asseverazioni necessarie per la fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus istituiti nell’ambito dei lavori di edilizia.
Dai massimali indicati sono esclusi i costi relativi all’Iva, agli oneri professionali e alla posa in opera.

La fissazione dei valori massimi aggiornati a cui fare riferimento per attestare la congruità delle spese (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, il decreto “Rilancio”), era stata espressamente prevista dal Dl n. 157 dello scorso 11 novembre, il cosiddetto decreto Antifrodi, per evitare o quantomeno ostacolare i meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati.

Le diverse voci riguardanti le tipologie di intervento riportate nell’allegato (insieme alle relative spese specifiche massime ammissibili) sono:
– riqualificazione energetica;
– strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
– strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
– strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
– sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
– installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
– impianti a collettori solari;
– impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
impianti con micro-cogeneratori;
– impianti con pompe di calore (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente);
– impianti con sistemi ibridi (solo se l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente);
– impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (nei casi in cui l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente);
– impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
– installazione di tecnologie di building automation.

I nuovi massimali sostituiscono i precedenti requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali riportati nel decreto 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo economico, uno dei due decreti attuativi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del “Rilancio” (vedi Eco-sisma bonus al 110%: in Gazzetta i decreti attuativi).

Le disposizioni contenute nel decreto pubblicato lo scorso 16 marzo in Gazzetta entrano in vigore a partire dal prossimo 15 aprile e i parametri da rispettare riportati nell’allegato, specifica l’articolo 2 del decreto, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto, perciò dal 16 aprile in poi.
Per i costi relativi a tipi di interventi che non sono ricompresi nelle indicazioni fornite dall’allegato al decreto 14 febbraio, il tecnico abilitato per la certificazione dovrà utilizzare, spiega l’articolo 3, i prezzari predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome o i listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio dove è situato l’edificio oggetto dell’intervento.

Superbonus 110% in condominio. Il diritto di opporsi

Sul diritto del singolo condomino di opporsi ai lavori previsti per il bonus 110% è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con Parere 620/2021
L’art.119 del decreto-legge 19.05.2020 n.34, convertito nella legge 17.07.2020 n.77, ha introdotto la detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dai contribuenti nel caso di interventi sulle superfici orizzontali, verticali ed inclinate dell’edificio condominiale, diretti sostanzialmente ad ottenere l’isolamento termico e a migliorarne l’efficientamento energetico anche mediante sostituzione degli impianti, nonché nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (“sismabonus”).
Per la realizzazione di tali opere, dettagliatamente descritte nella norma, l’art.119 al comma 9-bis, inizialmente, prevedeva che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Questa disposizione speciale, dettata in un provvedimento legislativo che introduceva “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio), nella sua stesura originaria, oltre a stabilire un quorum deliberativo sui generis per questa tipologia di lavori, sembrava rendere vincolante per tutti i partecipanti al condominio la delibera complessa di approvazione dei lavori.
L’assemblea condominiale, infatti, era chiamata a decidere sulla approvazione dei lavori, della spesa e della ripartizione, sugli eventuali finanziamenti necessari allo scopo e sull’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo della detrazione fiscale del 110 per cento ed, infine, sulla scelta del soggetto finanziatore.
Aggiungasi, poi, che, per la realizzazione delle opere previste nel dettaglio di cui all’art.119 del D.L. n.34/2020, spesso, erano inclusi ulteriori interventi sulle parti comuni dell’edificio, per i quali non operava la detrazione fiscale, ed altri ancora sulle proprietà esclusive (opere cosiddette trainate da quelle principali).
La maggioranza prevista dal comma 9 bis (“la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”) per i lavori di isolamento ed efficientamento energetico del fabbricato condominiale, era diversa ed inferiore rispetto a quella di cui all’art.1136 comma 4 C.C. prevista per le opere di manutenzione straordinaria (“maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”) ed a quella di cui all’art.1136 comma 5 C.C. prevista per le innovazioni (“maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio”).
La deliberazione assembleare, nella complessità dianzi evidenziata anche con un minor quorum deliberativo, sembrava potesse vincolare irrimediabilmente i condomini non consenzienti alle opere di cui all’art.119 del D.L. n.34/2020.
Sussisteva anche il dubbio legittimo che un intervento diretto alla mera riqualificazione energetica del fabbricato, per salire da una classe inferiore ad una superiore, potesse essere considerato un’opera di carattere straordinario o una innovazione necessaria a tal punto da vincolare tutti i partecipanti del condominio.
E’ così intervenuta la modifica del comma 9 bis dell’art.119 del D.L. n.34/2020, prima ad opera dell’articolo 63, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, e poi l’integrazione apportata dall’articolo 1, comma 66, lettera p), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha aggiunto il seguente inciso “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.
La modificazione della norma ha praticamente reso non vincolante per i condomini dissenzienti la spesa per i lavori di riqualificazione energetica del fabbricato.
Più recentemente, sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con il parere n.620/2021 del 22.09.2021, evidenziando che, con il DL 34/2020, all’art.119 c. 9-bis è prevista la possibilità che il condominio o i condòmini che intendono usufruire della detrazione possano farsi carico dell’intera spesa per poter quindi beneficiare del 110%.
Soli i condòmini, favorevoli alle opere, si accollano le relative spese ed a fruire del superbonus, se uno o più proprietari degli immobili presenti nell’edificio non siano d’accordo all’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, in caso di non corretta fruizione del Superbonus ne risponderà esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito con esclusione da ogni rischio di chi non ha approvato i lavori e di conseguenza non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.

