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Elettricità: tornano a ridursi numero e durata delle interruzioni per i consumatori

Nel 2020 sono di nuovo in calo la durata e il numero delle interruzioni senza preavviso, lunghe e brevi di elettricità. Grazie alla regolazione premi/penalità dell’ARERA e a un anno meteorologicamente meno severo dei precedenti, la durata delle interruzioni per utente in
bassa tensione è tornata a ridursi, scendendo a 66 minuti (dagli 86 del 2019), ripartita tra 25 minuti (39 nel 2019) per cause non di responsabilità dei distributori (in prevalenza cause di forza maggiore a seguito di eventi eccezionali) e i restanti 41 minuti di responsabilità dei distributori, la parte soggetta alla regolazione, in miglioramento rispetto ai 47 minuti nel 2019.
Pur in un contesto di netto miglioramento (-19%) rispetto ai 69 minuti registrati nel 2019, le performance peggiori sono ancora al Sud con 56 minuti, contro i 29 del Nord e i 43 del Centro (entrambi di poco migliori rispetto ai dati 2019), (erano 2,39 nel 2019), così come quelle brevi (meno di 3 minuti), 1,90 (contro le 2,25 interruzioni del 2019).
Ancora presenti, ma in riduzione, le interruzioni (registrate a parte) dovute al fenomeno dei furti di rame negli impianti di distribuzione.
Il bilancio 2020 del meccanismo premi/penalità della durata e del numero delle interruzioni senza
preavviso, lunghe e brevi – con cui ARERA da 20 anni incentiva il miglioramento della continuità
del servizio di distribuzione dell’energia elettrica – registra così un generale miglioramento.
È infatti ripreso quel trend positivo, avuto dal 2000 al 2016, anche per merito dei recenti strumenti regolatori introdotti per incrementare la resilienza della rete in relazione alle diverse minacce climatiche e alla riduzione delle interruzioni con preavviso.
Grazie alla regolazione sono oltre 9 i milioni di euro che verranno restituiti dagli operatori ai
consumatori come penalità per i disservizi.
Nel dettaglio alle 27 imprese distributrici soggette a questa regolazione (quelle con almeno 15 mila
utenti connessi in bassa tensione) sono stati assegnati premi netti (differenza tra premi e penalità) pari a 38,4 milioni di euro, mentre i 9,2 milioni di euro di penalità si dividono tra i 2,5 milioni delle interruzioni senza preavviso “lunghe” (durata >3 minuti) e 6,7 milioni per regolazione del numero di interruzioni senza preavviso “lunghe e “brevi” (durata compresa tra 1 secondo e 3 minuti).
A livello societario E-Distribuzione rappresenta la quasi totalità delle penalità con 8,4 milioni di euro e 2,6 milioni di penalità associate al mancato rispetto dei livelli di mantenimento per la regolazione sperimentale delle interruzioni con preavviso (unica società aderente), ma al contempo incassa il premio netto maggiore di 33,5 milioni di euro. A questo proposito si segnala che Areti e, parzialmente, E-Distribuzione restano al momento fuori dal meccanismo standard di premi/penalità perché partecipanti ai nuovi esperimenti regolatori e a loro vengono applicati specifici meccanismi e obiettivi che, se non raggiunti, prevedono il ricalcolo dei premi/penalità nel 2024 per tutto il triennio 2020-2023 con i parametri standard.
Sono in fase di pubblicazione sul sito dall’Autorità www.arera.it tutti i dati comparati tra distributori, con gli indicatori di numero e durata delle interruzioni sulle reti di distribuzione dell’energia elettrica.

