[A cura di: Nunziata Masiello e Filomena Scarano – Nuovo FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
In caso di cessione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dall’agevolazione. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, che ha recepito l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione.
In tema di agevolazione “prima casa”, la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, prevede che “in caso di… trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”. La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall’agevolazione non avviene qualora “… il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In altri termini, il trasferimento dell’immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio può essere impedita dal riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Sulla questione, la Corte di cassazione, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che “… il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986… espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4…, in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr anche Cassazione. sentenza 5689/2014). Detto orientamento è stato ribadito, inoltre, con l’ordinanza 17151/2014, dove i giudici hanno evidenziato come più volte la stessa Corte di cassazione ha chiarito che “l’acquisto rilevante ai fini dell’ultima parte del quarto comma della nota II bis all’articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T.U. Registro può anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077/13) (…)”. Quindi, per i giudici di legittimità, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.
Di segno opposto era la posizione dell’Agenzia che, in precedenti documenti di prassi (circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013), aveva chiarito che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l’acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione. La risoluzione odierna, dunque, prende atto dei principi affermati più volte dalla Corte di cassazione, ma ribadisce, tuttavia, la necessità – ai fini del mantenimento dell’agevolazione – che il nuovo immobile sia adibito a dimora abituale del contribuente. Questo in conformità ai chiarimenti forniti con le risoluzioni nn. 44/2004 e 30/2008.
Su tale punto, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Con sentenza 7338/2015, infatti la Corte di cassazione ha affermato che “le agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall’effettiva realizzazione dell’intento di abitarvi da parte dell’acquirente”. In senso conforme anche la successiva ordinanza 8847/2005.
Periodo di dichiarazione dei redditi, e alcuni dei dubbi più frequenti riguardano le detrazioni fiscali connesse ai lavori di ristrutturazione dell’appartamento. Ecco due esempi, con le relative risposte da parte di Giafranco Mingione, l’esperto che cura la rubrica della posta fiscale su “Nuovo FiscoOggi”: la rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
La prima domanda, concerne la sostituzione delle porte dell’alloggio: nella fattispecie, se sia possibile fruire della detrazione fiscale nel caso di acquisto di porte interne nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione edilizia generale?
Ebbene, secondo quanto risposto da Mingione, “la sostituzione di porte interne è agevolabile se è collegata ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Si verifica, infatti, in tale ipotesi, un effetto di trascinamento, per cui l’intervento di manutenzione ordinaria può essere considerato assorbito nell’ambito della categoria di intervento edilizio di maggior rilievo. In caso contrario, poiché la sostituzione di porte rientra nelle opere di manutenzione ordinaria, non sarà detraibile.
Per alcuni aspetti è analoga un’altra questione: “la sostituzione della vasca da bagno con la doccia, rientra tra quelle per cui è possibile usufruire della detrazione? E l’Iva è agevolata?”. Positiva la risposta ad entrambi i dubbi: “La sostituzione di sanitari con altri diversi rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria che danno diritto al bonus ristrutturazioni (attualmente, nella misura del 50%). Bonifici e fatture devono essere intestati a chi intende fruire della detrazione. Per quanto riguarda l’Iva, le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione su immobili residenziali sono assoggettate all’aliquota ridotta al 10%. Stesso trattamento anche per le cessioni di beni, se la fornitura avviene nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, ai beni di valore significativo (tra i quali rientrano sanitari e rubinetteria da bagni), l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza dell’importo ottenuto sottraendo dall’intero corrispettivo per la prestazione il valore degli stessi beni significativi.
[A cura di: Uppi]
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente diramato una circolare facendo
precisazioni su alcune detrazioni fiscali. L’Uppi ha sintetizzato quelle
ritenute più importanti. Di seguito, un estratto dei chiarimenti relativi ad
alcuni aspetti fiscali particolarmente attinenti al settore immobiliare.?
Mobili e successione
Sulle spese per l’acquisto di mobili e per la successione ereditaria:
non si trasferisce il diritto.?D. L’art.
