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ABICONF e LAIC: insieme per gli amministratori immobiliari

ABICONF e LAIC: insieme per gli amministratori immobiliari

Una nuova sinergia tra ABICONF, l’associazione di categoria degli amministratori di beni immobiliari di Confcommercio e la Lega Amministratori Immobiliari Condominiali.

Con l’Assemblea nazionale di oggi, LAIC sospende le proprie attività associative e invita i propri Associati ad aderire ad ABICONF, quale naturale sbocco del percorso di crescita sin qui portato avanti dall’Associazione presieduta dall’Avvocato Lorenzo Cottignoli in Emilia-Romagna e in Lombardia, mediante un costante ed apprezzato percorso annuale di aggiornamento e formazione professionale.

ABICONF accoglie con un caloroso benvenuto gli Associati LAIC e affida all’Avvocato Cottignoli la responsabilità della guida del proprio Centro Studi nazionale.

Queste le parole di Cottignoli, che durante l’assemblea dei soci 2021, svoltasi questa mattina presso la Sala dei Carracci della Sede di ASCOM Confcommercio Bologna, ha così descritto questo significativo passaggio: “Oltre alle comuni origini felsinee, LAIC ha trovato in ABICONF una realtà gemella, nelle cui caratteristiche di chiara fama e di provata serietà si è subito riconosciuta, e che hanno motivato senza alcuna remora la determinazione di confluire in quella che per noi è una grande Associazione, che raduna gli Amministratori di Beni Immobili iscritti alla Confcommercio, alla quale sentiamo di voler partecipare con spirito di gruppo per costruire assieme un percorso sempre più condiviso di tutela, di formazione e di informazione dell’amministratore professionista.”

Queste le parole del Presidente Nazionale ABICONF, Dott. Andrea Tolomelli: “L’incontro con LAIC è stato caratterizzato immediatamente da una comunione di valori e di intenti, che ci porta ad accogliere con un caloroso benvenuto i professionisti che scelgono oggi di entrare nella nostra Associazione e che hanno condotto la Giunta ABICONF a nominare l’Avv. Lorenzo Cottignoli quale Direttore del nostro Centro Studi nazionale, certi che l’apporto di professionalità e di competenze che oggi riceviamo, costituiscano un indubbio arricchimento per la vita dell’Associazione.”

Sismabonus acquisti, solo il tecnico da il via libera

Sismabonus acquisti,
solo il tecnico da il via libera

Tra i requisiti per accedere alle detrazioni per l’acquisto di case antisismiche vi deve essere, come accade per il Sismabonus, l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato: un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al bonus. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia nella risposta n. 773 del 10 novembre 2021.

Nel 2018, una società ha ottenuto da un Comune il permesso di costruire per un intervento di “ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con volume in ampliamento così come consentito dal Piano Casa, per la realizzazione di unità abitative, una sul sedime preesistente e due in adiacenza. Il volume è tutto derivato dai parametri di demolizione e ricostruzione”. L’intervento, secondo la compagine, ha comportato un “doppio salto di classe di rischio sismico secondo quanto previsto dalla normativa vigente” e le nuove unità sono state “classificate energeticamente in classe A“. Al riguardo, l’interpellante precisa che, nel luglio 2020, è stata data comunicazione di fine lavori e che la zonizzazione sismica che ha portato il Comune entro la zona sismica 3 è stata aggiornata con D.G.R.V. n. 244 del 09/03/2021.

La società chiede, allora, se nel caso in questione, sussistano le condizioni per accedere alle detrazioni per l’acquisto di case antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 e, in particolare, se i requisiti che danno diritto all’agevolazione debbano essere già presenti alla data di ultimazione dei lavori o realizzarsi alla data dell’alienazione dell’immobile oggetto degli interventi.

L’Agenzia, richiamando l’articolo 119 del decreto “Rilancio” e le successive modifiche, ricorda che le disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013.

