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Esenzione canone Rai

Il pagamento del canone Rai può essere evitato in alcune situazioni di cittadine e cittadini che possono beneficiare dell’esenzione.
Così come per gli anni passati, anche nel 2024 sono tenuti a pagare il canone Rai tutti coloro che possiedono in casa un televisore oppure un apparecchio che consente la ricezione dei canali televisivi.
L’importo della tassa annuale per l’abbonamento nel 2024 è di 70 euro, e anche per quest’anno sarà addebitato direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica.
Non tutti però sono obbligati al pagamento e anche nel 2024 sono in vigore specifici esoneri, con scadenze diverse a seconda dei soggetti e della richiesta.

L’importo in bolletta scende a 70 euro
La Legge di Bilancio 2024 ha ridotto da 90 a 70 euro il costo annuale del canone. Questa riduzione rappresenta la prima fase della “riforma” del canone e delle regole di pagamento della tassa. L’Italia, infatti, su richiesta della Commissione Europea, è tenuta a revisionare le regole con l’obiettivo di rendere più trasparenti le bollette dell’energia elettrica.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1/2024 ha fatto il punto delle novità introdotte e fornito le nuove tabelle per il pagamento a rate. Per le utenze già attive l’addebito avverrà in 10 rate da 7 euro ciascuna. Per le nuove utenze le rate sono differenziate sulla base della data di attivazione.

Gli obbligati e gli esonerati
Sono tenuti a pagamento della tassa del canone Rai tutte le persone che possiedono in casa una televisione oppure un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo.
Non c’è alcuna differenza se il televisore viene effettivamente utilizzato o meno. Infatti l’azienda precisa: “Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive”.
Gli apparecchi per cui risulta obbligatorio il pagamento della tassa sono:
– Ricevitori TV fissi;
– Ricevitori TV portatili;
– Ricevitori TV per mezzi mobili;
– Ricevitori radio fissi;
– Ricevitori radio portatili;
– Ricevitori radio per mezzi mobili;
– Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore-radio/TV (esempio cellulare DVB-H);
– Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata)
– Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
– Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;
– Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;
– Decoder per la TV digitale terrestre;
– Ricevitore radio/TV satellitare;
– Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

Gli apparecchi esenti sono invece:
– PC senza sintonizzatore TV,
– monitor per computer,
– casse acustiche,
– videocitofoni.
Viene esentato dal pagamento chi dichiara di non avere alcun televisore in casa: non deve avere apparecchi in nessuna delle abitazioni ad uso domestico residenziale in cui è attiva un’utenza elettrica a suo nome.

Le altre categorie per cui si applica l’agevolazione sono:
– gli anziani con più di 75 anni con un reddito inferiore a 8.000 euro;
– i militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Attenzione però: se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;
– i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
– gli agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
– i rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Esenzione anziani over 75 anni
L’esenzione dal canone Rai 2024 per gli anziani si applica a tutti i contribuenti in possesso di specifici requisiti, senza novità rispetto agli anni passati:
– almeno 75 anni d’età;
– reddito non superiore a 8.000 euro.
Ai fini dell’esenzione dal canone Rai 2024, il limite di reddito va considerato calcolando sia le somme percepite dal soggetto richiedente sia dal coniuge.
Inoltre, questa si applica solamente nel caso in cui l’anziano non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio, oltre al coniuge. Sono esclusi dal requisito gli anziani che hanno assunto collaboratori domestici, colf o badanti.

Per poter beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone Rai 2024 in bolletta, gli interessati devono presentare la domanda tenendo conto della data di compimento dei 75 anni. I richiedenti che intendono presentare la domanda per l’esonero annuale, infatti, devono aver compiuto i 75 anni d’età entro il 31 gennaio 2024.
Nel caso in cui il requisito d’età dovesse essere raggiunto entro il 31 luglio 2024, invece, l’esonero spetterà solo per il secondo semestre. Chi compie i 75 anni dopo questa data potrà richiedere l’esonero dal 2025.
Chi ha già inviato la domanda l’anno scorso non dovrà inviarla di nuovo.