16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della
titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero
edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita,
per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che
conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La stessa regola si
applica anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici??R.
L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a
un ammontare complessivo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in dieci
quote annuali di pari importo.?Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la
fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con
proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della
detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione.?Si
ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi
la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in
esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i
rimanenti periodi di imposta.
Bonifico e ristrutturazione ?D. Per
fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra
l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Si
chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla
norma, sia possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del
bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il
codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella
disposizione di pagamento.?R.
L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale
sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il
successivo comma 9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia. L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede
che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.?
Litigio per il barbecue
Pugnalata in condominio
L’ennesima lite in condominio che si è trasformata in tragedia. È accaduto a Sestri Levante. Bilancio: una donna in gravi condizioni e un uomo arrestato per tentato omicidio. Il motivo del contendere, ancora una volta assolutamente futile: un barbecue, acceso sul balcone dell’appartamento al pian terreno. Odori e fumo giudicati molesti da un disoccupato 52enne residente ai piani superiori, che ha annacquato la grigliata. Alle proteste della donna, recatasi a casa dell’uomo per chiedere conto delle sue azioni, questi avrebbe reagito violentemente, sferrandole due fendenti e ferendo anche il figlio della signora, andato a dare manforte alla madre. All’origine dei fatti, con tutta probabilità, vecchi rancori condominiali.
Rapine in casa anziani,
colpevoli operatori 118
Raccoglievano informazioni sulle persone che chiedevano l’aiuto del 118, e poi duplicavano le chiavi degli appartamenti. Ecco il piano messo in atto da alcuni operatori sanitari, smascherati dai carabinieri di Foggia, che hanno eseguito 12 ordinanze di custodia (5 persone sono ancora ricercate) nell’ambito di un’indagine su furti commessi in abitazioni. In totale sono stati scoperti 15 furti, per un valore complessivo di circa 200 mila euro. Le persone indagate sono state arrestate tra il foggiano, Reggio Emilia e Sanremo.
Casa ex militare defunto,
trovata bomba a mano
Durante lo sgombero di un appartamento messo in vendita, è stata ritrovata una bomba a mano di fabbricazione inglese, risalente alla seconda guerra mondiale. L’alloggio, situato nella periferia di Bologna, era di proprietà di un ex militare dell’Esercito, mancato tempo fa. L’ordigno, completo di spoletta e detonatore, è stato rimosso con l’intervento dei carabinieri e degli artificieri.
Uomo morto in alloggio
Trovato grazie al cane
Il cane è il miglior amico dell’uomo, nonché il più fedele, e in questo caso fino alla morte bisognerebbe dire. Un uomo di 48 anni è stato ritrovato sul divano di casa, senza vita; al suo fianco il cane a vegliarlo. Dai primi accertamenti, pare che sia stato un infarto a stroncare la vita dell’uomo, un operaio originario di San Benedetto del Tronto. Un amico, preoccupato, lo ha cercato a casa senza risultato. Ha sentito solo i guaiti del cane ed ha chiamato carabinieri e vigili del fuoco. Secondo il medico legale l’uomo era morto da almeno 24 ore.
In aumento le vittime
di roghi in appartamento
Non c’è stato nulla da fare. Il corpo esanime di una donna di 78 anni è stato trovato nel suo appartamento, nel quale è divampato l’incendio che le è stato fatale. La tragedia è accaduta a Campobasso. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti e al momento l’ipotesi più probabile è che il rogo si sia sviluppato in camera da letto. Meno dubbi, invece, sulle cause dell’incendio nel quale, in provincia di Torino, ha perso la vita un 40enne. A quanto pare, infatti, l’uomo – che soffriva di crisi epilettiche – era solo in casa e stava fumando una sigaretta, quando ha accusato un malore che indirettamente gli è stato fatale.