L’art. 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013, in particolare, dispone che qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, … mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, [ed] eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta (…) spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 % e dell’85 % del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare» (Sismabonus acquisti).
Per effetto del richiamo, contenuto nella norma citata, al comma 1-quater del medesimo articolo 16, che a sua volta richiama il comma 1-bis, l’agevolazione spetta per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero per i quali siano stati rilasciati i titoli edilizi.
La norma in commento, osserva l’Agenzia, nel mutuare le regole applicative del Sismabonus, si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, che potranno calcolare la detrazione spettante in funzione del prezzo di acquisto di tali unità e non delle spese relative agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico.
Con riferimento alla detrazione di cui al citato comma 1-septies, è necessario, in particolare, che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata, con apposito modello, dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, ed iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
L’articolo 3 del citato Dm n. 58/2017 – in vigore nel 2018, ossia quando l’istante ha iniziato l’iter autorizzativo – prevedeva che fosse allegata, per l’accesso alle detrazioni, anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato redatta in base al citato decreto ministeriale. In vigenza di tale disposizione, è stato, pertanto, chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso al Sismabonus.
Ebbene, continua l’Agenzia, tale principio si applica anche ai fini dell’applicazione del Sismabonus acquisti. Pertanto, qualora le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 Dl n. 63/2013. La prassi dell’Agenzia si premura, comunque, di non precludere l’applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l’adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione (cfr. risoluzione n. 38/2020).

In conclusione, secondo l’Agenzia, il principio sopra enunciato può applicarsi anche nel caso in esame, in quanto l’adempimento non è stato effettuato, in quanto, alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo, il Comune in questione era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo del citato art. 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013.
Tuttavia, per fruire della detrazione in parola, è necessario, altresì, che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3.
Nel caso di specie, i lavori si sono conclusi nel luglio 2020, quindi, in data antecedente alla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale (ovvero il 15 maggio 2021).
In definitiva, a parere dell’Agenzia, gli acquirenti dell’istante non potranno beneficiare della detrazione Sismabonus acquisti.

fiscoggi

Bonus restauro: cos’è, come funziona e a chi viene concesso

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Superbonus 110% anche per la rimozione e il riposizionamento degli elementi decorativi della facciata

Con la risposta n. 685/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriori aspetti legati al Superbonus e agli interventi che possono essere definiti strettamente collegati.

Nel caso esaminato, il condominio istante spiega all’Agenzia di voler procedere nella realizzazione della coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio. La facciata dell’edificio in oggetto è caratterizzata da elementi architettonici peculiari che, però, non hanno alcun valore storico e culturale, pertanto l’edificio non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici.

Sul piano tecnico, l’istante specifica che l’isolamento termico della facciata comporta dei lavori di rimozione e sostituzione degli elementi architettonici decorativi con elementi a misura isolanti, che incidono, anche economicamente, sulla realizzazione del cappotto termico esterno.

Ciò detto, il condominio istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la sostituzione dei decori architettonici con altri elementi isolanti rientrerebbe nella categoria di spese accessorie collegate alla realizzazione dell’intervento trainante e, quindi, sia agevolata con il Superbonus.

Nel parere dell’Agenzia delle Entrate si legge che, con riferimento al quesito posto, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che: “Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato (…). L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Pertanto, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione e il successivo riposizionamento degli elementi architettonici decorativi sono interventi correlati alla coibentazione della facciata, le spese relative potranno essere ammesse alla detrazione nei limiti stabiliti dalla norma.

 

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

Il progetto HARP mette a disposizione uno strumento gratuito che stima l’efficienza energetica degli apparecchi installati e ne incentiva la riqualificazione

COMUNICATO STAMPA

Il progetto HARP mette a disposizione uno strumento gratuito che stima l’efficienza energetica degli apparecchi installati e ne incentiva la riqualificazione

Nell’ambito del progetto europeo HARP e della relativa campagna di comunicazione, partita ieri in Italia, è stata creata un’applicazione online che permette a consumatori e professionisti di valutare l’efficienza energetica del proprio apparecchio esistente attraverso l’etichetta energetica.

                                                                                                                 

Il modo in cui riscaldiamo le nostre case oggi pesa molto sull’ambiente e sui bilanci familiari. Il 50% degli apparecchi di riscaldamento installati sono vecchi e inefficienti, e con la volatilità dei prezzi del gas nell’UE attualmente in aumento il costo per le famiglie sarà sempre più elevato. Il tasso di sostituzione annuale degli apparecchi è fermo al 4%, e se proseguirà con lo stesso ritmo la situazione non è destinata a cambiare a breve.