Disdetta per chi non ha TV in casa
Chi non ha una televisione in casa e, quindi, non usufruisce del servizio può essere esonerato dal pagamento del canone Rai 2024.
Il possesso di una TV è assunto per tutti gli intestatari di utenza ad uso domestico residenziale, è però possibile presentare la richiesta per la disdetta.
Anche in questo caso sarà necessario presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, possono disdire l’abbonamento alla televisione ed evitare di pagare il canone Rai tutti i contribuenti che non possiedono apparecchio televisivi in casa anche se sono intestatari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale.
Chi ha intenzione di cancellare l’abbonamento alla televisione e smettere di pagare il canone Rai nel 2024 perché non ha una TV in casa, dovrà presentare l’apposito modulo di domanda entro specifiche scadenze.
Per beneficiare dell’esonero per tutto l’anno, la richiesta va presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, quindi in questo caso del 2024.
Nel caso in cui si saltasse la scadenza, sarà comunque possibile usufruire dell’esonero, ma solamente per il secondo semestre dell’anno. In questo caso la domanda va inviata entro il 30 giugno 2024. La domanda inviata oltre tale data darà diritto all’esonero per il 2025.
La domanda di esonero dal pagamento in bolletta del canone Rai 2024 deve essere presentata direttamente dal soggetto a cui è intestata l’utenza elettrica.

Esenzione canone Rai 2024 e nuova utenza
Chi dovesse attivare una nuova utenza elettrica durante l’anno senza possedere anche un apparecchio per la ricezione del segnale televisivo potrà comunque presentare la domanda di esonero dal pagamento del canone Rai 2024.
Potrà farlo entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della fornitura. Così facendo il canone Rai non sarà addebitato in bolletta.
In caso contrario sarà possibile presentare domanda di rimborso.

Esenzione per la seconda casa
Il canone Rai 2024 non deve essere pagato sulla seconda casa. Il pagamento, infatti, va effettuato una sola volta per ogni nucleo familiare in cui è presente una fornitura elettrica.
L’esonero dal versamento dei 70 euro di canone si applica, quindi, anche nel caso in cui nella stessa famiglia due soggetti fossero titolari di due bollette. Per disdire l’abbonamento, anche in questo caso, bisogna presentare il modello di domanda secondo le modalità ordinarie.
Per ulteriori dettagli, si consiglia di seguire le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Informazione Fiscale

La detrazione del canone di locazione nella dichiarazione dei redditi

indagine affitti

Il legislatore ritiene che tra le spese che possono beneficiare di agevolazioni fiscali ci siano quelle per l’affitto di un immobile adibito ad abitazione principale.

Sono gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale a poter usufruire del rimborso Irpef.

Pertanto nel Modello 730/2024 è possibile portare in detrazione le spese sostenute durante il 2023 per il canone di locazione.

La detrazione viene riconosciuta e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

La scadenza entro la quale inviare il modello 730/2024 è il 30 settembre. Dal 30 aprile 2024 è però già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.

Il canone di locazione può essere portato in detrazione anche con il modello Redditi Persone Fisiche, che per il 2024 deve anch’esso essere presentato con scadenza 30 settembre.

I contratti di locazione per cui è possibile ottenere un rimborso Irpef delle spese effettuate sono i seguenti:
– Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (cedolare secca);
– Detrazioni per contratti stipulati da giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
– Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

No all’esenzione Imu per gli alloggi locati dello Iacp

L’esenzione dall’Imposta municipale unica (Imu) si applica agli immobili di enti pubblici o privati, che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e solamente qualora negli stessi venga svolta esclusivamente attività di assistenza sociale o altra attività a questa equiparata dal legislatore (articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504/1992.

È quanto ha stabilito, accogliendo le tesi dell’Amministrazione finanziaria, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 5782/2023.