Spara contro i vicini
Un morto e un ferito
In provincia di Cuneo, una discussione tra vicini si è trasformata in tragedia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un uomo avrebbe sparato e ucciso il vicino, oltre a ferire gravemente la moglie di quest’ultimo. L’assassino è stato fermato dai carabinieri e tratto immediatamente in arresto. La sparatoria è avvenuta in aperta campagna, nei pressi di una zona boschiva.
Quali sono le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità? È questo l’oggetto della guida pubblicata nei mesi scorsi dall’Agenzia delle Entrate. Ne riportiamo alcuni estratti: quelli, cioè, aventi come focus, a vario titolo, la casa.
Barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:
* 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015;
* 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
* quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
* i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione, inoltre, è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano, invece:
* la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
* la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Successione e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario). La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
L’assistenza fiscale
Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio. Funzionari qualificati dell’Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti che non possono recarsi presso gli sportelli degli uffici, o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Le persone che desiderano usufruire di questo servizio possono rivolgersi:
* alle associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità;
* ai servizi sociali degli enti locali;
* ai patronati;
* ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia dell’Entrate.
Le associazioni e gli enti interessati a svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti disabili e l’Agenzia devono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione regionale.
Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it (sezione “Contatta l’Agenzia”). È possibile, inoltre, ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi:
* ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13);
* direttamente agli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Ai Centri di assistenza telefonica (848.800.444) ci si può rivolgere anche per conoscere i nominativi dei coordinatori regionali dell’Agenzia delle Entrate e l’elenco degli uffici.
[A cura di: Alberto Ribaldone – comitato scientifico Agiai]
La legge di stabilità 2014 dedica quasi 100 commi (dal 639 al 737) alla IUCe alle altre imposte comunali: TASI e TARI. L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
1) il possesso di immobili
2) l’erogazione e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone, poi, di tre imposte:
* l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
* la TASI, riferita ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
* la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, attualmente 10,6 per mille. Il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC con un regolamento (art. 52 dlgsv 446/97) , concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Il consiglio comunale deve approvare – entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione – le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
LA LOCAL TAX
Come è noto, è in previsione che IMU e TASI vengano unificate in una nuova imposta unica, dunque con stesse aliquote e procedure unificate. L’obiettivo dichiarato dal governo Renzi, come rivelato dallo stesso premier, è quello di sostituire TASI e IMU con una nuova tassa unica. In sostanza si vuole porre definitivamente fine al caos generato in questi anni dal calcolo di TARI, TASI e IMU.
Di fatto cosa cambia rispetto all’attuale IUC? Nata anch’essa per accorpare TARI, TASI e IMU, la IUC di fatto ha lasciato inalterate le tre imposte, che attualmente si pagano separatamente, con aliquote e scadenze differenti. La nuova tassa unica TASI+IMU, invece, unificherà realmente le due imposte, introducendo un’unica aliquota e un’unica procedura di calcolo e pagamento. Gli adempimenti dovrebbero essere semplificati, ma si assisterà al ritorno dell’imposta sugli immobili anche per le prime case, seppur con un’aliquota ridotta rispetto alle altre proprietà immobiliari. Ai Comuni verrà lasciata la possibilità di fare ricorso ad un’unica tassa locale, di cui sarà responsabile il sindaco.
Da sottolineare che per il momento, tra i nodi da sciogliere ci sono quelli di capire come la nuova imposta unica potrà:
* accomunare TASI, TARI e IMU mantenendo le varie differenze tra prima e seconda casa e tra tipologia di immobili;
* essere applicata agli inquilini di case in affitto;
* rimanere una tassa tutta federale;
* inglobare anche la TARI che, più che una tassa, è una tariffa che si paga per il servizio sui rifiuti i cui aspetti sostanziali sono stati fissati dalla normativa europea ne fissa i contorni.
