L’atto notarile ricognitivo di revoca dell’assegnazione di casa familiare non è trascrivibile. Ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile la rideterminazione dell’assegnazione, per essere trascrivibile, deve essere contenuta in un provvedimento giudiziale e non in una scrittura privata. È quanto stabilisce la decisione n. 2555/2022 Rgvg del Tribunale di Pistoia del 24 febbraio 2023.
La vicenda trae origine dalla trascrizione eseguita con riserva dal Conservatore di Pistoia, relativa alla domanda di trascrizione della revoca dell’assegnazione casa coniugale con scrittura privata autenticata.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 668/2022, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in attuazione degli accordi dei coniugi, revocava l’assegnazione dell’abitazione al piano terra al coniuge assegnatario, confermando invece l’assegnazione della casa posta al primo piano.
Con scrittura privata autenticata, gli ex coniugi procedevano alla ricognizione della avvenuta revoca giudiziale, precisando in atti gli esatti riferimenti catastali delle unità da liberare dal vincolo (riferimenti non precisati nella sentenza di divorzio).
Il notaio richiedeva la trascrizione che veniva eseguita con riserva avverso la quale proponeva reclamo per i seguenti motivi:
• il Conservatore aveva fatto rigida applicazione del principio di tipicità degli atti trascrivibili, atteso che, anche ai sensi dell’articolo 2645 cc, tale principio è riferibile agli effetti dell’atto trascrivibili e non già a una tassatività tipologica dei negozi giuridici ammessi alla pubblicità immobiliare
• non vi è ragione per non consentire la trascrizione di un accordo raggiunto tra le parti, con il quale si attua una ricognizione del provvedimento di revoca giudiziale, dando una più compiuta descrizione tecnica e catastale degli immobili interessati
• il coniuge assegnatario ha, poi, diritto a porre in essere un atto di rinuncia alla assegnazione dell’abitazione familiare, che, ove redatto in forma notarile, sarebbe idoneo alla trascrizione.
Il Conservatore evidenziava che, trattandosi di una scrittura privata autenticata, la stessa non è autonomamente trascrivibile, ai fini della revoca della assegnazione della casa coniugale, consentita esclusivamente a mezzo di un provvedimento giudiziario.
Esaminati gli atti, il Tribunale di Pistoia, con la decisione n. 2555/2022 Rgvg ha ritenuto il reclamo del notaio non meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell’articolo 337-5sexies cpc, il provvedimento giudiziario di assegnazione o revoca dell’assegnazione della casa coniugale è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile.
Il richiamo operato dalla norma all’articolo 2643 cc non va inteso, però, nel senso che all’assegnazione in godimento della casa familiare possa attribuirsi natura di diritto reale, trattandosi, sempre, di un diritto personale di godimento; il rinvio, allora, a tale norme, ha esclusivamente la funzione di attribuire valore di pubblicità dichiarativa alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, così operando la disciplina di cui all’articolo 2644 del codice civile.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Collegio sostiene la non trascrivibilità della scrittura ricognitiva redatta dalle parti, ai sensi dell’articolo 337-sexies cpc, il quale consente la trascrizione unicamente del provvedimento giudiziale di revoca o di assegnazione della casa familiare; e ciò in quanto, le parti non possono autonomamente, cioè senza un provvedimento giudiziale, addivenire alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, in quanto il godimento della casa familiare è attribuito tenendo in conto prioritariamente l’interesse dei figli, così che la sua revoca deve, necessariamente, passare per il vaglio del Tribunale.
In secondo luogo, la scrittura privata in questione non può essere trascritta neanche ai sensi dell’articolo 2645 cc – il quale consente la trascrizione di “ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643 c.c.” – atteso che tale atto ricognitivo non produce gli effetti di cui all’articolo 2643 cc, non costituendo, trasferendo o modificando un diritto reale, sia perché il godimento della casa familiare non è un diritto reale, sia perché la revoca origina dal provvedimento giudiziale e non dalla scrittura privata.
Si aggiunga, infine, che neppure appare condivisibile l’assunto del reclamante per cui sarebbe trascrivibile l’atto di rinuncia del coniuge all’assegnazione della casa coniugale, atteso che la revoca di detta assegnazione – come già chiarito – deve essere sottoposta al vaglio giudiziale, vista la necessità di accertare che sia nell’interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Del resto, ai sensi dell’articolo 2643, comma 1 n. 5) è sì trascrivibile la rinunzia a uno dei diritti menzionati ai numeri precedenti della norma, ma tra essi non rientra il godimento della casa familiare.
Pertanto, come correttamente osservato dal Conservatore, l’unico atto trascrivibile è quello giudiziale di revoca dell’assegnazione della casa coniugale.