 

L’applicazione HARPa, disponibile nella versione italiana sul sito di Assotermica, associazione partner del progetto federata ad Anima Confindustria, permette aI consumatori di Francia, Germania, Spagna, Italia e Portogallo, con l’aiuto dei professionisti, di stimare la classe energetica del proprio apparecchio obsoleto. Lo scopo è motivare i consumatori a pianificarne la sostituzione con un’alternativa più efficiente tra quelle presenti sul mercato.

HARPa accompagna i consumatori durante tutto il processo di sostituzione fornendo, oltre all’etichetta energetica:

– una panoramica delle diverse tecnologie alternative e dei loro principali vantaggi;

– una lista di professionisti che possono fornire assistenza tecnica agli utenti;

– una panoramica degli incentivi fiscali disponibili a livello nazionale.

 

Oggi, dei 129 milioni di caldaie installate nell’UE, più del 50% sono ormai inefficienti, ovvero classificate in classe energetica C o inferiore (75-82% di efficienza). HARPa diventa fondamentale nell’accompagnare il consumatore nel corso dell’intero processo decisionale, partendo proprio dalla sensibilizzazione degli utenti.

 

Joana Fernandes, coordinatrice del progetto HARP, ha dichiarato:

Con l’inverno alle porte, siamo entusiasti di lanciare la nostra applicazione online con tutte le sue funzionalità, permettendo ai consumatori e ai professionisti di etichettare i sistemi di riscaldamento, compresi gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria e i sistemi combinati. Il team internazionale del progetto ha unito le forze per fornire uno strumento pratico per aiutare concretamente i consumatori a sostituire i propri vecchi apparecchi per il riscaldamento con soluzioni più efficienti presenti sul mercato. Stiamo ora lavorando per portare HARPa alle famiglie di tutta Europa: crediamo sia un contributo cruciale per abbassare il costo ambientale del riscaldamento e l’incidenza sui bilanci familiari”.

 

I sistemi di riscaldamento inefficienti hanno un enorme impatto sul consumo di energia e sulle emissioni di CO₂ dell’UE, considerando che:

– l’80% dell’energia utilizzata dalle famiglie va per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria;

– a causa dell’uso di alcuni apparecchi alimentati a combustibili fossili il 12% delle emissioni totali dell’Unione Europea proviene dal riscaldamento degli edifici;

– alcuni apparecchi possono durare più di 15 anni, e il loro tasso di sostituzione annuale è molto basso (4%). È quindi probabile che la maggior parte dei consumatori scoprirà che il proprio apparecchio è in classe C o inferiore.

 

Il progetto HARP (Heating Appliances Retrofit Planning) ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea sotto l’accordo di sovvenzione N. 847049. I partner italiani del Progetto HARP sono Assotermica, ENEA ed Eurac Research.

 

Per maggiori informazioni:

https://www.anima.it/associazioni/elenco/assotermica/attivita/riscaldamento-efficiente/progetto-harp.kl

Physico Racs®, Biosicurezza permanente Anti Legionella

Per la prevenzione e il controllo della legionellosi

Da ora è possibile sanificare tutti gli impianti idrici di ricircolo ACS contro la proliferazione della legionellosi senza utilizzare shock chimici o stress termici.

Il metodo Physico® a induzione elettromagnetica permette la prevenzione e la sanificazione continua di queste sezioni di impianto senza far subire all’utenza i conseguenti fermi impianto e gli alti costi di gestione che altre tipologie di sanificazione attuali comportano.

L’inserimento del dispositivo nella linea di mandata della sezione di ricircolo di ACS permette in modalità continua e costante l’abbattimento totale delle UFC di Legionella Pneumophila senza alterare la composizione chimica dell’acqua originaria.

Il trattamento, che si basa sul principio dell’induzione elettromagnetica, è di tipo fisico pertanto raggiunge l’obiettivo descritto senza l’ausilio di shock chimici o stress termici mantenendo inalterata la potabilità dell’acqua trattata.