[A cura di: Andrea Cartosio – Ist. naz. tributaristi]
Il reverse charge o inversione contabile è un operazione finanziaria introdotta, in origine, dalla Comunità Europea per combattere l’evasione fiscale connessa al pagamento dell’IVA. La metodologia di applicazione del reverse charge si ha quando un soggetto passivo Iva, in qualità di cedente o prestatore di servizi, emette fattura senza l’indicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che tale operazione/prestazione è soggetta a reverse charge, come disposto dall’art. 17 del D.P.R. 633/2. Questo obbligherà il destinatario della cessione/prestazione, anch’esso soggetto passivo Iva, ad adempiere al pagamento di tale imposta.
Lo scopo principe dell’operazione finanziaria appena descritta è l’eliminazione dell’evasione fiscale connessa alla detrazione IVA, poiché, con il sistema contabile in vigore fino al 31 dicembre 2014, poteva verificarsi che l’acquirente portasse in detrazione la quota di IVA subita senza che il fornitore avesse effettivamente adempiuto al versamento dell’imposta nelle casse dell’erario.
La legge finanziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2015 ha esteso l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge apportando modifiche sostanziali all’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 (modificata all’articolo 1, comma 629, lettera a, legge n. 19/2014) volte proprio alla cancellazione del suddetto “fenomeno”.
Da un’analisi da parte dell’amministrazione finanziaria dello stato relativa all’evasione fiscale connessa al pagamento dell’IVA, il settore maggiormente interessato risulta essere quello edile. Difatti, il nuovo testo normativo riguarda nello specifico le seguenti lavorazioni:
* servizio di pulizia negli edifici;
* nel settore edile sono stati annessi all’applicazione del reverse charge gli installatori di impianti e servizi finalizzati al completamento di edifici anche in assenza di un contratto di subappalto;
* cessione di beni alla grande distribuzione;
* settore energetico.
L’attenta lettura del testo normativo così introdotto dalla legge finanziaria 2015 risultava essere lacunoso in svariati ambiti al fine dell’applicabilità, nel concreto, del reverse charge. Pertanto si è reso necessario un chiarimento alle modifiche apportate all’art. 17 del D.P.R. 633/2 da parte dell’Amministrazione finanziaria dello stato. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, precisa al contribuente quali settori e quali interventi sono obbligati all’applicazione del reverse charge. Viene data la definizione di edificio visto come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume, e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Da tale definizione si può evincere chiaramente il riferimento sia a fabbricati ad uso abitativo sia ad uso strumentale, dunque restano esclusi dall’applicabilità del reverse charge piscine, giardini, parcheggi qualora non rientrino nell’ambito di un edificio.
La circolare 14/E chiarisce anche l’aspetto relativo al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, specificando che esso, anche in assenza di un contratto, non inficia l’applicazione di tale istituto. Non vengono ammessi all’applicazione dell’reverse charge i soggetti facenti parte del regime dei “minimi” o “forfettario”.
Per i servizi di pulizia verso i contribuenti persone fisiche o condomini non risultano essere modificate dalla normativa le regole relative alla fatturazione; dunque si evince che il fornitore/prestatore di servizi dovrà indicare regolarmente l’aliquota IVA. Pertanto risulta impossibile l’applicazione dell’inversione contabile.
[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente Centro Studi Confedilizia]
L’istanza volta al declassamento o alla riduzione della rendita può essere proposta anche se non ricorrono le condizioni previste nell’art. 38 del Tuir (il quale, per l’ipotesi in cui per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisca almeno del 50% dalla rendita catastale, prevede che l’Amministrazione proceda a verifica al fine di un diverso classamento o determinazione della rendita).
Non vi è necessità, insomma, di ricorrere a categorie definite a fini peculiari per dare concretezza alla facoltà del contribuente di ottenere l’aggiornamento (rebus sic stantibus) delle valutazioni degli enti immobiliari ai fini catastali. In tal caso il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell’edificio, della non rispondenza dell’immobile alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione. D’altronde, i termini di abitazione “signorile”, “civile”, “popolare” richiamano nozioni presenti nell’opinione generale, a cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo, per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell’area ove l’immobile si trovi.
Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o “popolari” divengano “civili” o “signorili”, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore. Ed allo stesso modo si deve procedere nell’ipotesi in cui un contribuente deduca non già un mutamento nella valutazione di dati al tempo correttamente denunciati, ma una sopravvalutazione dei dati stessi, donde poi l’attribuzione di una rendita che non sia conforme alle caratteristiche tipologiche del bene, ovviamente sempre sul piano della percezione che i consociati ne hanno. Né vi è ragione di prospettare l’imprescindibilità dell’esistenza di un “interesse generale”, dovendosi invece ritenere sufficiente l’esistenza di una situazione soggettiva attiva del singolo contribuente, cui certamente pertiene il diritto – garantito anzitutto dall’art. 53 della Costituzione – di concorrere alle spese pubbliche in ragione della reale capacità contributiva, siccome si esprime lo stesso anche per il tramite della corretta applicazione dei criteri di valutazione catastale degli immobili. Così la Cassazione con le sentenze nn. 2296 e 2297 del 13.2.’15 (Pres. Cicala, Rel. Caracciolo).
Viavai sospetto sotto casa
Arrestato per spaccio
Era tenuto in osservazione da diversi giorni dai carabinieri di Pescara, insospettiti dai inconsueti spostamenti nei pressi della sua abitazione. Così, è scattata la perquisizione, che ha portato all’arresto di un ragazzo di 24 anni, incensurato. L’accusa è di detenzione illecita di stupefacenti, nello specifico hashish ed ecstasy, trovati nascosti in camera da letto, insieme a buste in cellophane con marijuana per complessivi 150 grammi e a 50 grammi di ecstacy, un bilancino di precisione e 1.300 euro.
Badante ubriaca picchia
l’anziano che accudiva
In provincia di Cosenza una donna polacca di 49 anni, che era stata assunta da una settimana come bandante di un anziano, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti dell’uomo, un 85enne. La donna era in evidente stato di ebbrezza, e avrebbe scaraventato contro un mobile il pensionato, che è riuscito ad evitare le ulteriore angherie della donna e, dopo essersi chiuso in una stanza, ha chiamato i soccorsi. I militari sono intervenuti ed hanno arrestato la badante.
Uccide padre e va a letto
Poi tenta di suicidarsi
Un uomo di 53 anni, con problemi psichici, ha strangolato il padre, un anziano di 80 anni, e poi è andato a dormire nella sua stanza. Il fatto è accaduto nell’abitazione dei due, in provincia di Cosenza. L’omicida ha poi tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene ai polsi; ma successivamente ci ha ripensato e si è recato in ospedale per farsi medicare le ferite. Solo a questo punto ha chiamato la polizia confessando l’uccisione del padre.
Occupano casa di disabile
Lo sfruttano e lo derubano
Si sono impossessati del suo appartamento con la forza, e lo hanno costretto ad accettare la loro presenza facendosi mantenere economicamente per settimane. Questa è la triste vicenda di un disabile di 66 anni residente in provincia di Genova. L’uomo ha subìto ripetuti maltrattamenti, finiti solo grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato due coppie di rumeni. Secondo quanto ricostruito dai militari, gli aguzzini, oltre a utilizzare il denaro dell’anziano lo costringevano a subire umiliazioni e dispetti.
Due anziane truffate
da falsi professionisti
È successo a Milano: nel giro di poche ore, due anziane sono state truffate. Si tratta di una donna di 88 anni e una 96enne. La prima ha denunciato alla polizia di essere stata raggirata da un finto tecnico del gas, che le ha chiesto di radunare tutti i gioielli presenti in casa per evitare che potesse esserci una pericolosa reazione chimica con i suoi strumenti. E così, gioielli e tecnico si sono volatilizzati come per magia. Poi è toccato all’altra pensionata, vittima di una falsa dipendente dell’Inps che le ha chiesto di controllare i suoi contanti, circa 400 euro e glieli ha portati via.
