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Calcolare il valore Imu della rendita catastale

Per ottenere dall’Agenzia delle Entrate il valore di reddito attribuito al proprio immobile è necessario calcolare la rendita catastale. È un procedimento che i proprietari sono tenuti a conoscere in funzione del versamento dell’Imu al Comune e che si rivela importante in fase di acquisto di una nuova casa per valutarne il valore fiscale.
L’Imu è un’imposta del sistema tributario italiano che deve essere versata al Comune in cui si trova l’immobile. Non deve essere pagata per gli immobili utilizzati come abitazioni principali, fatta eccezione per le prime case appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’imposta, invece, deve essere obbligatoriamente versata per le seconde case.
La rendita catastale di un immobile deve essere calcolata moltiplicando due valori: la dimensione dell’immobile, espressa in metri cubi, metri quadri o vani catastali (a seconda della categoria catastale dell’immobile), e il valore numerico specifico assegnato dall’Agenzia delle Entrate, che varia a seconda della zona in cui è sito l’immobile e dalla sua destinazione d’uso.
Per il calcolo valore Imu da rendita catastale è necessario rivalutare quest’ultima del 5% e moltiplicarla per uno dei coefficienti corrispondenti alla categoria catastale del proprio immobile. Il calcolo valore Imu da rendita catastale 2021 deve essere effettuato sulla base dei seguenti coefficienti, distinti per categoria catastale: da A/1 a A/11: 160; A/10: 80; da B/1 a B/8: 140; C/1: 55; C/2, C/6 e C/7: 160; C/3, C/4 e C/5: 140;
da D/1 a D/10: 65; D/5: 80. Il valore ottenuto deve essere poi moltiplicato per l’aliquota d’imposta Imu, fissata allo 0,76%. Per quanto riguarda il calcolo valore Imu da rendita catastale prima casa, invece, è prevista un’aliquota agevolata fissata allo 0,4%.
Il calcolo valore Imu da rendita catastale è un’operazione matematica non troppo complessa. Ma è preferibile rivolgersi ad un professionista del settore per evitare errori di calcolo e interpretare in modo corretto tutti i dati ottenuti. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un servizio di consultazione delle rendite catastali, grazie al quale è possibile conoscere i dati sulla rendita e le informazioni relative a qualsiasi immobile presente sul territorio italiano censiti al Catasto dei fabbricati o al Catasto dei terreni.