FONTE: FiscoOggi –  Agenzia delle Entrate

Bonus edilizi e divieto di cessione multipla

Con il Dl “Frodi” non cambia la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022 e la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime.

In caso di prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” come banche intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
E’ uno dei chiarimenti forniti nella risposta alla Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia sul divieto di cessione dei bonus introdotto dal decreto “Frodi” (Dl n. 13/2022).

Il quesito, nel dettaglio, è così formulato:
“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”.

L’Agenzia ricorda che in tema di Superbonus, bonus diversi e bonus anti-Covid, il decreto “Frodi” ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto Frodi), dando la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl n. 4/2022 (sostegni-ter) che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.
In definitiva, alla luce delle regole delineate, l’Agenzia fornisce il seguente quadro sulle opzioni esercitabili, che garantisce l’equità di trattamento tra contribuenti.

Prima cessione o sconto:
Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”.
Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.

Cessioni successive alla prima:
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.

FONTE: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-edilizi-e-divieto-cessione-punto-nella-risposta-faq

Da mini-condominio a casa unica, superbonus fino al 2025

La demolizione e ricostruzione di un condominio minimo gode della proroga massima prevista dalla Legge di Bilancio 2022: superbonus fruibile fino al 2025.
Per i lavori eseguiti su due unità immobiliari che formano un condominio minimo, che alla fine degli interventi saranno accorpate, spetta il superbonus fino al 2025. Dal momento che a contare è la situazione esistente all’inizio dei lavori, e non alla fine, la scadenza è quella prevista per i condomini.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 40 del 21 gennaio 2022 data ad un contribuente in procinto di acquistare, due unità immobiliari – una per sé, l’altra per il coniuge – facenti parte di un unico edificio, costituendo un condominio minimo.
Poiché l’intenzione è quella di procedere ad un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato, dopo il quale i due immobili saranno catastalmente accorpati, il contribuente chiede chiarimenti sul termine per il sostenimento delle spese agevolate. Chiede inoltre quali siano le conseguenze in caso di lavori non conclusi entro la scadenza fissata per i pagamenti.
Dopo il riepilogo della disposizione di riferimento (articolo 119 del DL Rilancio) e della connessa prassi, l’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 28, legge n. 234/2021), sostituendo il comma 8-bis dell’articolo 119, ha previsto termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione di chi sostiene le spese.
In particolare, la normativa vigente stabilisce che, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, pari al 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65% di quelle sostenute nel 2025.
Ai fini del superbonus – aggiunge l’Agenzia – va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Tale criterio si deve applicare non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche per individuare il limite temporale di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, considerato che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Mentre non importa quando siano conclusi i lavori: ai fini dell’agevolazione è solo necessario che siano effettivamente realizzati e completati. Condizione che l’Agenzia verificherà al momento del controllo.

FONTE: FiscoOggi, Agenzia delle Entrate