Agevolazioni per le spese condominiali per disabili con legge 104

Le spese condominiali sostenute per le parti comuni dell’edificio possono essere detratte se riguardano l’anno in cui l’Amministratore di Condominio ha sostenuto questi costi. Difatti la detrazione è fruibile per ogni condomino in relazione alla quota di spesa a lui spettante ed è fissata in specifiche percentuali in base alla tipologia di intervento.
Generalmente le spese condominiali si riferiscono alla manutenzione dell’immobile e devono essere assolte da tutti i comproprietari e nello specifico sono: spese generali e o speciali.
Durante l’assemblea generale vengono presentate, approvate e votate.
In riferimento alla legge 104 le disposizioni vigenti e le agevolazioni ammissibili in base alle norme per assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, contemplano detrazioni per le Spese condominiali di vario tipo.
A norma di legge, il disabile presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, progressiva o stabilizzata, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale, economico o di emarginazione.
La stessa legge 104 prevede il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Così, le spese condominiali possono essere detratte se riguardano parti comuni dell’edificio come da disposizioni in vigore. In ogni caso sono previste solo all’anno in cui l’amministratore di condominio ha effettivamente sostenuto i relativi costi. La detrazione è fruibile per ogni condomino in base alla sua quota di spesa e fissata in percentuali specifiche correlate alla tipologia di intervento.
Sono considerati accessibili alla detrazione delle spese condominiali, tutti gli interventi di riqualificazione energetica del condominio, di manutenzione ordinaria e o straordinaria, di restauro e risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni condominiali e quelli di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali.
Spese condominiali di vario tipo per agevolazioni e detrazioni
Quando si parla di spese condominiali, si fa innanzitutto riferimento a oneri generali relativi all’amministrazione, manutenzione e conservazione dell’immobile.
Esempi sono gli onorari dell’amministratore di condominio, i costi relativi all’organizzazione dell’assemblea generale, la pulizia delle aree comuni, la rimozione dei rifiuti, il rifacimento delle facciate e il rifacimento dei tetti. Le spese generali sono distribuite equamente tra i comproprietari in proporzione alla loro quota. Gli oneri speciali sono quelli corrispondenti ai servizi collettivi e alle attrezzature comuni, come le spese di sicurezza e pulizia, manutenzione della caldaia collettiva o dell’ascensore.
La ripartizione degli oneri speciali è subordinata all’utilizzo da parte dei comproprietari di servizi e strutture collettive. Le quote di comproprietà sono votate in assemblea generale nel quadro del bilancio provvisorio. L’obiettivo del bilancio di previsione è quello di prevedere la spesa per l’anno relativa alle parti comuni e alle attrezzature. Tutti gli oneri relativi alle spese di natura corrente figurano nel bilancio di previsione. Il bilancio provvisorio viene votato in una volta sola.
Per le spese eccezionali, come l’installazione di un ascensore, le cose sono diverse. Non compaiono nel bilancio provvisorio e vengono votati uno per uno contemporaneamente all’opera. Gli oneri condominiali previsti nel bilancio preventivo sono finanziati dai comproprietari mediante il versamento delle provvigioni all’amministratore di condominio.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Giustizia: violato il principio della ragionevole durata

Il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi continua ad essere violato. Lo conferma la nuova indagine sul processo penale in Italia di Eurispes e dell’Unione delle Camere penali.
L’indagine ha preso in esame 32 Tribunali distribuiti in modo omogeneo sul territorio nazionale ed ha monitorato 13.755 processi. Dai risultati emerge che dei processi penali monitorati in primo grado solo un quinto (20,7%) arriva a sentenza. Nel 78,7% dei casi, il procedimento termina con il rinvio ad altra udienza. E la durata media del rinvio si attesta intorno ai 5 mesi per i procedimenti in Aula monocratica e 4 mesi per quelli davanti al Tribunale collegiale.
Rispetto al 2008, data della precedente indagine sul processo penale di Eurispes e dell’Unione delle Camere penali, la ricerca evidenzia un aumento della percentuale dei rinvii ad altra udienza (+9,4%: nel 2008 la quota era del 69,3%). L’incidenza delle sentenze è scesa dal 29,5% al 20,7%. Per quanto concerne i procedimenti terminati in sentenza, le assoluzioni rappresentano poco meno del 30%: di questi, il 3,7% è rappresentato da assoluzioni per non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le condanne incidono per il 40,4% delle sentenze; percentuale nettamente più bassa di quella rilevata nel 2008 (60,6%). Al contrario, risulta molto più elevata la quota relativa all’estinzione del reato: 24,5%, a fronte del 14,9% del 2008.
“La ragionevole durata del processo come diritto dell’imputato, ma anche delle vittime, rappresenta un principio costituzionale, purtroppo costantemente violato nel nostro Paese”, ha detto intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della ricerca il presidente dell’Eurispes Gian Maria Fara. ” La lunghezza abnorme dei processi – ha proseguito- rappresenta un ostacolo per la competitività del Paese, ma anche per il suo livello di civiltà complessiva. Quello della giustizia è un problema di funzionalità generale di un essenziale servizio che va reso ai cittadini. Un sistema di giustizia rispettoso dei princìpi costituzionali deve tenere insieme l’indipendenza della magistratura e del singolo magistrato, l’efficacia della risposta giudiziaria rispetto ai diritti che reclamano tutela, l’efficienza del servizio intesa come rapporto corretto fra risorse e risultati, questioni, purtroppo, ancora irrisolte”.