Assicurazioni casa, garanzie e tutele

La casa rappresenta da sempre il bene rifugio preferito dagli italiani. Nelle principali indagini statistiche il nostro Paese figura, infatti, tra i primi in Europa per percentuale di abitazioni di proprietà. Questo trend confermato dai dati Istat, prosegue invariato anche in anni recenti, con una percentuale di famiglie che risiedono in case di proprietà vicina all’80%.
E se, per molte famiglie, l’acquisto di una casa continua a rappresentare una fondamentale garanzia di sicurezza economica, stabilità degli affetti e continuità tra generazioni, è opinione comune che l’acquisto di un immobile, sia esso prima o seconda casa, costituisca in ogni caso un ottimo investimento, data la sua capacità di preservare il proprio valore nel tempo.
Piccoli imprevisti della vita di tutti i giorni, da un rubinetto rimasto aperto in cucina ad una tubatura che perde proprio mentre sei via, guasti all’impianto elettrico o alla rete idrica, eventi atmosferici che portano qualche danno oppure la sgradita “visita” di un ladro, rischiano di minare il valore del tuo bene e la sua redditività, costringendo a spese del tutto inattese e soprattutto non volute.
In materia di assicurazioni sulla casa, l’Italia sembra essere ancora piuttosto indietro rispetto a molti altri Paesi europei: stando a recenti indagini, solo una casa su 50 sembra essere coperta da una polizza danni. Dati che stridono con quelli sulla proprietà immobiliare: molti proprietari ma poche assicurazioni sulla casa. E la cosa sembra ancor più atipica se si tiene conto che la polizza casa viene spesso sottoscritta solo quando è previsto dalla legge, come per esempio nel caso di un mutuo per all’acquisto di un immobile. Ancora, molti provvedono ad assicurarsi quando hanno già sperimentato le conseguenze negative di un sinistro.
Diffidenza e scetticismo sembrano dunque frenare l’attivazione di polizze sulla casa, le cui garanzie e tutele non sempre sono facili da comprendere.
Tra le soluzioni assicurative più complete per la casa, generalmente si fa riferimento alla formula “multi rischio”, che offre la possibilità di una copertura per più rischi e che si può personalizzare in base delle diverse esigenze, anche economiche. Un’assicurazione casa multirischio è pensata per garantire una protezione per la casa e la vita domestica: i danni subìti dall’immobile e dal suo contenuto.
Tra le coperture richieste con maggiore frequenza ci sono i danni arrecati all’abitazione da incendio, in tutte le sue manifestazioni: che sia dovuto a caduta fulmini, scoppi, implosioni, fughe di gas, perdite di combustibile. Uno dei vantaggi è che queste coperture sono rivolte anche agli oggetti (beni preziosi come quadri di valore, gioielli o mobili antichi) che dunque possono essere indennizzati, se coperti dalla garanzia, anche se in custodia di terzi o portati in viaggio con sé.
Grande richiesta anche per la copertura “eventi atmosferici” (tempesta, grandine, vento, gelate, infiltrazioni di acqua piovana, sovraccarico di neve). In queste garanzie rientrano anche o danni conseguenti ad altre ipotesi frequenti come fenomeni elettrici o guasti alla rete idrica (acqua condotta, riparazione o sostituzione di tubazioni).
Episodi di vandalismo o, più in generale, atti considerati dolosi. La polizza copre infatti anche perdite e danni specificamente legati a ipotesi di furto, evento tra i più temuti dalla maggior parte delle famiglie. Generalmente vengono riconosciuti furti o tentativi di furto sia compiuti con destrezza, sia con altri mezzi (ausilio di chiavi precedentemente smarrite o falsificate, furti di collaboratori domestici etc.), estendendosi fino alle ipotesi di scippo o rapina che dovessero vedere vittima l’assicurato al di fuori dell’abitazione.
Secondo ambito di operatività della copertura assicurativa è poi costituito dalla responsabilità civile del capofamiglia per risarcimento dei danni(anche personali) involontariamente arrecati a terzi: nell’ambito di attività di gestione o manutenzione dell’immobile (perdite di acqua che arrecano danni alla casa dei vicini, danni a terzi derivanti da scoppi o perdite di gas, problemi derivanti dalla rottura accidentale di impianti o condutture).
Nel corso dello svolgimento delle attività quotidiane in famiglia come ad esempio durante attività di bricolage o giardinaggio o mentre si usano veicoli a motore elettrico, come hoverboard o monopattini. La copertura vale anche per le persone che lavorano in famiglia (giardinieri, badanti, etc.) e che sono regolarmente assunti alle dipendenze.
Copertura per piccoli o grandi danni arrecati accidentalmente a terzi o a cose di terzi da parte della famiglia. Questa garanzia è molto utile per non gravare sul bilancio familiare nel caso in cui, ad esempio, i tuoi figli dovessero provocare qualche danno: ad esempio infrangono la finestra del vicino con una pallonata giocando in cortile.
La copertura vale anche nel caso in cui il danno sia provocato da un animale domestico, specialmente cane o gatto, che vive in famiglia.

