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Fisco: dal 10 febbraio al via credito d’imposta pubblicità

Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Con la circolare firmata dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal Dl Sostegni bis con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.
Il credito d’imposta, specifica l’Agenzia delle Entrate in una nota, è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale.
Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Registrazione contratto locazione con cedolare secca

Quando registra un contratto di locazione con” cedolare secca” presso l’Agenzia delle Entrate, il locatore di un immobile ad uso abitativo ha la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali e ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imposta di Registro e dell’Imposta di Bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto. L’Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione di un contratto di locazione con regime fiscale ordinario, calcola l’imposta di registro che il locatore è chiamato a pagare. Se l’immobile è ad uso abitativo, l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo. Per ogni copia da registrare, inoltre, è previsto il pagamento di un’imposta di bollo pari a 16,00€.
Dal momento che la “cedolare secca” è un regime di tassazione alternativo, il locatore che registra un contratto d’affitto con questa formula fiscale non è chiamato a pagare né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo. Gli immobili per i quali è prevista l’applicazione del regime di cedolare secca devono appartenere alle categorie catastali A1 e A11 e devono essere locati ad uso abitativo. Se sono presenti pertinenze congiunte all’immobile, anch’esse devono essere locate ad uso abitativo per consentire la stipula di un contratto con cedolare secca.
È possibile optare per la cedolare secca in fase di registrazione del contratto o negli anni successivi. In quest’ultimo caso è bene specificare che la registrazione segue le regole ordinarie e che, quindi, le spese di registrazione del contratto di locazione cedolare secca comprendono tutte le imposte dovute.

FONTE: Idealista

Comunicazione all’Enea possibile fino al 16 marzo 2022

Una buona notizia per gli asseveratori impegnati nelle operazioni di verifica degli stati avanzamento lavori nei cantieri incentivati dal superbonus. L’Enea ha infatti messo sul proprio sito web una nota in cui dichiara che le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60% possono essere trasmesse anche nel 2022, a condizione che le relative fatture siano state emesse e pagate entro il 31 dicembre 2021.
La trasmissione dell’asseverazione dovrà essere effettuata in tempo utile per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito, o dello sconto in fattura, all’Agenzia delle Entrate. Considerato che la comunicazione deve avvenire entro il 16 marzo 2022, e valutati i tempi tecnici connessi all’invio dell’asseverazione e all’apposizione del visto di conformità, si può cautelativamente porre la settimana compresa tra il 28 febbraio e il 7 marzo 2022 come spazio di tempo limite se non si vogliono correre rischi.

FONTE: Enea

Aste immobiliari, cosa è successo nel 2021 e cosa capiterà

Il settore delle aste immobiliari fatica a uscire dalla crisi innescata dal Covid. Tuttavia gli esperti prevedono che nei prossimi anni saranno in aumento gli immobili che verranno posti all’asta, proprio a causa delle conseguenze sull’economia create dalla pandemia.
In particolare, secondo Astasy, il mancato recupero di capitali da aste giudiziarie nell’anno 2020 è potenzialmente stimabile in 8.600.378.123,25 di euro. Secondo Reviva, il 2021 si è chiuso con 44.714 aste sospese per una perdita complessiva di 6,6 miliardi di euro, con ancora una grande incertezza e ripresa ancora lenta. Inoltre, secondo Banca d’Italia, il prezzo delle case all’asta è sempre più scontato rispetto al mercato, svalutandosi anche del 60 per cento.
Il segmento delle aste immobiliari vede fiorire in Italia una serie di nuove realtà e di business destinati a durare nel tempo. Ad esempio sbarcano nel nostro Paese le aste immobiliari tra privati, simili a delle eBay delle case. Il connubio tra aste e tecnologia si trova nella blockchain: in futuro si sentirà sempre più parlare di tali applicazioni nel mondo dello scambio di immobili all’asta, soprattutto privata.
Le aste immobiliari restano comunque una fonte di investimento interessante se si sa dove cercarle in Italia. Le riqualificazioni dei borghi possono ad esempio essere agevolate dalle aste immobiliari. Un altro pezzo di patrimonio nazionale riqualificabile tramite le aste sono le caserme, nel 2021 interessate da un apposito bando Anas.