FONTE: Agenzia Ansa

Fuga di gas a Ravanusa: morti, dispersi e sfollati. Sventrato un intero isolato, centinaia di sfollati

Cosa ha provocato la rottura della tubatura del metano? La rete di distribuzione del gas, installata nel 1984, era a norma? La manutenzione ordinaria e straordinaria è stata fatta? Come e da chi? E a quando risalgono gli ultimi interventi? C’erano state perdite segnalate nelle settimane scorse sulle quali non si è intervenuto? E’ stato sottovalutato il pericolo? Con le ricerche dei dispersi ancora in corso, inquirenti ed investigatori hanno già pronta la lista di domande alle quali tentare di dare risposte per spiegare come sia stato possibile che una fuga di gas abbia provocato il crollo di quattro palazzine e il danneggiamento di altre quattro, facendo una strage a Ravanusa.
Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo e nei prossimi giorni acquisirà tutta la documentazione relativa alla rete di distribuzione del gas, al sequestro dell’area interessata dall’esplosione – al momento 10mila metri quadrati, ma lo stesso procuratore ha detto che potrebbe diventare più ampia – e, con ogni probabilità, all’iscrizione nel registro degli indagati dei primi nomi di tecnici e amministratori che a vario titolo possano avere responsabilità in merito alla rete del gas, anche per dare loro la possibilità di partecipare a tutti gli accertamenti irripetibili.
Uno dei temi che dovranno affrontare i magistrati è se c’è stata una qualche sottovalutazione del pericolo, se si poteva fare qualcosa e non è stato fatto.
Uno dei sopravvissuti alla strage, Calogero Bonanno, che si trovava in un appartamento adiacente ad una delle palazzine crollate, ha parlato di odore di gas nei giorni scorsi. “Alcuni vicini mi hanno detto che si sentiva odore di gas – ha detto -. Se è vero c’è stata una negligenza imperdonabile”. Una versione confermata dal consigliere comunale Giuseppe Sortino: “Negli ultimi sette giorni – dice – so che diversi cittadini hanno lamentato la puzza di gas nella zona che chiamiamo via delle Scuole Don Bosco in contrada Masciminici, dov’ è avvenuta la tragedia, ma nessuno è intervenuto. Sia il sindaco che i tecnici del gas non hanno ricevuto segnalazioni”. Dal canto loro, inquirenti e investigatori hanno già verificato che nei giorni scorsi non c’è stata alcuna segnalazione di questo tipo.
Che però il problema e la causa scatenante del disastro sia proprio sulla rete – una rete risalente al 1984, vecchia dunque di 37 anni e costruita con la normativa dell’epoca – è un dato che viene dato di fatto per scontato. “Che ci siano state oggettive difficoltà nella distribuzione del gas è evidente”, dice un investigatore, sottolineando che ad un chilometro dal punto dell’esplosione si sente ancora odore di gas nonostante il flusso sia stato interrotto. E aggiunge: il problema ora è capire se c’è solo una colpa, il non essere intervenuti su un sistema ormai datato, o se c’è anche un dolo, quello di non aver effettuato la necessaria manutenzione. In ogni caso, “appena finite le ricerche dei dispersi scatterà il sequestro dell’area per consentire il prosieguo delle attività investigative”, dice il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo.
Verifiche che infatti sono iniziate già nella serata di ieri e che qualche risposta l’hanno fornita. Sulla dinamica innanzitutto: c’è stato un accumulo di gas metano nel sottosuolo, spiegano gli investigatori, che si è protratto per almeno l’intera giornata di sabato. Nei prossimi giorni, ha sottolineato Patronaggio, verrà fatta “una attenta mappatura dei luoghi”: si parte da “una fuga di metano ma non escludiamo alcuna pista”.
La procura ha già nominato un consulente tecnico e nelle prossime ore verrà fatto un nuovo sopralluogo con i vigili del fuoco, proprio per cercare di circoscrivere le cause della fuga di gas. Non è chiaro, invece, quale sia stato l’innesco che ha provocato l’esplosione. “Non ci sono certezze – conferma Stingo – quando saranno terminate le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie, potremmo individuare il punto in cui è iniziata la fuga di gas e da lì risalire all’innesco”.
Una delle ipotesi è che possa essere stata l’attivazione di un’ascensore, ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino sottolineando però che si tratta di una delle tante possibilità: potrebbe essere stato anche un frigorifero che si è attivato, una luce accesa o una sigaretta. Quello che sembra assodato, spiegano ancora gli investigatori, è che l’esplosione ha provocato una serie di fessurazioni nel terreno e anche nei palazzi; spazi nei quali il gas si è infilato, compresa la rete fognaria, dando vita ai diversi incendi andati avanti per ore.
Fonte: Agenzia Ansa