Casa smart, ancora poco sicuri i dispositivi intelligenti

Smart tv, telecamere, serrature, sistemi di illuminazione e di allarme sono ormai diventati dispositivi sempre più diffusi nelle case dei consumatori: comodi e pratici anche perché facilmente gestibili da remoto attraverso lo smartphone.
Tuttavia, la praticità innegabile non toglie i rischi, in materia di privacy e sicurezza, che gli utenti corrono. In molti casi, i dispositivi intelligenti mostrano ancora vulnerabilità. Lo confermano i risultati del progetto “Hackable Home”, realizzato in Italia da Altroconsumo e promosso a livello europeo dalle organizzazioni di consumatori raccolte nel cluster Euroconsumers: con il supporto di ricercatori universitari esperti di cybersecurity, che si sono calati nei panni di veri e propri hacker, sono state testate la sicurezza e l’affidabilità di 16 dispositivi “intelligenti” ad uso domestico (tra questi: sistemi di allarme, router WiFi, baby monitori, smart TV etc.) delle principali marche presenti sul mercato dei quattro Paesi europei coinvolti, ossia Belgio, Spagna, Portogallo e Italia. Dopo aver condotto un test simile nel 2018, i risultati non sono sostanzialmente cambiati.
Falle di sicurezza di vario tipo rimangono presenti nella maggior parte dei dispositivi che usiamo in casa: su 16 di questi, è risultato che 10 hanno una comunicazione non criptata, o almeno non adeguatamente, che protegga la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti. Si tratta di una vulnerabilità etichettata come “altamente grave” o “critica”.
Tra i numerosi punti deboli evidenziati, i più diffusi (e anche i più rischiosi) sono: la “de autenticazione Wifi” che consente ad hacker esperti di disconnettere il dispositivo disattivando la rete internet; la possibilità di esporre a violazioni i dati sensibili degli utenti, dovuta a problemi strutturali dell’hardware; le impostazioni di fabbrica non sicure, specialmente, per la violabilità delle password preimpostate.

Vietato fumare in condominio

mozziconi sigaretta

Non si può fumare in condominio. Ma il divieto vale solo per le aree comuni coperte e chiuse, come scale, ascensore e pianerottolo, per tutelare i condomini e loro salute, ma anche per motivi igienici e per evitare eventuali danni a cose derivanti da sigarette spente male. Mentre nelle aree condominiali all’aperto, come cortile o terrazzo, non vige alcun divieto di fumo. Così secondo le indicazioni dal Ministero della Salute.
In condominio, per evitare eventuali problemi, l’amministratore potrebbe affiggere all’interno delle aree condominiali al chiuso il cartello con il divieto di fumo. E nel caso qualche condomino venisse scoperto a fumare, per esempio per le scale o nell’androne, potrebbe correre il rischio di dover pagare una multa di 200 euro, ma anche di essere sottoposto a un’azione giudiziaria da parte dell’amministratore di condominio o di un altro condomino.
Ovunque, ormai, i fumatori hanno vita difficile. Dopo lo stop al fumo dei luoghi pubblici al chiuso, orami tanti anni fa, in diversi Paesi il divieto di fumo vale anche in alcuni luoghi all’aperto, parchi e strade comprese. E in Italia incominciano ad essere insistenti le proposte di divieto di fumo nei luoghi all’aperto frequentati dai bambini.

Contratto manutenzione ascensore: il condominio paga per il recesso anticipato

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Stop al telemarketing selvaggio anche sui telefonini

Le lamentele di chi riceve continuamente chiamate dai call center sono quotidiane. E c’è poco da dire, sono davvero una tempesta. L’unico strumento di difesa sembra sia l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, per il momento attivo solo sui telefoni fissi. Ma le ultime modifiche normative varate dovrebbero consentire, a breve, l’estensione del raggio d’azione del Registro delle opposizioni anche alle numerazioni nazionali mobili.
Il decreto legge n. 139/2021, coordinato con la legge di conversione n. 205/2021, interviene infatti anche in materia di dati personali, andando a modificare il decreto legislativo n. 196/2003 (il Codice in materia di protezione dei dati personali) e la legge n. 5/2018 contenente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.”
L’art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi l’art. 1 e il primo comma dell’art. 2 della legge 5/2018. Il nuovo comma 1 prevede che possano iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliano opporsi al trattamento delle proprie utenze telefoniche fisse e mobili, ovvero “tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
Il comma 5, in virtù delle modifiche, dispone: “Con l’iscrizione al registro, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”.
Il comma 12 recita: “Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato con o senza l’intervento di un operatore umano o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste”.
L’art. 2 infine: “Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003”.