Volendo verificarne l’efficacia su impianti reali di grosse e piccole portate abbiamo dimensionato e posto i ns dispositivi nei punti sensibili dei rispettivi impianti idrici
dotati di ricircolo ACS in varie località d’Italia.

Dopo circa un’ anno di verifiche abbiamo avuto la certezza che quanto avveniva in laboratorio avviene anche negli impianti a regime sia utilizzando acqua di rete che
acqua di pozzo anche in assenza di clorazione standard.

Physico® è il dispositivo che se installato nella linea principale di adduzione acqua porta a eliminare la formazione di incrostazioni calcaree negli scambiatori di calore e ad abbattere la carica batterica eventualmente presente nella misura dell’80/90%, non richiede alcuna manutenzione e mantiene inalterata la composizione chimica dell’acqua trattata.

Ora, qualora venga installato anche nella sezione di ricircolo di ACS, Physico Racs® permette l’abbattimento totale e permanente delle UFC di Legionella Pneumophila.

I vantaggi che si conseguono dall’impiego di questa tipologia di dispositivi sono marcatamente evidenti e così riassumibili:

– Biosicurezza permanente anti-legionella e batteri patogeni;
– Invariata potabilità dell’acqua adibita al consumo umano;
– Nessun residuo ambientale;
– Nessuna manutenzione ai dispositivi di trattamento acqua;
– Efficacia anche a basse temperature, con conseguente risparmio economico e minore impatto ambientale (produzione di CO2);
– Nessuna corrosione indotta ai metalli che compongono l’impianto;
– Nessuna interdizione all’utilizzo dell’acqua durante il trattamento;
– Eccellente alternativa al ricorso a biocidi chimici o shock termici utilizzati sinora
– Migliorata funzionalità e durata dell’impianto idrico trattato

TECNOACQUE

La delibera alla quale il condomino non ha partecipato per errata indicazione della data nell’avviso di convocazione è annullabile

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Con la sentenza n. 1667 dell’8 aprile 2021, il Tribunale di Torino ha stabilito che è annullabile la delibera se il condomino non vi ha preso parte perché nella convocazione sono indicati mese ed anno errati.

Nella vicenda in esame, la condomina Tizia riceveva l’avviso di convocazione dell’assemblea che indicava quale data della riunione il giorno 30/04/2017 alle ore 18,00, sebbene l’assemblea si tenesse il giorno 30/05/2019. L’errore nell’avviso era evidente, in quanto il primo punto dell’ordine del giorno riguardava l’approvazione del bilancio consuntivo, gestione ordinaria 2018 e relativo riparto spese, mentre il terzo punto dell’ordine del giorno concerneva l’approvazione del bilancio preventivo gestione ordinaria 2019 e relativo riparto spese.

Pertanto, Tizia citava in giudizio il condominio per sentire dichiarare dal giudice l’invalidità della convocazione ricevuta per l’assemblea condominiale del 30/05/2019, nonché l’invalidità della delibera assembleare, assunta in data 30/05/2019 in ordine a tutti i punti all’ordine del giorno.

Le affermazioni di Tizia venivano contestate da parte convenuta; in modo particolare, i condòmini precisavano che l’errore materiale in cui era incorso l’amministratore nella convocazione dell’assemblea del 30/05/2019 era stato prontamente corretto mediante l’invio di altra raccomandata in data 23/05/2019, con avviso di giacenza in data 28/05/2019.

Il giudice torinese accoglieva la domanda di parte attrice e condannava i condomini al pagamento delle spese di lite.

Secondo lo stesso giudice, l’invio della raccomandata il giorno 24/05/2019, giacente all’ufficio postale dal giorno 28/05/2019, oltre a non avere sanato l’errore nella convocazione spedita con l’indicazione della data del 30/04/2017 per la riunione dell’assemblea condominiale, era da ritenersi tardiva, dal momento che, anche in caso di collaborazione del destinatario, sarebbe stata ricevuta fuori termine.