Facendo applicazione di tale principio, i giudici di merito partenopei hanno respinto un appello proposto dall’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta, non riconoscendo il diritto all’esenzione dall’Imu, per gli alloggi concessi in locazione da parte dello Iacp, in considerazione del carattere economico dell’attività di locazione commerciale che è da riconoscere ai medesimi immobili, pur se connotata anche dalla funzione assistenziale degli stessi.

Il caso, il primo ricorso e l’appello
Con apposito avviso di accertamento, un Comune della provincia casertana richiedeva, all’ Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta, il pagamento dell’Imu non versata per gli alloggi di proprietà gestiti dall’Istituto stesso e dati in affitto, dietro corrispettivo, ai cittadini rientranti in un’apposita graduatoria.
Avverso l’atto impositivo, lo Iacp ricorreva dinanzi la Commissione tributaria di primo grado di Caserta, evidenziando l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per la violazione della normativa in tema di esenzione Imu per gli immobili dello Iacp, in quanto da reputarsi come abitazioni principali e relative pertinenze non di lusso con caratteristiche di “alloggi sociali” come definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008.
Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici tributari di primo grado respingevano il ricorso dello Iacp e confermavano la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, i magistrati casertani hanno chiarito come l’esenzione non poteva essere riconosciuta allo Iacp, in quanto gli immobili da questo gestiti non potevano equipararsi a quelli aventi caratteristiche di “alloggi sociali” e ciò anche in considerazione del fatto che il legislatore aveva volutamente disciplinato diversamente le due fattispecie. Inoltre, sostenevano i giudici di primo grado, essendo già normativamente prevista una detrazione di 200 euro sull’aliquota ordinaria, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso prevedere una imposizione specifica per gli immobili Iacp, indipendentemente dal fatto che possano o meno essere qualificati come “alloggi sociali”.
Avverso tale decisione, l’Istituto decideva di proporre appello dinanzi la competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche in considerazione del fatto che, nel frattempo, la Corte di cassazione, con sentenza n. 23680/2020, aveva espressamente riconosciuto e definito gli immobili detenuti dallo Iacp della provincia di Caserta quali alloggi sociali.

La decisione dei giudici tributari di appello
Con la sentenza n. 5782 del 20 ottobre 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, definitivamente pronunciandosi nel merito della questione, ha respinto l’appello dello Iacp, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
Innanzitutto, i giudici napoletani hanno chiarito come l’invocata sentenza (Cassazione n. 23680/2020), pur pronunciata tra le medesime parti e sul medesimo tributo, non possa trovare applicazione nel caso in questione. La pronuncia dei giudici romani, infatti, nell’affermare testualmente, che “l’esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, non è subordinata all’onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124”, altro non fa che sancire solo la differenza ontologica tra beneficio alla detrazione e beneficio all’esenzione totale dal pagamento, per cui solo nel primo caso è previsto dalla legge che venga presentata apposita dichiarazione.
Tale decisione dei giudici di piazza Cavour non può, quindi, essere ritenuta risolutiva della questione sottoposta al vaglio dei giudici tributari campani.
Sono, invece, altre, hanno sottolineato i magistrati di merito, le pronunce della suprema Corte alle quali bisogna fare riferimento per decidere sull’appello proposto dallo Iacp. In particolare, le decisioni nn. 19875/2021 e 20135/2019, con le quali è stato precisato, che l’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’articolo 7, lettera i), del Dlgs n. 504/1992, richiamato dagli articoli 13 del Dl n. 201/2011 e 9 del Dlgs n. 23/2011, per quanto concerne gli immobili gestiti dagli Iacp, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse”.
Dunque, hanno affermato i giudici campani, affinché gli immobili degli Iacp possano fruire dell’esenzione dal pagamento dell’Imu occorre che vi sia la compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività a queste equiparate, e di un requisito soggettivo costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato, che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
E di questi requisiti, hanno proseguito i giudici di secondo grado, sicuramente sono sprovvisti gli immobili concessi in locazione a terzi, i cui canoni di affitto, seppur calmierati e inferiori a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito, rendendo evidente il carattere economico dell’attività svolta.
Non sono, infatti, assimilabili, hanno precisato ulteriormente i giudici tributari, i corrispettivi tenui o modesti (quali quelli da riconoscersi ai canoni di locazione degli immobili gestiti dallo Iacp) con la diversa fattispecie del corrispettivo meramente simbolico, unica tipologia in grado di escludere completamente il rapporto sinallagmatico sussistente, invece, nel caso di corrispettivi modesti o calmierati.
Tanto premesso, definitivamente pronunciandosi nel merito, i magistrati tributari campani hanno affermato che allo Iacp non compete l’esenzione dall’Imu sugli immobili concessi in locazione abitativa, in quanto l’attività di carattere sociale svolta per legge dallo stesso Istituto non vale a escludere che quella svolta nel concedere in locazione le unità abitative a sua disposizione, sia pure a un canone locativo moderato o convenzionato, in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, sia una vera e propria attività di mercato di carattere economico.