Fisco: dal 10 febbraio al via credito d’imposta pubblicità

Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Con la circolare firmata dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal Dl Sostegni bis con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.
Il credito d’imposta, specifica l’Agenzia delle Entrate in una nota, è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale.
Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Reddito di cittadinanza e mutuo casa

Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo e si è percettori di reddito di cittadinanza? Solitamente, dopo un certo numero di rate non pagate del mutuo casa, se non si è avuto accesso alla sospensione del mutuo e si è stati segnalati come cattivi pagatori, può intervenire il pignoramento giudiziario. Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo e si è percettori di reddito di cittadinanza?
Quando un contribuente ha dei debiti pendenti – mutui o finanziamenti – può intervenire il pignoramento di prestazioni Inps, che vengono versate direttamente al creditore, come effetto del provvedimento di esecuzione forzata.
Tuttavia solo alcune di queste prestazioni sono soggette a questo tipo di pignoramento, e in particolare non lo sono le prestazioni di assistenza, i crediti alimentari, i sussidi di grazia o di sostentamento alla povertà, i sussidi per maternità o malattia.
Il reddito di cittadinanza si configura come strumento di politica attiva del lavoro, ovvero una misura temporanea di sostegno condizionata alla ricerca di un impiego o alla partecipazione a corsi di formazione e orientamento. E’ quindi una prestazione assistenziale legata alla conservazione di un livello essenziale di vita, che non può essere pignorata.
Articolo visto su : La legge per tutti)

Registrazione contratto locazione con cedolare secca

Quando registra un contratto di locazione con” cedolare secca” presso l’Agenzia delle Entrate, il locatore di un immobile ad uso abitativo ha la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali e ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imposta di Registro e dell’Imposta di Bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto. L’Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione di un contratto di locazione con regime fiscale ordinario, calcola l’imposta di registro che il locatore è chiamato a pagare. Se l’immobile è ad uso abitativo, l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo. Per ogni copia da registrare, inoltre, è previsto il pagamento di un’imposta di bollo pari a 16,00€.
Dal momento che la “cedolare secca” è un regime di tassazione alternativo, il locatore che registra un contratto d’affitto con questa formula fiscale non è chiamato a pagare né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo. Gli immobili per i quali è prevista l’applicazione del regime di cedolare secca devono appartenere alle categorie catastali A1 e A11 e devono essere locati ad uso abitativo. Se sono presenti pertinenze congiunte all’immobile, anch’esse devono essere locate ad uso abitativo per consentire la stipula di un contratto con cedolare secca.
È possibile optare per la cedolare secca in fase di registrazione del contratto o negli anni successivi. In quest’ultimo caso è bene specificare che la registrazione segue le regole ordinarie e che, quindi, le spese di registrazione del contratto di locazione cedolare secca comprendono tutte le imposte dovute.

FONTE: Idealista

Comunicazione all’Enea possibile fino al 16 marzo 2022

Una buona notizia per gli asseveratori impegnati nelle operazioni di verifica degli stati avanzamento lavori nei cantieri incentivati dal superbonus. L’Enea ha infatti messo sul proprio sito web una nota in cui dichiara che le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60% possono essere trasmesse anche nel 2022, a condizione che le relative fatture siano state emesse e pagate entro il 31 dicembre 2021.
La trasmissione dell’asseverazione dovrà essere effettuata in tempo utile per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito, o dello sconto in fattura, all’Agenzia delle Entrate. Considerato che la comunicazione deve avvenire entro il 16 marzo 2022, e valutati i tempi tecnici connessi all’invio dell’asseverazione e all’apposizione del visto di conformità, si può cautelativamente porre la settimana compresa tra il 28 febbraio e il 7 marzo 2022 come spazio di tempo limite se non si vogliono correre rischi.

FONTE: Enea