Inoltre, il giudice sottolineava che la diversa ricostruzione del condominio secondo cui usando l’ordinaria diligenza si sarebbe potuta individuare l’esatta data di convocazione dell’assemblea non era convincente, in quanto l’errore nell’indicazione della data (30/04/2017) poteva comunque indurre Tizia a considerare sbagliata anche l’indicazione dell’orario di convocazione in ordine al quale non vi erano elementi dai quali dedurre, con l’ordinaria diligenza, l’orario corretto.

Entro quando va esercitata l’azione possessoria contro il condominio?

A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Con la sentenza n. 20007/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui termini entro i quali deve essere esperita l’azione possessoria contro il condominio.

Nella vicenda in esame, un condomino, mediante la collocazione di una sbarra, impediva ad alcune proprietarie di un edificio confinante di passare attraverso una stradella che collegava la proprietà delle stesse alla pubblica via. Le proprietarie, sostenendo di essere state spossessate dal condominio, si rivolgevano al Tribunale per domandare la reintegrazione nella disponibilità del viale di accesso posto sul retro del loro immobile, ma il giudice di prime cure non accoglieva la domanda.

La sentenza di primo grado veniva confermata dai giudici di merito, secondo i quali i testimoni escussi nel corso della causa avevano confermato la presenza di una catena di divieto di passaggio alla strada posta dal condominio molti anni prima del posizionamento della sbarra. La Corte territoriale riteneva che ciò fosse la prova che lo spossessamento era avvenuto da molto tempo e, di conseguenza, dichiarava le parti decadute dalla domanda.

A questo punto, il caso giungeva in Cassazione, davanti alla quale le proprietarie sollevavano i seguenti tre motivi:

  • in primo luogo, deducevano l’omesso esame circa un fatto decisivo, quanto all’epoca di collocazione della sbarra, che sarebbe stata apposta tra fine agosto ed inizio settembre del 2011, così che doveva intendersi precisato nel ricorso possessorio il termine dell’avvenuto spoglio;
  • in secondo luogo, deducevano l’omesso esame circa un fatto decisivo, quanto alla risultanza peritale che evidenziava come la strada, presente sin dal novembre 1973, costituisse l’unica via di accesso della proprietà alla pubblica via;
  • in terzo luogo, le ricorrenti denunciavano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., in relazione alla mancata prova della qualità dell’amministratore condominiale ed al difetto della legittimazione processuale dello stesso, in difetto di autorizzazione assembleare.

Gli Ermellini dichiaravano il ricorso inammissibile, precisando che “nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, decorrendo, altrimenti, dall’ultimo atto quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente”.

Inoltre, secondo il Tribunale Supremo, “l’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può essere convenuto in giudizio per ogni azione vertente su fatti di spoglio o turbativa concernenti le parti comuni dell’edificio ed ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius, avendo l’amministratore, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano altresì quelli a tutela del possesso – dei diritti inerenti ai beni condominiali, e perciò trattandosi di controversia compresa nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c.”.

La “vista mare” non intralcia l’applicazione del bonus facciate

Non rientra tra le ipotesi di esclusione individuate dalla circolare n. 2/2020 riguardanti i lavori effettuati sulle pareti interne di un fabbricato o su superfici confinanti con spazi interni

Sconto Irpef del 90% per il recupero dell’involucro esterno di un edificio residenziale situato in prossimità della costa e visibile soltanto dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 595 del 16 settembre 2021, sulla base del parere espresso dal ministero della Cultura.
Il fabbricato in questione rientra, secondo l’amministrazione comunale, all’interno della fascia B agevolabile, ma la nuova facciata potrà essere ammirata “solo a largo” e da questo nasce il dubbio del contribuente. L’istante chiede se potrà usufruire ugualmente del bonus del 90% e se lo specchio d’acqua antistante la proprietà o la scogliera demaniale da dove l’immobile è visibile rientrano tra gli spazi a uso pubblico.

L’Agenzia fornisce come di consueto le basi normative dell’agevolazione richiamata. In sintesi, il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 e 223, della legge n. 160/2019) prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in zona A o B, delle città, secondo le indicazioni del decreto n. 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici. La misura è stata introdotta con lo scopo di rinnovare e restituire decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in generale, il risanamento degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche, oltreché incentivare i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati.