Dal primo gennaio sceso a 999,99 il limite per l’utilizzo di denaro contante

A decorrere dal primo gennaio 2022 il limite per l’utilizzo del denaro contante è stato ridotto da 1.999,99 euro a 999,99 euro. E’ inoltre stata ripristinata la soglia di 3.000,00 euro per i cambiavalute.
Il limite di euro 999,99 vale anche quando il trasferimento sia effettuato tramite più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati. Al riguardo, si considera frazionata un’operazione unitaria dal punto di vista economico, di valore pari o superiore al limite di 1.000,00 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo, fissato per legge in sette giorni.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga, che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
Dal primo gennaio del 2023 saranno inoltre applicabili le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non accettano pagamenti tramite “carte di pagamento”.

Donazione e agevolazioni prima casa, il Fisco fa chiarezza

Per richiedere le agevolazioni fiscali non bisogna possedere un’altra abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, o un altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con i benefici prima casa.
Pertanto, chi possiede un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo dei benefici fiscali potrà richiedere le stesse agevolazioni, in occasione della stipula di un atto di donazione di un’abitazione, se in tale atto dichiara di impegnarsi a vendere entro un anno dal nuovo acquisto l’immobile già posseduto.
E’ quanto precisa il Fisco, al quale una contribuente ha posto un quesito: “I miei genitori intendono donarmi un immobile che utilizzerò come abitazione principale. Posso richiedere le agevolazioni prima casa, essendo già proprietaria di altro immobile nello stesso Comune e per l’acquisto del quale ho usufruito delle stesse agevolazioni?”.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha spiegato, “chi possiede un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo dei benefici fiscali” può “richiedere le stesse agevolazioni, in occasione della stipula di un atto di donazione di un’abitazione, se in tale atto dichiara di impegnarsi a vendere entro un anno dal nuovo acquisto l’immobile già posseduto”.
Si ricorda infatti che la condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa è quella di non possedere un’altra abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare o un altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con i benefici prima casa.
In caso di donazione e agevolazioni prima casa, dunque, se si possiede un altro immobile nello stesso Comune, è necessario procedere alla vendita dell’immobile posseduto entro un anno dalla donazione della nuova abitazione.

FONTE. FiscoOggi

Giovani avvocati e dottori commercialisti contestano la riforma della giustizia tributaria

L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) e l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) “censurano fermamente la riforma che limita l’accesso alla giustizia tributaria, impedendo di fatto l’impugnazione dei ruoli esattoriali dal momento della loro conoscenza dai relativi estratti, e il differimento della tutela giudiziale al momento dell’applicazione di misure cautelari, o espropriative”.
Lo affermano in una nota congiunta i presidenti Matteo De Lise e Francesco Paolo Perchinunno, convinti che il restyling, per come è strutturato, “appare incostituzionale nella parte in cui limita il diritto di difesa di tutti i cittadini. Eppure, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in passato un interesse giuridicamente rilevante alla tutela dal momento della effettiva conoscenza di un debito iscritto a ruolo mai notificato o notificato irritualmente. È incostituzionale – evidenziano i due leader dei sindacati dei professionisti – anche nella parte in cui viola il principio di uguaglianza, creando categorie di contribuenti che possono accedere alla giustizia preventiva ed altre che dovranno attendere i provvedimenti esecutivi”.
L’obiettivo di deflazionare il contenzioso, spiegano De Lise e Perchinunno, “non può essere raggiunto con la compressione del diritto di difesa del contribuente, ma con la riforma organica della Giustizia Tributaria che preveda l’introduzione di giudici professionali e specializzati a tempo pieno e l’affidamento della gestione della mediazione tributaria a un organo terzo rispetto alle parti processuali o ad un giudice monocratico. Soltanto così si potrà pervenire ad un giusto bilanciamento tra tutela del diritto di difesa dei contribuenti, e dunque salvaguardia del principio di capacità contributiva da un lato, e deflazione del contenzioso dall’altro”, termina la nota.

FONTE: Ansa

Provincia Trento: è possibile sospendere il mutuo fino al 2024

La Giunta provinciale di Trento ha rinnovato anche per il triennio 2022-24 la possibilità per i titolari di un mutuo agevolato contratto per l’acquisto, la costruzione o il risanamento della casa di abitazione di sospendere il pagamento della rata di mutuo, per un periodo non superiore ai 18 mesi.
“Questo provvedimento è stato assunto fin dal 2009 per sostenere le famiglie in difficoltà, oggi più che mai, durante l’emergenza epidemiologica da Covid, è fondamentale supportare i cittadini e tutelare il bene primario rappresentato dall’abitazione principale”, ha spiegato l’assessore alla salute, Stefania Segnana.
Dal 2009 al 2021 sono 431 i titolari di mutuo casa agevolato che hanno sospeso il pagamento delle rate, traslandole a fine piano ammortamento. In totale sono state sospese 891 rate ossia una media di 2 rate a mutuo.
Dal 2009 opportunità richiesta da 431 persone (il 62% di 431) per un totale di 488 rate sospese (si tratta di rate semestrali con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre).