Impianti di videosorveglianza in condominio

videosorveglianzaCon l’introduzione dell’articolo 1122 ter. del Codice Civile, la Riforma del Condominio ha disciplinato la normativa, introducendo le modalità di realizzazione di impianti di sorveglianza sulle parti comuni del condominio.
Tale norma stabilisce: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza
su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”, ovvero con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
La disposizione legislativa deve necessariamente essere correlata alle prescrizioni contenute nel codice sulla privacy (d.lgs 196/2003). Pertanto, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dalla legge sulla privacy e dal provvedimento generale del garante.
Tra gli obblighi che valgono anche in materia condominiale vi è quello di segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli, visibili anche di notte.
La registrazione dei dati può essere conservata per un periodo relativamente breve: non può infatti superare le 24-48 ore, anche in relazione a particolari esigenze quali la chiusura di esercizi o uffici che hanno sede nel condominio e in considerazione dei periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori a sette giorni è necessario presentare un’istanza preliminare al Garante.
Le telecamere dovranno riprendere solo le aree comuni, come gli accessi e l’area dei garage, possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, come strade, edifici, esercizi commerciali, etc.). Le riprese e le immagini raccolte dovranno essere protette con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
Al di là di questi obblighi, è necessario che la delibera assembleare
di installazione dei sistemi di videosorveglianza sia redatta nella piena osservanza del principio di proporzionalità contenuto nel codice della privacy. Inoltre la delibera deve essere assunta solo in caso di rischi reali non eliminabili con accorgimenti differenti dall’apposizione di telecamere, quali ad esempio l’installazione di sistemi di allarme, o di porte blindate, oppure con l’assunzione di un custode.
La delibera assembleare, dunque, sebbene adottata con la maggioranza richiesta, è comunque illegittima se viola il principio di proporzionalità.
L’installazione da parte di un condomino di una telecamera che riprenda solo l’ingresso dell’appartamento o dell’autorimessa di sua proprietà, soggiace invece a diversa disciplina. In questo caso, infatti, il Garante della privacy ha chiarito: “Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage”.
Infine, un breve accenno alla problematica dei videocitofoni, ovvero se gli stessi siano equiparabili o meno al sistema di videosorveglianza. È noto che i moderni videocitofoni che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso si applicano le disposizioni previste dal Codice della Privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tale normativa non si applica quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le medesime ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.