A cura di Fisco Oggi

Bonus sicurezza per l’installazione di impianti di videosorveglianza

L’Agenzia delle Entrate ha approfondito la questione legata al bonus sicurezza (o bonus videosorveglianza), attraverso un quesito posto da una contribuente su “La Posta di FiscoOggi”.
Nel caso di specie, una contribuente si è rivolta al Fisco spiegando che per motivi di sicurezza personale ha intenzione di installare nella propria abitazione una fotocamera con collegamento a un centro di vigilanza privato. A tal proposito, la contribuente ha chiesto se attraverso il pagamento con bonifico parlante è possibile detrarre le spese per l’installazione e per la vigilanza.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati rientra tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, tra i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Tale detrazione, cosiddetta anche bonus sicurezza o bonus videosorveglianza, fa quindi parte del bonus ristrutturazione e consente una detrazione del 50% sui lavori di:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
• porte blindate o rinforzate;
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
• apposizione di saracinesche;
• tapparelle metalliche con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, quindi, che il bonus videosorveglianza è applicabile solo per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, pertanto non è possibile portare in detrazione anche gli importi pagati all’istituto di vigilanza.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Contabilizzatori di calore e detrazioni fiscali

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Le agevolazioni per la ristrutturazione di un fabbricato rurale

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dei bonus edilizi rispondendo ad un quesito posto da un contribuente attraverso “La Posta di FiscoOggi”.

Nel caso preso in esame, un contribuente si rivolge al Fisco spiegando che intende realizzare dei lavori di ristrutturazione edilizia su un immobile accatastato attualmente come fabbricato rurale, ma che al termine dei lavori sarà utilizzato come abitazione. A tal proposito il contribuente chiede, quindi, se può usufruire del bonus ristrutturazioni, ovvero la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’intervento.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, così come chiarito all’articolo 31, comma 1, lettera d, della legge n. 457/1978.

Il Fisco continua spiegando che per tali interventi è possibile usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute, anche se eseguiti su un immobile non residenziale e a patto che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla relativa normativa.

Per la concessione dell’agevolazione, inoltre, è necessario che nel provvedimento amministrativo che autorizza gli interventi di ristrutturazione, risulti in modo esplicito che gli stessi lavori comportano il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato, ovvero da fabbricato rurale ad abitativo.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Il Decreto Superbonus è stato approvato dal Senato

Il 16 maggio il Senato ha approvato la conversione in legge del DL 39/2024, cosiddetto “Decreto Superbonus” contenente tutte le novità in materia di Superbonus e altri bonus edilizi. Il Senato ha approvato il testo con 101 voti favorevoli e 64 voti contrari ed entro il 28 maggio il disegno di legge dovrà essere tramesso alla Camera per la sua approvazione definitiva.

Per quanto riguarda le spese per gli interventi relativi al Superbonus, a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione Irpef, sarà rateizzata in 10 quote annuali. La modifica riguarda, quindi, le spese sostenute nel 2024 e nel 2025, pertanto la retroattività dell’emendamento che ha fatto molto discutere, è stata confermata.