L’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sulla sua applicazione con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”).
L’agevolazione spetta per gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, e quindi, per i miglioramenti riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, e, in particolare, sugli elementi che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale.
Niente detrazione, invece, per i lavori effettuate sulle pareti interne del fabbricato, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico, restano fuori anche la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Per quanto riguarda il caso particolare descritto nell’interpello l’Agenzia delle entrate, in linea con il parere del ministero della Cultura, ritiene che l’istante, in presenza delle altre condizioni previste dalla norma, possa usufruire del bonus facciate per i lavori effettuati sull’edificio visibile solo dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici. Nello specifico il Mic ha chiarito che l’ipotesi non rientrata tra le esclusioni previste dalla circolare n. 2/2020, riguardanti lavori su facciate interne di un fabbricato o su superfici confinanti con spazi interni.

Fonte: FiscoOggi

Nuda proprietà di un immobile: acquisto e vantaggi

A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Per nuda proprietà si intende il valore di un immobile decurtato dell’usufrutto. Dunque, trattasi di un caso di proprietà privata a cui non si accompagna un diritto reale di godimento del bene al quale si riferisce.

La differenza fra nuda proprietà e piena proprietà sta nel fatto che nel primo caso l’immobile viene utilizzato e goduto da un soggetto diverso dal proprietario, cioè l’usufruttuario. Chi vende può continuare a vivere nella casa per tutta la vita e l’acquirente può prenderne possesso dopo la morte del venditore.

La piena proprietà si acquista anche nel momento in cui si verificano le seguenti ipotesi:

  • scadenza del periodo di usufrutto;
  • mancato utilizzo dell’usufruttuario per almeno 20 anni consecutivi;
  • totale perimento della cosa in caso di distruzione fisica ed economica del bene;
  • abuso dell’usufruttuario che deteriora il bene: ciò avviene sia arrecando danni all’immobile, sia nel caso in cui non si faccia carico di interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento del buono stato dell’immobile.

Colui che vende la nuda proprietà, conservando il diritto di goderne l’uso per tutta la vita oppure entro un certo periodo di tempo stabilito nel contratto, prende il nome di usufruttuario, mentre chi acquista la nuda proprietà è detto nudo proprietario, poiché detiene il diritto di proprietà del bene piuttosto che il diritto di usufruirne.

Di solito, per acquistare una casa in nuda proprietà ci si serve di un’agenzia immobiliare, la quale ha il compito di gestire tutte le pratiche occorrenti per il perfezionamento dell’acquisto. In tal caso, il prezzo di vendita del bene viene stabilito da una perizia professionale, che prende in considerazione due fattori:

  • il valore del mercato dell’immobile;
  • un coefficiente che varia in base all’età dell’usufruttuario. I valori del coefficiente da applicare al valore di mercato dell’immobile sono stabiliti e redatti periodicamente dal Ministero delle Finanze.

È importante sottolineare che più anziano è il venditore, più alto è il valore della nuda proprietà e la tassazione da applicare all’atto di compravendita.

Dall’acquisto della nuda proprietà derivano alcuni importanti vantaggi. Innanzitutto, il nudo proprietario ha il vantaggio di acquistare a un prezzo più basso rispetto al valore di mercato e non gli non è richiesto di sostenere le spese di manutenzione ordinaria e generale dell’immobile.

Inoltre, un importante vantaggio consiste nel bonus prima casa, nel rispetto delle condizioni previste per l’acquisto della piena proprietà:

  • non possedere nello stesso Comune un altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione o in comunione con il coniuge;
  • non essere titolare dei diritti di uso, di usufrutto e di abitazione su un altro immobile nello stesso Comune;
  • non essere titolare di un altro immobile su tutto il territorio nazionale per il quale si abbia già usufruito delle agevolazioni prima casa;
  • non deve riguardare un immobile di lusso;
  • il contribuente deve trasferire la residenza entro 18 mesi nel Comune in cui si trova il bene.

A colui che vende la nuda proprietà rimane, invece, il diritto di utilizzare e godere dell’immobile, acquisendo una liquidità economica immediata.

FONTE