Ue attacca i diritti dei proprietari di case. Confedilizia contesta

Dal 2027 con il pretesto della transizione verde si intende colpire il patrimonio immobiliare degli italiani senza considerare le difficoltà del campo.
Così l’Europa entra nelle case degli italiani. In questi giorni la Commissione europea sta lavorando su nuove direttive green volte verso le case. L’intento è di dare, dal 2027 uno stop a affitti e vendite ai proprietari di quelle abitazioni che sprecano troppa energia. Provvedimento volto alla proprietà privata è contenuto in una direttiva Ue che dovrebbe essere pubblicata il 14 dicembre, rappresenterebbe per il patrimonio immobiliare l’ennesima mazzata firmata Bruxelles. Si tenderebbe così a paralizzare il settore, proprio nel momento in cui, con il superbonus è previsto un rilancio dell’economia italiana.
Intanto, ecco i target promossi e individuati da Bruxelles quali classi energetiche:
– «E» a partire dal 2027,
– «D» a partire dal 2030,
– «C» dal primo gennaio del 2033.
Nella panoramica italiana, la maggioranza delle case appartiene alla categoria «G» e anche se avere edifici a impatto zero entro il 2050, sarebbe un dato ottimale per la salvaguardia dell’ambiente, realizzare i necessari adeguamenti sembra improbabile.
A destare preoccupazioni agli addetti ai lavori e ai proprietari sono anche i dati forniti dal ministro dell’Economia, Daniele Franco che dichiara che solo lo 0,5% del patrimonio immobiliare italiano godrà dei benefici del superbonus, che caleranno dal 110% al 65%. Anche la riforma del Catasto avrebbe ripercussione negativa sui prezzi degli immobili.
In tale contesto e a gran voce Confedilizia, nelle vesti del suo presidente, Giorgio Spaziani Testa, dice no! “No all’ipotesi di legare la vendita e l’affitto degli immobili a determinati standard energetici poiché è una misura che lederebbe i diritti dei proprietari.
La Commissione Ue ha già chiesto all’Italia di aumentare le tasse sugli immobili, attraverso il catasto. Contro il primo pericolo, che porterebbe ad impedire l’esercizio dei più elementari diritti di un proprietario, ci battiamo in sede europea, attraverso l’Unione internazionale della proprietà immobiliare (Uipi), nella quale rappresentiamo l’Italia – si legge nella nota del presidente – e per scongiurare il secondo, ora si deve pronunciare il Parlamento. In questi giorni, la Commissione Finanze della Camera inizia a parlare dell’articolo 6 della delega fiscale, quello contenente la revisione del catasto. L’unica strada è lo stralcio. Chi non lo chiederà, andrà annoverato tra i fautori di un ulteriore aumento delle tasse sugli immobili, prime case incluse”.
Da sottolineare che gli esperti, da un’analisi dei dati di C40 -per un recupero verde e giusto- nelle principali città europee tra cui Milano – sostengono che le emissioni legate alla costruzione di edifici e infrastrutture potrebbero aumentare del 37% rispetto ai dati del 2017. E se tutte le città utilizzassero materiali a basso impatto, il risparmio in termini di minor inquinamento sarebbe solo del 18%. Altro che abitazioni green! E ancora. Secondo i calcoli di addetti al settore, i proprietari di case sono già stati penalizzati dalla riforma dell’assegno di famiglia, visto che per l’erogazione serve la presentazione dell’Isee. Almeno 2,5 milioni di famiglie avranno un unico assegno più contenuto a marzo 2022. Si calcola infatti che con un Isee superiore a 40mila euro (chi ha una piccola casa supera facilmente la soglia) toccheranno appena 50 euro al mese per figlio. Un meccanismo vidimato dal Sole24Ore, e il perché è presto detto: il canone d’affitto abbassa l’Isee. Il mutuo, se ipotecario, viene calcolato solo come detrazione.

Agenzia Entrate: Contributo perequativo, come ottenerlo. Invio istanze fino al 28 dicembre

Fino al 28 dicembre 2021 è possibile inviare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto detto “perequativo” e introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato il provvedimento dove si definiscono contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Sul sito i dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, si può consultare la nuova guida, con esempi specifici di calcolo, risulta molto utile per orientarsi tra istruzioni e regole da seguire per l’utilizzo del “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. Le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Se spetta, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro. Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. IL contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà il processo di erogazione del contributo. Come precisato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Fonte: ANSA

Mercato immobiliare: nel terzo trimestre 2021 compravendite delle abitazioni in rialzo del +21,9%. Segno positivo anche per i settori non residenziale e produttivo