La detrazione in 10 anni riguarderà anche le spese sostenute relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche. Anche per ciò che concerne questi bonus, la detrazione in 10 anni riguarderà le spese a partire dal 1° gennaio 2024. La normativa prevede, inoltre, che la ripartizione dei crediti di imposta non seguirà quella delle detrazioni, ma continuerà in 4 quote annuali per il Superbonus e in 5 quote annuali per il Sismabonus.

Dopo le recenti modifiche normative chi vuole fruire del Superbonus non potrà più contare su sconto in fattura e cessione del credito. Inoltre, l’emendamento approvato ha previsto anche il divieto, per chi ha beneficiato del Superbonus o di un altro bonus edilizio con detrazione diretta, di optare per sconto in fattura o cessione del credito per le rate successive non ancora fruite.

Al fine di monitorare la spesa, viene introdotto l’obbligo per coloro che sostengono le spese per gli interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche.

Nello specifico, per quanto riguarda le spese relative ai lavori di efficientamento energetico agevolabili con Superbonus, i soggetti dovranno trasmettere all’ENEA:
• i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
• l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
• l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
• le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.

Mentre, i soggetti che hanno sostenuto interventi antisismici agevolabili con Superbonus, dovranno trasmettere gli stessi dati al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche.

L’omessa trasmissione dei dati richiesti concernente i lavori che al 30 marzo 2024 risultano in corso, comporterà una sanzione pari a 10.000 euro, mentre per gli interventi per i quali la Cilas o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dalla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024), il mancato invio della comunicazione causerà la decadenza dell’agevolazione senza possibilità di remissione in bonis.

Il Decreto Superbonus prevede, inoltre, la costituzione di due fondi, uno da 35 milioni di euro per il 2025 destinato agli interventi di riqualificazione nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in poi e l’altro da 100 milioni di euro, sempre per il 2025, destinato alla riqualificazione strutturale ed energetica realizzata da enti del terzo settore.

Per quanto riguarda le banche e gli Istituti di credito, dal 1° gennaio 2025 non potranno più usare i crediti derivanti da Superbonus e altri bonus edilizi, acquistati precedentemente, per compensare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, le banche e gli Istituti di credito che hanno acquistato i crediti a un prezzo inferiore al 75% del valore nominale potranno usare tali crediti in 6 rate annuali anziché in 4 e la quota di credito non utilizzata non potrà essere fruita negli anni successivi.

Nell’ambito di questo nuovo Decreto entrano in gioco anche le pubbliche amministrazioni locali, difatti i Comuni potranno segnalare alle autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) interventi fasulli che hanno portato a detrazioni indebite. La segnalazione permetterà ai Comuni di ricevere il 50% dei tributi statali riscossi e delle relative sanzioni applicate ai trasgressori.

Infine, per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazioni, è stato confermato che dal 2028 l’aliquota scenderà al 30% fino al 2033, mentre per il triennio dal 2025 al 2027 l’aliquota sarà pari al 36%.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Superbonus e plusvalenze, le proposte del Notariato

Nello studio n. 15-2024/T, il Notariato fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in merito alle plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del Superbonus, proponendo limiti meno rigidi.

La Legge di Bilancio
Potrebbero incorrere in pesanti imposte coloro che vendono un immobile ristrutturato con il Superbonus prima che siano trascorsi 10 anni dalla fine dei lavori.
È quanto prevede la Legge di Bilancio 2024, stabilendo che si aggiungono tra i redditi diversi, ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus.