Rapine in casa anziani,
colpevoli operatori 118
Raccoglievano informazioni sulle persone che chiedevano l’aiuto del 118, e poi duplicavano le chiavi degli appartamenti. Ecco il piano messo in atto da alcuni operatori sanitari, smascherati dai carabinieri di Foggia, che hanno eseguito 12 ordinanze di custodia (5 persone sono ancora ricercate) nell’ambito di un’indagine su furti commessi in abitazioni. In totale sono stati scoperti 15 furti, per un valore complessivo di circa 200 mila euro. Le persone indagate sono state arrestate tra il foggiano, Reggio Emilia e Sanremo.
Nel dibattito sull’introduzione a partire dal 2016 della local tax irrompe la Cgia di Mestre, secondo i cui calcoli, in estrema sintesi, senza l’adozione della imposta unica l’impatto di Imu e Tasi è destinato ad aumentare.
Secondo l’associazione degli artigiani, il campione analizzato è ancora molto ristretto. Tuttavia, la tendenza appare abbastanza chiara: i Comuni, anche per l’anno in corso, hanno deciso di incrementare il peso fiscale delle due tasse sul mattone.
Fino ad ora – segnalano dalla Cgia – sono poco più di una dozzina le amministrazioni comunali capoluogo di provincia che hanno deliberato le aliquote/detrazioni dell’Imu e della Tasi per il 2015. Ebbene, oltre la metà dei sindaci che hanno già deliberato (come quelli di Arezzo, di Bologna, di Livorno, di Modena, di Potenza, di Rimini e di Treviso) ha deciso di rendere più onerose Imu e Tasi. Spesso si tratta di ritocchi che interessano un numero di contribuenti relativamente modesto: tuttavia, il trend è orientato verso un appesantimento del carico fiscale sugli immobili.
Dall’altro lato della barricata, i primi cittadini di Aosta, di Carbonia, di Pesaro e di Rovigo, che, invece, hanno confermato la stessa situazione del 2014, mentre gli unici Comuni che, addirittura, hanno disposto di alleggerire il carico fiscale sui propri concittadini sono stati quelli di Enna e di Mantova.
Le analisi della Cgia si basano sulle delibere di approvazione delle aliquote Imu e Tasi per il 2015 dei Comuni capoluogo di provincia pubblicate sino a questo momento nel sito del Dipartimento delle Finanze. Tuttavia, con l’approssimarsi del termine del 31 maggio, entro il quale i Comuni dovranno approvare il bilancio di previsione 2015, il numero delle delibere relative alle aliquote Imu e Tasi da applicare nel 2015 è destinato ad aumentare.
“A fronte di 1,5 miliardi di euro di mancati trasferimenti previsti per quest’anno – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – per assicurare i medesimi livelli dei servizi ai propri concittadini, la maggioranza dei sindaci sottoposti a questa analisi ha deciso di ritoccare all’insù le aliquote o di ridurre le detrazioni dell’Imu e/o della Tasi. E a rendere ancor più delicata la situazione segnalo che nel 2015 i Comuni non disporranno di 625 milioni di euro. Risorse stanziate a favore delle Amministrazioni comunali solo per il 2014 che, nelle iniziali intenzioni del legislatore, dovevano servire a ridurre il peso della Tasi sulla prima casa. Tra i tagli e il venir meno di queste preziose risorse, che nel 2014 sono servite ad abbattere il peso della Tasi sulla prima casa, per l’anno in corso mancheranno nelle casse dei Comuni oltre 2,1 miliardi di euro che, in parte, saranno coperti dai cittadini attraverso un inasprimento della tassazione sugli immobili”.
Ma la preoccupazione della CGIA non termina qui. “Ricordo – conclude Bortolussi – che con la Legge di Stabilità 2015 è stata scongiurata la possibilità, solo per l’anno in corso, di consentire ai sindaci di aumentare l’ aliquota della Tasi sulla prima casa fino al 6 per mille. Un pericolo, però, che rischiamo di subire l’anno prossimo. Infatti, se dal 2016 non verrà applicata la local tax, la situazione si ripresenterà nuovamente”.