Nel terzo trimestre 2021 si registra un incremento delle compravendite di abitazioni che sfiora il 22% rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di oltre 172mila unità acquistate. Un dato in aumento anche rispetto all’analogo trimestre del 2019 (anno non influenzato dalla pandemia) con un rialzo del 25,5%. Bene anche il settore terziario-commerciale, che fa segnare un incremento del 26,9%, e quello produttivo, dove la crescita supera il 47%. Sono alcuni dati che emergono dalle statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, da oggi disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il mercato delle abitazioni sfiora il +22% – Nel terzo trimestre del 2021 resta positivo il tasso di crescita tendenziale delle compravendite del settore residenziale (+21,9%), che equivale a 31 mila transazioni in più, per un totale di oltre 172mila scambi. Il report dell’Osservatorio evidenzia un aumento analogo sia nei capoluoghi (+21,9% e circa 9.500 abitazioni compravendute in più) sia nei comuni minori, non capoluogo (+21,9%, con circa 21.500 abitazioni scambi in più). La crescita riguarda tutte le aree geografiche del Paese, con un incremento più marcato nei comuni capoluogo del centro (circa +30%).
Zoom sulle grandi città – Il mercato delle abitazioni nelle principali città italiane evidenzia, con quasi 5mila abitazioni acquistate in più rispetto allo stesso trimestre del 2020, una variazione tendenziale ampiamente positiva nel suo complesso (+23,5%). Nettamente in testa è Firenze, con un +41,4%; Roma sfiora il 29%, mentre a Genova e Milano il tasso si attesta intorno al 24% in più. A Bologna e Torino, le compravendite aumentano a passi comunque consistenti (+18,7% e +19,1% rispettivamente).
Non residenziale, forte crescita per capannoni e industrie – Nel terzo trimestre 2021 il mercato del comparto terziario-commerciale ha visto un balzo in avanti del 26,9%, facendo segnare al nord tassi superiori alla media. In particolare, gli scambi di uffici e studi privati crescono del 18% rispetto al 2020, sfiorando il +30% nel nord-est, mentre le transazioni relative a negozi e laboratori registrano un +22,7%, con una distribuzione territoriale abbastanza omogenea. In rialzo le compravendite di depositi commerciali e autorimesse (+30,6%), capannoni e industrie (+47,1%). Segno positivo, infine, anche per il settore produttivo agricolo (+19,3%).
Roma, 2 dicembre 2021
Fonte: Comunicato stampa del 2 dicembre 2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-2-dicembre-2021

Bonus edilizi e superbonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.

Bonus edilizi e superbonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 29 novembre informa della pubblicazione delle linee guida in materia di Superbonus e bonus edilizi a seguito delle novità introdotte dal Dl 157/2021.
Infatti la circolare 16/E , firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce importanti chiarimenti ai contribuenti ed agli operatori sui nuovi obblighi, sia per il Superbonus 110% e sia per tutti gli altri bonus edilizi relativi:
– al visto di conformità, che attesta il diritto al beneficio;
– all’asseverazione, che attesta la congruità delle spese.

Nella citata circolare viene precisato che il Dl 157/2021 cosiddetto “Decreto anti frodi” ha esteso i casi di obbligatorietà, e conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Il visto di conformità nel Superbonus

Il DL 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

Questo obbligo viene applicato alle fatture emesse e ai relativi pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Il visto di conformità non è obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

La circolare precisa che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus.

Per tutti gli altri bonus edilizi, la nuova attestazione è necessaria solo:
– in caso di cessione del credito;
– in caso di sconto in fattura.

La circolare 16/E 2021 precisa che attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

A pagina 14 della circolare un utile riepilogo su visto di conformità e asseverazione prima e post Dl 157/2021.

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Pertanto, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa, al massimo di 30 giorni.

Per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

-Centro Studi Nazionale Anaip

 

FIABA Onlus e RECERT propongono la detrazione fiscale al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Comunicato stampa

FIABA Onlus e RECERT

 propongono la detrazione fiscale al 75%

per l’abbattimento delle barriere architettoniche

CONFERENZA STAMPA

Venerdì 3 dicembre 2021, ore 12.00

SALA CADUTI DI NASSIRIYA – Senato della Repubblica

 Il prossimo 3 dicembre, alle ore 12.00, FIABA Onlus e RECERT presenteranno in conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, l’emendamento proposto alla Legge di Bilancio e presentato da diversi partiti per l’introduzione di un nuovo bonus fiscale da rendere strutturale.

 “L’incentivo da noi proposto – sottolineano Giuseppe Trieste Presidente FIABA Onlus e Giuseppe De Pasquale Presidente Recert – prevede una detrazione fiscale al 75% per le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche e amplia fortemente la categoria dei soggetti che possono usufruirne rispetto a quanto accade attualmente. Un segnale importante – sottolinea il Presidente Trieste – che intendiamo dare proprio nella Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1981 dall’ONU”.

 Per motivi di sicurezza sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta sulla Web TV del Senato (www.senato.it). Parteciperanno in presenza i senatori che hanno sottoscritto l’emendamento e rappresentanti delle categorie interessate.