La plusvalenza da Superbonus
In campo economico, la plusvalenza fa riferimento al profitto ottenuto dalla vendita di un bene, come un immobile o un titolo, il cui valore è aumentato rispetto al momento dell’acquisto.
La plusvalenza, viene calcolata sulla differenza tra il ricavo della vendita e il valore d’acquisto, incrementato di eventuali spese correlate all’immobile ceduto.
In conformità con quanto previsto dal comma 64 della Legge di Bilancio 2024, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e non ottenuti tramite successione sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus al 110%, è prevista un’imposta sulla plusvalenza del 26% generata dalla loro vendita nei successivi 10 anni.
In altre parole, solo in due casi non sarebbe dovuta l’imposta, e cioè se l’immobile fosse ceduto attraverso una successione o quando si trattasse di abitazione principale.
In particolare, per il calcolo delle plusvalenze si stabilisce che queste siano costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
La Legge di Bilancio 2024 introduce due scenari:
• nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi entro i 5 anni, all’atto della cessione, non si terrà conto delle spese relative a tali interventi nella eventualità che il beneficiato abbia scelto la strada della cessione del credito o dello sconto in fattura;
• nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni, si terrà conto del 50% di tali spese qualora si sia beneficiato dell’incentivo al 110% e siano state esercitate le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura.
La nuova imposizione fiscale, in vigore dal primo gennaio 2024, sembra estendersi a qualsiasi situazione in cui si sia usufruito del Superbonus, indipendentemente dalla sua percentuale (110%, 90%, 70% o 65%).
Ciò vale sia nel caso in cui la detrazione sia stata utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi, sia nel caso in cui si sia optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.
La misura applicata agli immobili riqualificati con il Superbonus è stata concepita per scoraggiare operazioni speculative e garantire che le agevolazioni fiscali siano state effettivamente ed esclusivamente impiegate per migliorare l’efficienza energetica degli immobili.
Fino al 2023, le spese “sostenute” per la realizzazione dei lavori agevolati con il Superbonus erano deducibili dalla plusvalenza tassabile.
La ratio della nuova norma è non concedere più una doppia agevolazione: la realizzazione a costo zero di lavori che aumentano il valore dell’immobile e la vendita dell’immobile riqualificato senza il pagamento di una tassa sulla plusvalenza.

Esonero dell’imposta sulla plusvalenza Superbonus
Si ribadisce che sono previste due eccezioni all’imposta sulla plusvalenza da Superbonus:
• gli immobili ereditati per successione o donazione;
• gli immobili utilizzati come residenza principale dal venditore o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita, o per la maggior parte del periodo se inferiore ai dieci anni.
In caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, tutte le spese possono essere considerate.
Per gli immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base all’indice Istat.

Il Notariato propone di limitare l’applicazione della plusvalenza
Nello studio n.15-2024/T, il Notariato fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 proprio in relazione alle plusvalenze immobiliari a seguito di interventi effettuati con i benefici del Superbonus, proponendo limiti meno rigidi.
“Sarebbe ragionevole considerare, ai fini della plusvalenza tassabile, solamente i lavori edilizi eseguiti direttamente sull’immobile tramite il Superbonus, escludendo gli interventi sulle parti comuni dello stabile”, spiegano i Notai.
Più in dettaglio, il Notariato propone di escludere dalla plusvalenza Superbonus anche:
• i lavori di manutenzione ordinaria e quelli qualificabili come edilizia libera;
• i lavori agevolati con un’aliquota inferiore al 110%;
• le vendite effettuate da chi non ha usufruito del Superbonus.
Secondo i Notai, dovrebbero generare una plusvalenza Superbonus solo:
• gli interventi che abbiano riguardato direttamente l’immobile (secondo questa interpretazione un lavoro sulle parti comuni non produce alcun effetto per il singolo appartamento);
• gli interventi edilizi trainanti e trainati di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti sul singolo immobile (esclusi, quindi, gli interventi di manutenzione ordinaria o più in generale realizzabili in edilizia libera);
• gli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% (e non quelli agevolati con l’aliquota al 90% o 70%);
• gli interventi agevolati con il Superbonus e realizzati direttamente dal proprietario (se il proprietario vendesse l’immobile, subirebbe una tassazione per lavori che non ha pagato e per i quali non ha usufruito di alcuna agevolazione).
Lo studio del Notariato si spinge oltre, offrendo altri esempi di interventi che non creano plusvalenza, come l’installazione di pompe di calore, l’eliminazione di piccole barriere architettoniche, la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Bonus barriere al 75% limitato a scale, rampe, ascensori e piattaforme elevatrici

Tramontata l’epoca del super incentivo al 110%, il sipario è calato anche sulle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le nuove regole prevedono infatti che le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, per l’agevolazione al 75%, siano limitate agli interventi relativi a scale, rampe, ascensori e piattaforme elevatrici.