FONTE: Ansa

Bonus prima casa under 36: si applica anche per gli immobili acquistati all’asta

Il Bonus Casa under 36 è un’agevolazione introdotta con il Decreto Sostegni bis che consente ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale senza pagare alcuna imposta.

Più nel dettaglio, i soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 64, commi 6-11, DL n. 73/2021, possono fruire di detta misura in sede di acquisto di immobile con requisiti prima casa.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il Bonus Casa under 36 è valido anche per gli immobili acquistati all’asta.

Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria, con risposta n. 808 del 13 dicembre 2021, ha chiarito che le agevolazioni previste dal suddetto articolo 64 si applicano anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile venga acquisito per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in merito: “Al riguardo, con la recente circolare del 14 ottobre 2021, n. 12 (par. 2.2) è stato chiarito che le agevolazioni previste dal citato articolo 64 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale. Ciò, in coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione ” prima casa” disciplinata dalla Nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale (cfr. risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021)”.

Ciò è perfettamente in linea con i chiarimenti forniti in precedenza dal Fisco in ordine all’agevolazione “Prima Casa”, secondo i quali l’esenzione dall’imposta di registro può essere richiesta anche nel caso in cui il trasferimento immobiliare avvenga in seguito all’esito di un giudizio.
Per quanto concerne la prova dei requisiti che occorrono per beneficiare dell’agevolazione, si sottolinea che le relative dichiarazioni vanno rese dall’interessato nell’ambito del giudizio, di modo che emergano dal provvedimento finale; tuttavia, le stesse possono essere rese anche in un secondo momento, purché ciò avvenga entro la registrazione dell’atto.

UE: stop alle caldaie a gas dal 2040

La Commissione Europea propone di eliminare i sussidi per le caldaie a combustibili fossili dal 2027. Non indica una data per la loro scomparsa, ma apre la porta ai divieti nazionali e invita gli Stati a pianificare lo stop all’uso di combustibili fossili per il riscaldamento entro il 2040.
Ma questo è stato anche il giorno dell’accordo tra le istituzioni Ue sulle nuove regole per il finanziamento delle infrastrutture energetiche. Con il quale si sono chiuse le porte a gas e petrolio tranne per alcuni progetti come Melita (gasdotto Italia-Malta).
L’esecutivo ha anche presentato un pacchetto di misure sul gas naturale dove si parla delle scorte comuni invocate da Italia, Francia e Spagna per calmierare il picco dei prezzi. Ma Roma, Parigi e Madrid dovranno dare battaglia per ampliare la portata dello strumento, concepito da Bruxelles come extrema ratio in situazioni di emergenza (interruzione delle forniture) più che come un dispositivo di regolamentazione del mercato.
Il pacchetto include misure per creare un mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, in particolare biometano e idrogeno. Per ridurre le emissioni di metano gli operatori Ue si sottoporranno a un rigido monitoraggio e saranno obbligati a riparare tempestivamente le eventuali perdite.
Quelli che esportano gas in Europa dovranno presentare un’informativa, il resto sarà affidato alla moral suasion e all’azione diplomatica nel Methane Pledge, il patto sottoscritto da Ue e altri 110 paesi per tagliare del 30% le emissioni di metano in 10 anni. Entro la fine del 2022, inoltre, la Commissione si è impegnata a definire regole comuni per la certificazione delle rimozioni di CO2 da parte dei terreni agricoli e delle industrie Ue, con l’obiettivo di creare un mercato interno per la cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio.
Nella lunga lista degli interventi annunciati ieri dal vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, non poteva mancare anche l’aspetto giudiziario. Bruxelles ha chiesto di applicare pene minime più severe per gli eco-reati. Commercio illegale di legname, riciclaggio illecito di navi, estrazione illegale di acqua, uso improprio di sostanze chimiche e anche l’introduzione sul territorio di specie invasive dovrebbero essere sanzionati con condanne fino a 10 anni di reclusione.