Dunque, sono stati esclusi gli infissi e i rifacimenti dei servizi igienici, ovvero due delle principali voci per le quali il bonus era stato chiesto.

Per quanto riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura, che prima erano ammessi senza vincoli, dal primo gennaio la possibilità è stata limitata ai condomini a prevalente destinazione residenziale e alle persone fisiche che rispettano determinati requisiti, quali: essere proprietario della villetta o del singolo appartamento oggetto dell’intervento (vale anche il diritto reale di godimento), averla scelta come abitazione principale e disporre di un reddito di riferimento familiare non superiore a 15 mila euro (questo limite, però, non è richiesto se nel nucleo famigliare è presente una persona con disabilità).

Il decreto “salva-spese” prevede un salvagente in base ai tempi in cui il proprietario o l’amministratore di condominio ha prenotato la vecchia versione del bonus barriere. È infatti salva la vecchia agevolazione per chi ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023. Nel caso, invece, il titolo abitativo non sia richiesto, come con il cambio delle finestre o il rifacimento del bagno (a seconda dei Comuni), è fondamentale aver già iniziato i lavori entro quella data. La difficoltà è semmai quella di poter provare che i lavori sono stati avviati nei termini di legge. Può servire l’aver stipulato con il fornitore un accordo vincolante e aver versato un acconto entro il 29 dicembre. Ma, comunque sia, lo sconto in fattura e la cessione del credito non ci sono più.

Sconto in fattura e cessione del credito: emendamenti per la riapertura

In Parlamento si sta discutendo nuovamente di una riapertura relativa alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, attraverso una serie di emendamenti proposti relativi al disegno di legge di conversione del DL 39/2024. In linea generale le proposte riguardano meno vincoli per Superbonus, bonus barriere architettoniche e, in parte, per la remissione in bonis.

Nello specifico, uno degli emendamenti proposti prevede di consentire sconto in fattura o cessione del credito per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, un emendamento simile propone la stessa richiesta anche per i lavori di messa in sicurezza antisismica negli edifici residenziali.

A tal proposito occorre specificare che il DL 11/2023, ovvero il decreto “Blocca Cessioni”, aveva limitato sconto in fattura e cessione del credito agli interventi per i quali i titoli abitativi, o i documenti volti a dimostrare l’avvio dei lavori, sono stati presentati entro il 16 febbraio 2023. Tale decreto aveva, però, escluso da questo blocco gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Successivamente, il DL 39/2024 del quale si sta discutendo ha introdotto il blocco di cessione del credito e sconto in fattura anche per tali interventi, motivo per cui gli emendamenti presentati vorrebbero mirare a non vietare tale possibilità sino alla fine del 2025.

Sempre in relazione alla serie di emendamenti presentati in Parlamento, alcuni di questi propongono anche di continuare a consentire la remissione in bonis per gli interventi per i quali la copia dell’asseverazione è stata trasmessa all’Enea entro il 30 marzo 2024. Tale riapertura consentirebbe, così, di sanare ritardi o imprecisioni nelle comunicazioni relative alla scelta di cessione del credito e sconto in fattura entro il 15 ottobre 2024, termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi.

A tal proposito ricordiamo che il DL 39/2024 ha bloccato questa possibilità, difatti il 4 aprile 2024 è scaduto il termine per l’invio delle comunicazioni inerenti a sconto in fattura e cessione del credito all’Agenzia delle Entrate, ma se tali emendamenti non verranno accolti, non sarà consentito apportare alcuna modifica alle comunicazioni.

Un altro punto su cui si sono soffermati gli emendamenti proposti riguarda anche la possibilità di preservare cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi realizzati nelle aree dei crateri sismici, per i lavori realizzati da Onlus e Iacp o altri enti di edilizia popolare.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI